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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2310 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...], residente in [...], Loc. Cala
Sapone 1, 09013, SU, C.F.: C.F. 1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessia Lai, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
nata a [...] il [...], residente in [...]
19, C.F.: Codice Fiscale 2 '
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: " Voglia l'Ill.mo Tribunale
1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Antioco in data
21.10.1990, iscritto nel Registro dello Stato Civile, Anno 1990, Parte I, n. 6;
2) ridurre, nella misura ritenuta di giustizia, l'assegno determinato in sede di separazione personale nella misura euro 300,00 mensile per il mantenimento di Controparte_1 .” 66Nell'interesse della parte resistente: " Voglial 'Ill.mo Tribunale:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti in data 21/10/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile anno 1990, Parte I, n. 6;
2) Porre a carico del sig. Parte 1 un assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1
non inferiore ad € 300,00 mensili.
Con vittoria di spese e competenze."
MOTIVI
,Parte 1 ha adito questo Tribunale chiedendo la Con ricorso depositato in data 05.04.2022,
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca o, in via subordinata, la riduzione,
dell'assegno di euro 300,00 mensile determinato in sede di separazione a suo carico per il mantenimento della coniuge.
A fondamento delle domande formulate ha allegato di aver contratto matrimonio in Sanluri in data 2.08.1997 con Controparte 1 ; che le parti sono addivenute ad una separazione consensuale,
omologata dal Tribunale di Cagliari in data 20.09.2018 dove è stato a stabilito a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge con l'importo mensile di euro 300,00.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, il ricorrente ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche e di percepire all'attualità un reddito mensile di euro 1266.00
( a fronte di euro 2000,00 percepiti nel 2018) e di essere gravato da oneri abitativi con un esborso mensile di euro 500,00, dal pagamento delle rate mensili relative ad un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura di importo mensile pari ad euro 376,59 e dal mantenimento della figlia nata da precedente matrimonio (euro 200,00 mensili); che quindi a causa della contrazione reddituale non residuano somme sufficienti per provvedere al suo sostentamento e di avere necessità del sostegno economico dei propri familiari.
Parte ricorrente ha rilevato che la convenuta percepirebbe il reddito di cittadinanza di importo mensile pari ad euro 500,00, oltre le ulteriori somme percepite a titolo di pensione e a titolo di retribuzione per l'attività prestata come badante e per la locazione di un immobile sito in
Sant'Antioco, nella via Liguria.
*****
Con memoria difensiva depositata in data 04.07.2022, Controparte 1 si è costituita, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando la determinazione di un assegno divorzile a suo favore nella misura non inferiore ad euro 400.00.
La resistente ha sostenuto che il ricorrente è stato collocato in pensione e che l'emolumento percepito dovrebbe ammontare ad euro 3.120,00 mensili lordi. Ha soggiunto che il ricorrente non dimora più in Sardegna e presumibilmente continuerebbe la sua collaborazione lavorativa con il precedente datore di lavoro in condizioni reddituali da verificare.
Per quanto concerne la propria condizione personale e reddituale ha allegato di essere affetta da varie patologie che non le consentono di svolgere alcuna attività lavorativa;
di essere titolare del reddito di cittadinanza, mentre l'indennità riconosciuta per le sue patologie sarebbe comunque attualmente sospesa, trattandosi di indennità soggetta a verifiche sistematiche;
di dimorare in un'abitazione di proprietà con rilevanti costi di gestione grazie al sostegno economico dei propri familiari.
Ha precisato che l'attuale condizione personale è stata determinata dalle scelte compiute dai coniugi nel corso del matrimonio, durante il quale aveva rinunciato, su richiesta del ricorrente, ad un lavoro a tempo indeterminato in Lombardia per fare rientro in Sardegna e, pertanto, di non poter avere accesso ad una posizione pensionistica e di aver collaborato in modo costruttivo alla cura della figlia del ricorrente, nata dalla precedente unione coniugale.
*****
All'udienza presidenziale del 6.07.2022, le parti, comparse personalmente, hanno confermato quanto dedotto nei propri scritti difensivi.
Il ricorrente, ha dichiarato in particolare "in sede di separazione consensuale dell'anno 2018 è
stato previsto un contributo di mantenimento a mio carico di euro 300,00. Al periodo lavoravo e percepivo euro 2200,00. Lavoravo per un'azienda di Pavia e pagavo un affitto di euro 500,00
inoltre mi facevo carico del mutuo per una casa al mare a Cala Sapone, Sant'Antioco. Attualmente
sono pensionato da un anno e percepisco circa euro 1300,00 di pensione e ancora pago l'affitto a
TE (PV) di euro 500,00 oltre alle spese correnti. Sto vivendo la perché ho amici che mi aiutano. Sto dando un mantenimento per nostra figlia che è ricoverato in una clinica ad Olmedo.
Inoltre la aiuto con altre spese. La resistente certamente lavora anche in nero nel campo dell'assistenza ad anziani. Solo due mesi or sono ha cambiato automobile. È proprietaria della casa familiare, che consta di due appartamenti riuniti acquistati con i miei proventi." 66Parte resistente ha invece affermato: La convivenza non è mai ripresa. continuo a vivere a
Sant'Antioco nell'abitazione che era dei miei genitori e che per una parte ho ereditato e lui ci è
entrato per 4 in quanto stavamo in comunione dei beni. Non sto lavorando neanche in nero. Stavo
lavorando per un'anziana che da febbraio hanno trasferito in casa di cura. Non ho altri redditi se non quello di cittadinanza pari a euro 500,00 mensili. Ho un'invalidità in via di accertamento e pertanto per tale causa non sto percependo alcunché dal mese di ottobre 2021. So che lui sta anche lavorando in nero." Con ordinanza presidenziale resa in data 28.09.2022, il Presidente f.f in via provvisoria e urgente ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. in via principale, rigettare l'avversa domanda di determinazione di un assegno divorzile a carico di Parte 1 per il mantenimento della coniuge, Controparte 1 ;
2. in via subordinata, determinare a carico di Parte_1 un assegno di divorzio a favore della coniuge, Controparte_1, nella misura non superiore a euro 150,00 mensili.
Con successiva ordinanza del 19.12.2022, il Giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con provvedimento del 3.04.2023, ha rigettato le istanze di prova costituende formulate dalla ricorrente, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
All'udienza del 4.01.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura
(il 12.07.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 05.04.2022),
sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato
Parte 1 e Controparte 1.tra
La resistente ha conclusivamente insistito per il riconoscimento di un assegno divorzile in misura non inferiore ad euro 300,00 mensili. Il resistente domandato una riduzione della misura fissata a fissata in euro 300,00.
Giova osservare che l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Deve quindi procedersi tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. La sentenza n. 18287/2018 delle
Sezioni Unite ha sancito il definitivo superamento dello storico criterio del tenore di vita dei coniugi quale parametro di determinazione dell'assegno divorzile. La Suprema Corte ha in particolare evidenziato la funzione non meramente assistenziale dell'assegno ma anche perequativa e compensativa, la pariordinazione dei criteri stabiliti dall'art. 5, e il necessario abbandono di una concezione astratta del criterio di “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto coniugale, da valutare alla luce della complessiva storia coniugale e della prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, alla durata del vincolo coniugale, con rigoroso accertamento, sotto il profilo perequativo compensativo dell'assegno, del nesso causale tra le scelte endofamiliari e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale. Comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, devono rigorosamente accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5, valutando se ciò dipenda dal contributo apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune con sacrificio delle propria realizzazione personale e professionale, anche in relazione alla età del richiedente e durata del matrimonio.
La quantificazione dell'assegno deve essere adeguata al contributo fornito. Con riferimento alle condizioni patrimoniali dei coniugi si osserva che la resistente, di anni cinquantotto, è priva di redditi da lavoro. All'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza di importo pari ad euro 500,00 e di aver prestato assistenza ad una persona anziana che poi è stata trasferita presso una casa di cura.
Deve inoltre rilevarsi che parte resistente percepisce una pensione di invalidità di euro 291,98 e non ha oneri di alloggio, in quanto vive in un immobile di sua proprietà. Non risulta gravata da ulteriori oneri in quanto la rata di euro 219,00 relativa ad un finanziamento contratto per l'acquisto di una autovettura e della stufa a pellet è scaduta a giugno 2024.
In tema di capacità lavorativa, la convenuta ha documentato di essere affetta da varie patologie che hanno ridotto la sua capacità lavorativa del 75% e che hanno comportato una limitazione sociale e lavorativa.
Quanto invece alla condizione reddituale del ricorrente è emerso che lo stesso è pensionato e percepisce un emolumento netto mensile di euro 1.266,00 circa, calcolato su dodici mensilità. La
rata di euro 281,00 di cui risultava gravato risulta scaduta il 28.06.2024, lo stesso inoltre risulta sostenere oneri abitativi con un esborso mensile di euro 500,00. All'udienza del 13.11.2023 ha allegato di aver contratto un prestito personale i cui ratei mensili ammontano ad euro 245,00.
La resistente ha inoltre dedotto che il ricorrente ha percepito il tfr e risulta aver incamerato i proventi della vendita di un immobile sito in Sant'Antioco, inoltre continuerebbe a prestare attività
lavorativa non regolarizzata come metalmeccanico nel nord Italia.
Ciò posto, avuto riguardo al mero profilo assistenziale, la CP 1 versa in condizioni
economicamente svantaggiate e sussiste una disparità tra le condizioni economiche complessivamente intese.
Sotto il profilo composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), deve ritenersi che le attuali condizioni reddituali deteriori della convenuta siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che sono stati condivisi dai coniugi o comunque accettati e della stessa vicenda matrimoniale protrattasi per un tempo considerevole (27
anni di matrimonio).
Ad ogni modo, questo Tribunale deve chiedersi se la CP_1 è oggi in grado di colmare il predetto divario, reimmettendosi nel mondo del lavoro.
In tema di capacità lavorativa, come già precisato, la convenuta ha certificato una riduzione permanente al 75% della propria capacità lavorativa.
A prescindere da tale aspetto, ritiene comunque questo Collegio che, in considerazione dell'età (58
anni) e dei problemi di salute, la convenuta difficilmente sia in grado oggi di reperire un'occupazione che le garantisca un reddito stabile ed adeguato, tenuto anche conto del contesto sociale e di vita pregresso.
Sotto il profilo composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), la CP_1 ha inoltre sostenuto di essersi presa cura nel corso del matrimonio di lunga durata (27 anni) della gestione della casa e
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in determinati periodi anche della figliola del ricorrente, deve ritenersi pertanto che le attuali condizioni reddituali deteriori della convenuta siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che sono stati condivisi dai coniugi.
Inoltre, non avendo più prestato attività lavorativa nel corso della lunga convivenza coniugale e non avendo capacità lavorativa, la convenuta finisce oggi per trovarsi in una posizione economica svantaggiata non potendo aspirare ad una futura posizione pensionistica. Inoltre, quanto percepito in via assistenziale non è sufficiente a garantirle un'esistenza dignitosa.
Alla luce delle differenti capacità reddituali delle parti, tenendo presente la natura e l'entita'
dell'apporto dato dalla resistente alla costituzione del patrimonio familiare e all'attività lavorativa del coniuge, appare equo porre a carico del sig. Pt 1, un assegno divorzile di natura assistenziale in favore della sig.ra CP 1 di 150,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
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Le ragioni di causa giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antioco, in data 21.10.1990 tra nato in [...] il [...] eParte 1 Controparte_1
nata in [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Antioco, anno 1990, parte I, atto n. 6, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune. Pone a carico del ricorrente Parte 1 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore di Controparte_1, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 19.12.2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti