Articolo 1 della Legge 18 aprile 1950, n. 246
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8 giugno 1950
Art. 1. Articolo unico.

Sono convalidate le esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, esclusa l'imposta generale sull'entrata, disposte sulla base di norme emanate dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i sottoelencati prodotti, comunque importati per il consumo della popolazione civile fino al 25 aprile 1945:
Voce 64 della tariffa - frumento;
" 6 5 " " - segala;
" 66-b " " - orzo altro;
" 67 " " - granturco;
" 69 " " - granaglie non nominate;
" 70 " " - farine;
" 74 " " - legumi secchi;
" 117 " " - semi oleosi;
" 918 " " - avena;
" 924 " " - semi non oleosi.

Entrata in vigore il 8 giugno 1950