Articolo 19 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 maggio 1980
Art. 19.
Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1976, n. 356 , e' depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie, quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980