Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/03/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
110/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere EP Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Uditi all’udienza tenuta in data 17/11/2025 con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l’Avv. Lippi Andrea per il ricorrente, Ministero dell’Economia e delle Finanze-RTS omissis non costituito;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 80627 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX nato a omissis il omissis e residente in omissis
(omissis) via omissis, ed elettivamente domiciliato in Roma - Via A. Baiamonti 4 - 00195 Roma, presso e nello studio legale dell’Avv. Andrea LIPPI -
PEC andrealippi@ordineavvocatiroma.org, c.f.
[...], che lo rappresenta, assiste e difende, giusta delega in calce del presente atto
CONTRO
Ministero Economia e Finanze - RTS omissis - in persona del legale rappresentante in carica p.t. domiciliato presso la sede nonché presso l’Avv.ra dello Stato
FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 646/2023 depositata il 10.10.2023, della Corte dei conti passata in giudicato che ha accolto “La domanda di parte attrice volta ad ottenere che il pagamento dei ratei arretrati degli accessori (indennità integrativa speciale) concesso, nella specie, con decorrenza dal luglio 2013, senza interessi e rivalutazione, venga riconosciuto senza alcun limite prescrizionale,..”.
Parte attrice ha rappresentato che con diffida del 11.12.2024 l’istante diffidava formalmente (e invano) la RTS all’esecuzione.
2. Il Ministero Economia e Finanze - RTS omissis non risulta costituito in giudizio.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto risulta provata la mancata esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
4. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del Ministero Economia e Finanze - RTS omissis e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge in favore dell’avvocato Andrea LIPPI, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero Economia e Finanze - RTS omissis, di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 646/2023 di questa Sezione giurisdizionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- NOMINA, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore protempore della Ragioneria territoriale dello Stato di omissis – o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – che dovrà provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine fissato per l’esecuzione della sentenza da parte del Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, fissando, a carico del Ministero Economia e Finanze - RTS omissis, in € 500,00 il compenso per l’attività del Commissario;
- CONDANNA il Ministero Economia e Finanze - RTS omissis al pagamento in favore del procuratore avv.
Andrea LIPPI, dichiaratosi antistatario, dell’importo di € in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
IL GIUDICE
EP DI EN
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.03.2026 12:38:27 GMT+01:00