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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1613/2024
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TORNESE VITTORIA Parte_1
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI Controparte_1
GIULIANO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.4.2024 l'odierno ricorrente in epigrafe emarginato, previa rituale contestazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha proposto l'opposizione prevista dal comma
6 dell'art. 445 bis c.p.c., chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari relativi allo stato di invalidità civile onde conseguire la prestazione dell'assegno di invalidità. CP_ Radicatosi il contraddittorio con che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e all'esito e' stata pronunciata sentenza .
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente deve dichiararsi, alla luce del costante orientamento della Corte di
Cassazione (v. ex plurimis Cass. 31040 del 3 luglio 2019, Cass. 5338/14, n. 6084/14 e n.
6085/14) l'inammissibilita' della domanda volta alla condanna dell alla Controparte_2 erogazione della prestazione per l'assorbente ragione che il presente giudizio, come peraltro espressamente previsto dal legislatore, e' finalizzato solo al mero accertamento del requisito sanitario.
Nelle citate decisioni, infatti, la Corte di Cassazione, nell'elaborare una prima ricostruzione dogmatica – processuale del nuovo istituto disciplinato dall'art. 445 bis cpc, ha chiaramente affermato che, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso puo' essere solo l'accertamento della invalidita', nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il giudice di legittimita', l'intero procedimento delineato dall'art. 445 bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario senza esaminare gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata. Afferma infatti la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un
“unico” giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidita', sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilita' della domanda proposta dalla parte convenuta volta ad ottenere la condanna dell alla erogazione prestazione assistenziale, perche' ogni CP_1 statuizione di condanna fuoriesce dal perimetro dell'art.447 bis c.p.c.
Passando ad esaminare il merito, questo giudice ritiene che il ricorso possa essere deciso sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, dalle quali non ritiene di discostarsi.
In particolare, il CTU ha accertato, sulla base dell'analisi della documentazione medica visionata, dell'anamnesi e della visita medica effettuata, che la parte ricorrente versa in una condizione di inabilita' superiore al 74% a far data dal gennaio 2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed e' sorretto da esaustive considerazioni medico-legali relativamente alle quali nessuna specifica censura e' stata mossa.
In accoglimento dell'opposizione, dunque, e' accertato che parte ricorrente e' invalida al 75%.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Le spese della ctu sono a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente è invalido civile nella misura pari al 75% da gennaio 2023;
- condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1300,00 in favore CP_1 dell'erario;
CP_
- pone le spese del ctu a carico di Brindisi
06/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1613/2024
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TORNESE VITTORIA Parte_1
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI Controparte_1
GIULIANO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.4.2024 l'odierno ricorrente in epigrafe emarginato, previa rituale contestazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha proposto l'opposizione prevista dal comma
6 dell'art. 445 bis c.p.c., chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari relativi allo stato di invalidità civile onde conseguire la prestazione dell'assegno di invalidità. CP_ Radicatosi il contraddittorio con che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e all'esito e' stata pronunciata sentenza .
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente deve dichiararsi, alla luce del costante orientamento della Corte di
Cassazione (v. ex plurimis Cass. 31040 del 3 luglio 2019, Cass. 5338/14, n. 6084/14 e n.
6085/14) l'inammissibilita' della domanda volta alla condanna dell alla Controparte_2 erogazione della prestazione per l'assorbente ragione che il presente giudizio, come peraltro espressamente previsto dal legislatore, e' finalizzato solo al mero accertamento del requisito sanitario.
Nelle citate decisioni, infatti, la Corte di Cassazione, nell'elaborare una prima ricostruzione dogmatica – processuale del nuovo istituto disciplinato dall'art. 445 bis cpc, ha chiaramente affermato che, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso puo' essere solo l'accertamento della invalidita', nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il giudice di legittimita', l'intero procedimento delineato dall'art. 445 bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario senza esaminare gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata. Afferma infatti la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un
“unico” giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidita', sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilita' della domanda proposta dalla parte convenuta volta ad ottenere la condanna dell alla erogazione prestazione assistenziale, perche' ogni CP_1 statuizione di condanna fuoriesce dal perimetro dell'art.447 bis c.p.c.
Passando ad esaminare il merito, questo giudice ritiene che il ricorso possa essere deciso sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, dalle quali non ritiene di discostarsi.
In particolare, il CTU ha accertato, sulla base dell'analisi della documentazione medica visionata, dell'anamnesi e della visita medica effettuata, che la parte ricorrente versa in una condizione di inabilita' superiore al 74% a far data dal gennaio 2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed e' sorretto da esaustive considerazioni medico-legali relativamente alle quali nessuna specifica censura e' stata mossa.
In accoglimento dell'opposizione, dunque, e' accertato che parte ricorrente e' invalida al 75%.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Le spese della ctu sono a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente è invalido civile nella misura pari al 75% da gennaio 2023;
- condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1300,00 in favore CP_1 dell'erario;
CP_
- pone le spese del ctu a carico di Brindisi
06/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio