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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3800/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3800/2024 R.G., promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.12.1981, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessia Ratti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.12.1982, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rossana Fangano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione ex pagina 1 di 3 art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 1536/2021 il Tribunale di Firenze pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, statuiva la previsione dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
euro 300,00 a titolo di assegno divorzile.
Con ricorso depositato il 6.11.2024 domandava al Tribunale di Siracusa Parte_1 di revocare l'assegno divorzile a favore dell'ex moglie (con decorrenza dalla data della domanda), essendo sopravvenute circostanze nuove rispetto al momento della pronuncia del divorzio.
In dettaglio, deduceva da un lato la contrazione reddituale subita in ragione della nascita di una figlia da una nuova relazione more uxorio (nel 2024), dall'altro lato, la costituzione di un nuovo nucleo familiare anche da parte della , la quale aveva dato alla luce nel CP_1
2023 un figlio con il compagno . Persona_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, contestava la rappresentazione dei fatti evidenziata dall'ex coniuge e chiedeva il rigetto della domanda di restituzione delle somme percepite anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile o, comunque, alla data del 30.5.2025.
All'udienza del 10.6.2025 il Giudice proponeva alle parti di conciliare la lite prevedendo una riduzione dell'assegno divorzile a 150,00 euro al mese da novembre 2024 a maggio
2025 e una revoca del contributo da maggio 2025, vista la disponibilità in tal senso manifestata dalla resistente.
Orbene, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata, specificando che la signora avrebbe restituito l'importo ricevuto in CP_1
eccedenza da novembre 2024 a maggio 2025 in tre rate mensili da corrispondere entro giorno 15 dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2025. Spese di lite interamente compensate.
pagina 2 di 3 Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussistano circostanze sopravvenute che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile.
Orbene, la modifica delle condizioni di divorzio, riportata nella proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 10.6.2025 - accettata e integrata dalle parti - va condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3800/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: modifica le condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 1536/2021 dal Tribunale di
Firenze in data 3.6.2021, nei termini di cui al verbale di udienza del 10.6.2025 indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 12.6.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3800/2024 R.G., promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.12.1981, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessia Ratti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.12.1982, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rossana Fangano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione ex pagina 1 di 3 art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 1536/2021 il Tribunale di Firenze pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, statuiva la previsione dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
euro 300,00 a titolo di assegno divorzile.
Con ricorso depositato il 6.11.2024 domandava al Tribunale di Siracusa Parte_1 di revocare l'assegno divorzile a favore dell'ex moglie (con decorrenza dalla data della domanda), essendo sopravvenute circostanze nuove rispetto al momento della pronuncia del divorzio.
In dettaglio, deduceva da un lato la contrazione reddituale subita in ragione della nascita di una figlia da una nuova relazione more uxorio (nel 2024), dall'altro lato, la costituzione di un nuovo nucleo familiare anche da parte della , la quale aveva dato alla luce nel CP_1
2023 un figlio con il compagno . Persona_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, contestava la rappresentazione dei fatti evidenziata dall'ex coniuge e chiedeva il rigetto della domanda di restituzione delle somme percepite anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile o, comunque, alla data del 30.5.2025.
All'udienza del 10.6.2025 il Giudice proponeva alle parti di conciliare la lite prevedendo una riduzione dell'assegno divorzile a 150,00 euro al mese da novembre 2024 a maggio
2025 e una revoca del contributo da maggio 2025, vista la disponibilità in tal senso manifestata dalla resistente.
Orbene, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata, specificando che la signora avrebbe restituito l'importo ricevuto in CP_1
eccedenza da novembre 2024 a maggio 2025 in tre rate mensili da corrispondere entro giorno 15 dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2025. Spese di lite interamente compensate.
pagina 2 di 3 Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussistano circostanze sopravvenute che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile.
Orbene, la modifica delle condizioni di divorzio, riportata nella proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 10.6.2025 - accettata e integrata dalle parti - va condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3800/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: modifica le condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 1536/2021 dal Tribunale di
Firenze in data 3.6.2021, nei termini di cui al verbale di udienza del 10.6.2025 indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 12.6.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3