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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Bonavita e Maria Parte_1
Luca
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D.Lgs. n.503/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.07.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver vanamente inoltrato in data 01.02.2022 domanda per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, ha chiesto la condanna dell' a tale riconoscimento, CP_1
previa applicazione delle agevolazioni previste per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.Lgs. 503/1992.
Si è costituito l' contestando le prospettazioni avversarie per carenza dei requisiti di CP_1
legge e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata.
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per carenza del requisito contributivo.
2.1. In seguito alla riforma intervenuta con d.lgs. n. 503 del 1992 sono stati rivisti i requisiti relativi all'età ed alla contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia, ed è stato introdotto ex novo il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori dipendenti.
Oltre al requisito dell'età, la legge ha innalzato anche il minimo contributivo per la liquidazione della pensione di vecchiaia.
In particolare, l'art. 9 RDL 636/39, come modificato dall'art. 2 L. 218/52, prevedeva:
l'anzianità di 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e l'accredito del minimo contributivo di 15 contributi annui, pari a 180 contributi mensili o a 780 settimanali o a
4050 giornalieri.
A far data, poi, dal 1° gennaio 1993 il requisito contributivo ha subito un progressivo inasprimento di un anno ogni due e dal 2001 è di 20 anni, per coloro che al 31.12.1992 non avevano perfezionato il requisito di 15 anni di contributi.
È bene ricordare, inoltre, che tutta la contribuzione obbligatoria, da riscatto, figurativa e volontaria è valida per perfezionare il requisito contributivo.
La decorrenza della pensione è, poi, stabilita al primo mese successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile o, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i suddetti requisiti sono raggiunti. L'assicurato può peraltro chiedere la decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa.
Sono state, però, previste alcune eccezioni con limiti di età più bassi per i lavoratori che risultino invalidi in misura non inferiore all'80% per i quali, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del DLvo 503 cit., non si applica l'introdotta elevazione dei limiti di età e continua a richiedersi il limite del 56° anno d'età per le donne e del 61° per gli uomini.
2 2.2. Nel caso di specie, dall'esame dell'estratto contributivo in atti (cfr. all. 1 fasc. ) CP_1
non appare sussistere la copertura assicurativa richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto invocato.
Ancorchè in sede amministrativa l' abbia rigettato la domanda contestando la sola CP_1 carenza del requisito dell'invalidità, nella memoria di costituzione l' ha contestato CP_1
la sussistenza anche degli altri requisiti di legge necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e dunque l'indagine giudiziale ricade sui requisiti sanitari e non sanitari e l'indagine su questi ultimi è necessariamente preliminare a quella sui primi.
Infatti, un accertamento sul requisito sanitario appare superfluo allorché risultino insussistenti i requisiti non sanitari riscontrabili mediante una semplice istruttoria documentale.
Orbene, nel caso di specie l' ha offerto in giudizio l'estratto contributivo della CP_1
ricorrente, nonché, ad integrazione del primo, con le note scritte del 07.10.2024,
“prospetto simulazione” contenente lo sviluppo del relativo calcolo (documento, quest'ultimo, ammesso in quanto volto ad integrare sul piano probatorio le risultanze dell'estratto contributivo), dai quali emerge che la parte ricorrente non possedeva all'epoca della domanda amministrativa il requisito contributivo di legge, in quanto sono stati versati in suo favore 993 contributi settimanali anziché i 1040 - ossia 20 anni - utili al perfezionamento del requisito contributivo ai fini della pensione di vecchiaia anticipata.
In particolare, sull'eccezione sollevata dall' della carenza del requisito contributivo CP_1
parte ricorrente non ha opposto alcuna argomentazione o documentazione utile.
In definitiva, l'accertata mancanza del requisito contributivo rende evidentemente superfluo l'accertamento sull'esistenza del requisito sanitario, che ancorchè fosse dimostrato come esistente, non potrebbe produrre alcun effetto giuridico in favore del ricorrente.
Ne consegue la revoca dell'incarico medio tempore conferito al dottor e, in Parte_2
definitiva, il rigetto del ricorso.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Revoca l'incarico conferito al dottor;
Parte_2
2) Rigetta il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 08.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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