Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 17 dicembre 2024, iscritta al n. 3177 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ostiense n. 81/A, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Mancini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso;
[...]
[...]
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale delle Meda- C.F._2 glie d'Oro n. 159, presso lo studio dell'Avv. Marco Mostarda che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 10 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 27 febbraio 2021 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capranica (VT), parte I, n. 2), che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1) Accertata la sussistenza dei presupposti, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che seguono, autorizzandoli a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascri- zioni;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. n. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capranica (VT) il 27/02/2021, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Capranica al n.2 P. 1, anno 2021, alle me- desime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni;
3) assegnare la casa coniugale sita in Ronciglione (VT), via Padre Mariano da To- rino n. 535, con il mobilio ivi esistente ad eccezione del punto 6), al marito, dando atto che la moglie si è già trasferita sin dal 25/08/2024;
4) disporre che il marito corrisponda un assegno di mantenimento per la moglie di
€ 1.100,00, da versare mediante bonifico sul c.c. intestato alla medesima entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Tale assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T.;
5) disporre che il marito corrisponda alla moglie la somma concordata di € 2.800,00
a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali pregressi, da versarsi mediante pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
bonifico bancario sul c.c. intestato alla medesima moglie, con le seguenti modalità
e scadenze: quanto ad € 1.400,00 entro e non oltre il 20/12/2024; quanto ad €
1.400,00 entro e non oltre il 30/12/2024;
6) disporre lo scambio concordato dei seguenti beni mobili di rispettiva proprietà ancora non ritirati: 1) scambio macchine del Caffè Lavazza a cialde con annesso bicchiere in dotazione di rispettive proprietà; 2) restituzione da parte del marito del quadro raffigurante una madonna e di una sedia c.d. da regista di proprietà della moglie;
3) restituzione da parte della moglie di un tappeto di proprietà del marito.
Disporre che tali restituzioni avvengano, dopo la sottoscrizione del presente atto ed entro e non oltre il 30/12/2024, mediante consegna dei beni alla loro amica comune presso la quale verranno poi ritirati;
Parte_3
Per_ 7) disporre il definitivo affidamento dei due cani di nom , di proprietà CP_1
della moglie, al marito, già in possesso dei due certificati di iscrizione all'anagrafe canina intestati alla moglie”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (pro- cedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Capra- nica (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4