Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16177/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto da
e , rappresentati e difesi dall'avv. ZAMPIERI Parte_1 Parte_2
GABRIELLA, presso quest'ultima elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per entrambe le parti congiuntamente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
TO ; Pt_2
3) non vi sono pattuizioni di ordine patrimoniale, in quanto i coniugi provvederanno autonomamente al loro sostentamento;
4) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e documenti equipollenti;
5) il figlio minore nato a [...] il [...], verrà affidato ad entrambi i genitori ed in Per_1
particolare, vivrà nella casa familiare con il padre TO e la madre avrà due fine settimana Pt_2
da trascorrere con il figlio presso la sua nuova abitazione;
6) tutte le spese ordinarie e straordinarie verranno sostenute al 50% cadauno dei genitori;
7) ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative annotazioni.”
Per il P.M. intervenuto
Cessazione effetti civili del matrimonio;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 06.11.2023 i ricorrenti esponevano che il 07.10.2006
avevano contratto matrimonio, con il rito civile, a Venezia, matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I, n. 18, dell'anno 2006 del Comune di Venezia;
che dalla loro unione era nato il minore il 14.08.2010. Per_1
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano domanda cumulativa volta ad ottenere la dichiarazione di separazione e, decorsi i termini di legge, quella di divorzio. Celebrata l'udienza di comparizione dei coniugi il 07.03.2024 in modalità cartolare, il Tribunale di Venezia omologava la separazione delle parti alle condizioni da queste esposte nel ricorso introduttivo e ribadite nelle note scritte depositate il 10.09.2024 e quindi rimetteva la causa in istruttoria, rinviando all'udienza del 08.04.2025,
nell'attesa del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni. Celebrata
quest'ultima in modalità cartolare, lette le note depositate delle parti nelle quali insistevano per l'accoglimento della domanda di divorzio come rassegnate nel ricorso introduttivo, rappresentata la volontà di non riconciliarsi, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2. Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione delle parti avanti al Giudice per la pronuncia della separazione consensuale, avvenuta con sentenza di omologa n. 3685, pubblicata il 23.10.2024, del Tribunale di Venezia, passata in giudicato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulle per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 07.10.2006 e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Venezia alla parte I, n. 18, dell'anno 2006, alle seguenti conclusioni:
1. non vi sono pattuizioni di ordine patrimoniale, in quanto i coniugi provvederanno autonomamente al loro sostentamento;
2. i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità
e documenti equipollenti;
3. il figlio minore nato a [...] il [...], verrà affidato ad entrambi i genitori Per_1
ed in particolare, vivrà nella casa familiare con il padre TO e la madre avrà due fine Pt_2
settimana da trascorrere con il figlio presso la sua nuova abitazione;
4. tutte le spese ordinarie e straordinarie verranno sostenute al 50% cadauno dei genitori;
5. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative annotazioni;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia il 10.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero