Art. 19.
Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1976, n. 356 , e' depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie, quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1976, n. 356 , e' depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie, quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.