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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/10/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr NI La AN Presidente dr RC NA Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 956/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Vaccaro;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Giannone;
RESISTENTI
1 con l'intervento di
, nata a [...] il [...] (C.F. ), erede Controparte_3 C.F._5 di;
Persona_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._6 esrede di;
Persona_1 nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 C.F._7 erede di (nata a [...] il [...] e deceduta il 17/6/2022), a sua volta Parte_3 erede di;
Persona_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_5 C.F._8 erede di (nata a [...] il [...] e deceduta il 17/6/2022), a sua volta Parte_3 erede di;
Persona_1 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Melania Criscione;
INTERVENIENTI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 275 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 1 ottobre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024 esponeva: che con Parte_1 provvedimento del direttore generale dell n. 403944 in data 25/06/2021 era stato Pt_1 approvato il progetto definitivo dei lavori inerenti la “S.S. 115 “Sud Occidentale Sicula”
Variante alla 115 nel tratto compreso fra il km 294+000 (svincolo di Vittoria Ovest) e la
S.P. 20 e (rotatoria di Comiso Sud)”, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità; che l'esecuzione dei predetti lavori prevedeva l'espropriazione di un'area estesa mq 18.294 ubicata nel Comune di Vittoria, contraddistinta al foglio di mappa n. 65 (part. 365, 502,
503, 504, 505, 506, 509, 731, 733, 735, 737, 739, 741 e 48) di proprietà di CP_1
, (classe 1946), (classe 1954) e
[...] Parte_3 Controparte_2 Parte_2 ricadente dal punto vista urbanistico in parte in Zona Fv6 ed in parte in Zona E
[...] interessata parzialmente dalla zona G.2; che ai proprietari era stata comunicata in
06/10/2021 l'avvenuta approvazione del progetto definitivo contenente la dichiarazione di pubblica utilità; che con decreto n. 752111 del 28/10/2022 essa aveva disposto Pt_1
l'occupazione anticipata dei beni, determinando la relativa indennità provvisoria di
2 espropriazione e di occupazione di urgenza, rispettivamente in €. 20.888,52 ed €.
13.175,17; che il detto decreto era stato notificato ai proprietari con comunicazione delle indennità offerte e della data prevista per la redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, poi avvenuta il 30/11/2022; che con nota del
30/11/2023 i proprietari avevano comunicato di non condividere la determinazione delle indennità provvisorie offerte ed attivato la procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/01; che il collegio dei periti, eseguita la stima, aveva trasmesso in data 11/6/2024 la relazione, con la quale aveva determinato le somme dovute in €. 364.620,00 a titolo di indennità di espropriazione, €. 45.577,50 a titolo di indennità di occupazione temporanea ed €.
24.295,00 per il deprezzamento del fondo conseguente all'espropriazione. ha convenuto, dunque, dinanzi a questa Corte di appello, Parte_1 CP_1
, (classe 1946), (classe 1954) e
[...] Parte_3 Controparte_2 Parte_2 per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili.
[...]
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno contestato le deduzioni avversarie chiedendo, a loro volta, determinarsi in via riconvenzionale l'indennità di esproprio e di occupazione.
Sono intervenuti in giudizio e (classe 1941), Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di , anch'essa comproprietaria del bene, nonché Persona_1 [...]
e , eredi di (classe 1937), a sua volta CP_4 Controparte_5 Parte_3 erede di . Persona_1
Disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 1 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto dichiararsi l'improcedibilità delle domande (rispettivamente proposte da e, in via riconvenzionale, dai resistenti e dagli intervenuti) Parte_1 afferenti la determinazione della indennità di espropriazione (ivi compresa la riduzione di valore della porzione residua).
Ed invero, è pacifico – siccome espressamente dichiarato dai difensori delle parti all'udienza del giorno 1 ottobre 2025 – che non sia ancora intervenuto il decreto di esproprio, e poiché esso costituisce una condizione dell'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione ed è sufficiente, quindi, che venga ad esistenza prima della decisione della causa, la sua carenza, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado
3 del giudizio, determina l'improcedibilità della domanda (Cass., Sez. U., n. 4241/2004;
Cass., n. 4703/2006, 5337/2007 e 20997/2008).
Il decreto di esproprio, infatti, segna la conclusione del procedimento di espropriazione, determinando il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'espropriante e facendo sorgere il diritto dell'espropriato all'indennità; pertanto, nel giudizio di opposizione alla stima, la sua emanazione si configura non già come presupposto processuale, alla cui esistenza è subordinata la possibilità di pervenire ad una decisione di merito, ma come condizione dell'azione, la cui mancanza impedisce l'accoglimento della domanda, escludendo la configurabilità del diritto che ne costituisce il fondamento (Cass. 6 luglio 2012, n. 11406).
Tale orientamento è stato ribadito anche con riferimento alla disciplina introdotta con il D.P.R. n. 327 del 2001, osservandosi che, se è vero che una delle parti interessate, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima dei tecnici (o della Commissione provinciale) prevista dall'art. 27, comma 2, “può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità”, tanto non comporta che, in assenza di provvedimento ablativo, il relativo procedimento possa concludersi con una sorta di statuizione meramente estimatoria di un'indennità non ancora dovuta, e suscettibile, in tesi, di restar lettera morta nell'ipotesi in cui l'autorità espropriante dovesse reputare, per motivi di pubblico interesse, di non procedere all'espropriazione del bene;
alla quale perciò resta in ogni caso subordinata (v. Cass. nn. 387/2021, 11261/2016).
Diverso discorso, invece, deve farsi in relazione all'indennità di occupazione temporanea.
Infatti, la rituale conclusione del procedimento espropriativo, mediante la tempestiva emissione di decreto di esproprio, è condizione di efficacia solo riguardo all'indennità di espropriazione, ma non anche per l'indennità di occupazione legittima, in quanto la mancata conclusione del procedimento ablatorio, per la carente tempestiva emissione del decreto di esproprio, non esclude la legittimità dell'occupazione fino alla sua scadenza, per la quale è dunque dovuta l'indennità (Cass. nn. 387/2021, 9038/2008).
Deve pertanto provvedersi alla determinazione dell'indennità di occupazione, fino alla data della presente sentenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono basate su un accertamento completo ed immune da censure, ha verificato che il terreno interessato dall'iter
4 procedurale espropriativo, di mq. 18.231, è ubicato nel comune di Vittoria, in area periferica prospettante sulla Strada Provinciale SP 2, distante meno di un chilometro dalla rotonda di ingresso alla cittadina di Vittoria. L'area circostante è caratterizzata da lotti che prevedono sia aziende artigianali, sia abitazioni isolate.
Dal punto di vista urbanistico il terreno in esame, a norma del vigente P.R.G., ricade per la maggior parte in Zona Omogenea “FV6” ed in parte – per mq 4828 - in Zona
Omogenea “E” (agricola).
Ha precisato il consulente che “la Zona Omogenea “FV6” è normata dall'art. 50 bis delle Norme di Attuazione è destinata alla “realizzazione di parchi urbani attrezzati per lo sport, lo spettacolo e la ricreazione;
nelle zone FV6 è consentita inoltre la realizzazione di attrezzature polifunzionali destinate ad attività culturali, ricreative, direzionali e commerciali. Nell'ambito delle zone FV6 è consentito destinare non più di un ottavo della superficie di ogni singola zona FV6 per la realizzazione di edifici e strutture coperte o copribili funzionali alle attività di cui al primo comma del presente articolo;
gli edifici e le strutture coperte o copribili devono comunque soddisfare le esigenze di servizio per le attività. sportive e ricreative, quali spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso e simili, proprie del parco urbano. La realizzazione degli impianti e delle attrezzature consentite è ammessa dopo l'approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionata, estesi all'intera superficie della zona FV6; è comunque ammesso che i piani attuativi possano interessare superfici di dimensioni inferiori a quelle dell'intera singola zona FV6 purché il progetto del piano attuativo comprenda almeno una struttura sportiva o ricreativa o polifunzionale, unitaria e funzionale”.
Dovendo il c.t.u. accertare il valore delle aree alla data della perizia di stima
(10.06.2024), nel precisare che il mercato immobiliare, ad oggi, non ha subito incrementi, ha riferito che “il Collegio si concludeva determinando il valore unitario di esproprio in
€/mq. 20.00 e quindi valutando l'indennità area - art. 40 comma 1 d.p.r.327/2001 e ss.mm.ii pari ad € 364.620,00. Tale valore discendeva, in assenza di riscontri diretti per comparativi inerenti la zona Fv6, assimilando le aree in oggetto a quelle zonizzate quali
D1 ed applicando una detrazione del 20% per minore potenzialità edificatoria. Il valore delle aree in zona D veniva altresì individuato tramite Verbale Commissione Provinciale
Espropri AGEDP-RG 107765 2023 1668 - Zona Omogenea di Tipo D, verbale allegato alla detta stima e rappresentante il valore minore rispetto alle vendite immobiliari in zona.(…) deve evidenziarsi come in effetti, non si riscontrano per aree similari, atti di vendita ovvero offerte di vendita per aree aventi stessa destinazione. Ne segue che unico riscontro
5 possibile è quello effettuato dal Collegio ex art. 21 assimilando la zona Fv6 (dove non riscontrano dati o comparativi) alla zona D con parametri certi;
le due zone altresì sono simili per ubicazione (al di fuori del perimetro urbano) e per destinazione non abitativa.
D'altronde, se si ritiene parzialmente condivisibile l'osservazione che le due zone di PRG hanno diversa valenza, non si condivide il giudizio espresso nell'atto di opposizione con il quale si ritiene avere valore la zona Fv6 nettamente inferiore, per minore possibilità edificatoria e per natura pubblicistica della zona. Infatti, l'area è aperta ad interventi di tipo privato e prevede altresì, nei limiti della minore edificabilità, anche la possibilità di realizzare fabbricati con destinazioni direzionali e commerciali che hanno pregio e valore di mercato ben più alti di quelli realizzabili in zona D. Inoltre, con le costituzioni delle ditte espropriate, è stato allegato un atto di compravendita per area in zona Fv6 che, seppure per vendita di terreno con limitata estensione, arriva ad un valore unitario di €/mq 37.00, valore che giustifica ulteriormente la stima del Collegio”.
Del resto, deve condividersi il ragionamento del c.t.u. a proposito del fatto che la detta vendita ad €. 37/mq. del terreno limitrofo non è indicativa dell'effettivo valore dell'area in oggetto, atteso che il dato “non può essere considerato comparabile valido poiché prevede vendita di una superficie di terreno minima (mq. 27) per altro all'interno di una vendita più estesa che interessa terreno agricolo. Ne segue che l'atto indicato, seppure certamente indicativo, rappresenta una conferma alla stima effettuata unitariamente (quindi controfirmata e validata anche dal Tecnico nominato dalle attuali parti opposte) dalla Commissione ex art. 21 DPR 327/2001, così come confermata dallo scrivente”.
Deve dunque determinarsi la stima €. 20,00 mq. per le aree in zona Fv6.
Quanto alle porzioni aventi destinazione agricola (fra le quali il c.t.u. ha fatto rientrare anche la part.lla 503 che, seppure non agricola, può essere assimilata a tale destinazione), il consulente, premettendo che l'area in questione rappresenta il 27% dell'intera area da espropriare, ha precisato che essa deve essere valutata secondo la sua effettiva destinazione agricola, tenendo conto che si tratta di terreni comunque prossimi al centro abitato e alle zone edificabili del di Vittoria. CP_6
In particolare, il c.t.u., facendo applicazione del metodo comparativo, opportunamente riducendo del 10% (per l'oscillazione del prezzo nelle normali contrattazioni) i prezzi delle offerte delle vendite immobiliari (comprese per la stessa tipologia di terreni nel range €. 2,36-9,40 al metro quadrato), ha determinato in €. 8,50 mq. il valore dell'area agricola, “considerando che il lotto in oggetto è prossimo al centro
6 abitato ed è altresì prossimo e confinante con le aree edificabili, determinandosi quindi la possibilità di sfruttamento per destinazioni comunque non edificabili ma pertinenziali a quelle prossime”.
Ne deriva che è dovuta per ogni anno di occupazione una indennità pari ad €
309.098/12 = €. 25.758,16.
Dalla data dell'immissione in possesso ad oggi è dunque dovuto l'importo di €.
72.510,98, di cui deve essere ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Su tale importo saranno dovuti gli interessi, nella misura legale, dalla scadenza di ciascun anno di occupazione fino al deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Dichiara improcedibili le reciproche domande delle parti aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio;
- Determina in €. 72.510,98 l'indennità di occupazione dovuta ad oggi e ordina a parte ricorrente di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso la Cassa depositi e prestiti del detto importo, con gli interessi siccome indicato in motivazione;
- Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di , Controparte_1 [...]
(classe 1954), e (classe 1946) le CP_2 Parte_2 Parte_3 spese di lite, che liquida in complessivi €. 9.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
- Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di Controparte_3 [...]
(classe 1941), e le spese di lite, CP_2 Controparte_4 Controparte_5 che liquida in complessivi €. 9.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 2 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(RC NA) (NI La AN)
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