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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21435/2022 avente ad oggetto: accertamento negativo del credito;
azione inibitoria promossa da:
, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della società Pt_1
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Giovanna Marzo
ATTORE contro
(C.F. – P.I. ) rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Cristiano Guelfo e Massimo Sibona, i quali hanno dismesso il mandato difensivo con nota 20.4.2023
CONVENUTO
***
Conclusioni per parte attrice: “a) accertare che il convenuto Signor non è creditore né nei Controparte_2 confronti del Dott. personalmente, né della società b) ordinare al Pt_1 Controparte_1 convenuto Signor l'immediata cessazione di qualsivoglia comportamento nei Controparte_2 confronti del Dott. e/o della società nonché di qualsivoglia condotta che Pt_1 Controparte_1 possa, anche solo indirettamente, coinvolgere presso soggetti terzi la persona del Dott. e/ o Pt_1 la Società C.I.D.I.M.U. S.p.a., spendendo il nome di questi. Con vittoria di compenso professionale e spese, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva, come per Legge.” per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.no, reiectis contrariis, Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Respingere le domande proposte dal Dott. in proprio e quale legale Pt_1 rappresentante della con riserva di agire in separato giudizio per il pagamento di Controparte_1 quanto spettante al convenuto a titolo di compenso per la collaborazione di cui è causa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore dei legali distrattari.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e in qualità di legale Pt_1 rappresentante della ha CP_1 Controparte_1 pagina 1 di 4 proposto domanda di accertamento negativo del credito vantato dal convenuto in Controparte_2 forza di fattura n. 7 del 12.5.2022 di importo pari a € 47.736, deducendo di non aver mai conferito alcun incarico di consulenza né di aver ricevuto prestazioni corrispondenti a quanto fatturato. Ha formulato, inoltre, domanda volta ad ottenere un ordine di inibizione nei confronti del convenuto affinché questi si astenga dal tenere comportamenti che possano, anche indirettamente, implicare la spendita del proprio nome e di quello della società rappresentata.
Si è costituito in giudizio rilevando di aver svolto un'attività di consulenza in Controparte_2 favore della società dal 2015 al 2022. Ha, inoltre, contestato la domanda di Controparte_1 inibizione formulata da controparte evidenziando la sua professionalità e il disinteresse alla divulgazione di informazioni relativa ai suoi ex clienti.
All'udienza 28.2.2023 sono stati concessi i termini della trattazione. Con atto 20.4.2023 i legali di parte convenuta hanno dismesso il mandato difensivo. Con ordinanza 8.9.2023 sono state rigettate le istanze istruttorie di parte attrice e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza 13.1.2025 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nelle cause di accertamento negativo del credito, pur essendo formalmente l'attore a introdurre la domanda, l'onere di provare l'esistenza del diritto vantato grava sul convenuto-creditore, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. (Cass. n.
9706/2024).
Il creditore, pertanto, deve offrire la prova del titolo del proprio credito, ossia dell'esistenza e validità del rapporto giuridico sottostante e del fatto costitutivo della propria pretesa. L'attore, invece, è onerato solo di allegare in modo circostanziato le ragioni della contestazione, mentre la prova positiva della debenza spetta al convenuto.
Nel caso di specie, il convenuto si è limitato a formulare difese del tutto generiche, non specificando in modo circostanziato gli elementi di fatto da cui emergerebbe il presunto rapporto di consulenza professionale e senza fornire alcuna prova concreta o documentale (contratti, lettere d'incarico o altra documentazione) atta a dimostrare la sussistenza di un contratto di consulenza con l'attore, né a descrivere la natura, il contenuto e la durata delle prestazioni asseritamente svolte.
Peraltro, il convenuto, a seguito della dismissione del mandato difensivo da parte dei propri legali, non ha depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nei termini assegnati, omettendo così di articolare ulteriori contestazioni e rinunciando a dedurre prove specifiche, quali la richieste istruttorie testimoniali e la produzione di documentazione integrativa riservata negli atti introduttivi, che avrebbero potuto in astratto concorrere a dimostrare la sussistenza del rapporto. Tale inerzia processuale comporta la sostanziale accettazione delle contestazioni svolte dall'attore nelle proprie memorie, aggravando l'insufficienza probatoria della posizione del convenuto.
La documentazione prodotta, infine, appare del tutto inidonea a dimostrare l'esistenza, l'oggetto e la durata del presunto rapporto, essendo in parte riferita a soggetti diversi dalla società Controparte_1 destinataria della fattura (cfr. docc. 1 e 2 di parte convenuta), e la restante non fornendo elementi univoci circa l'intervenuta stipulazione di un contratto di consulenza, non risultando riferimenti precisi a incarichi formalizzati e a prestazioni effettivamente eseguite a favore dell'attore.
Resta, pertanto, la sola fattura (peraltro allegata soltanto dalla parte attrice sub doc. 1), che non ha, di per sé, valore probatorio decisivo in quanto la sola esibizione della fattura non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato. Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la fattura è un documento formato unilateralmente dal creditore e come tale costituisce, al più, un pagina 2 di 4 principio di prova scritta, che deve trovare riscontro in ulteriori elementi idonei (Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass. civ., 11 maggio 2006, n. 10934; Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9252). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “la fattura commerciale, in quanto proveniente dalla sola parte che assume di avere effettuato la prestazione, costituisce una semplice dichiarazione unilaterale di scienza, priva di efficacia probatoria del credito vantato” (Cass. civ., 4 giugno 2007, n. 12904). Tale documento, dunque, non vincola il destinatario e non è idoneo, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
In definitiva, deve ritenersi che il convenuto non abbia assolto all'onere probatorio posto a proprio carico in ordine alla sussistenza del titolo giustificativo e del credito vantato sicché la domanda attorea di accertamento negativo deve essere integralmente accolta.
Quanto alla domanda formulata dall'attore volta ad ottenere un ordine di inibizione nei confronti del convenuto affinché questi si astenga dal tenere comportamenti che possano, anche indirettamente, implicare la spendita del proprio nome e della società rappresentata, si osserva quanto segue.
L'azione inibitoria è concepita nell'ordinamento, come strumento di reintegrazione in natura, atto a ripristinare le condizioni di fatto che consentono il normale svolgimento di un'attività o il normale godimento di un bene;
essa appare dunque rimedio rivolto ad eliminare un danno attuale e duraturo, rimedio a sua volta riconducibile alla reintegrazione in forma specifica dell'art. 2058 c.c., intendendo questo come figura generale e normale di reazione di fronte ai danni, cioè alle lesioni di interessi giuridicamente rilevanti (cfr. Cass. ord. 10720/2024, che richiama Cass. n. 2035/1986).
Nel caso di specie l'attore non ha allegato né tantomeno provato l'attualità del danno né circostanze specifiche dalle quali desumere un pericolo concreto e attuale derivante da eventuali condotte del convenuto.
La domanda si risolve, dunque, in un'istanza del tutto generica e ipotetica, priva dei requisiti di concretezza e specificità richiesti dall'ordinamento per l'adozione di un simile provvedimento.
Ne consegue che tale domanda non può trovare accoglimento.
3. La decisione sulle spese di lite segue il principio della soccombenza.
L'attore è vincitore sulla domanda di accertamento negativo del credito e soccombente sulla domanda inibitoria.
Pertanto, vista la maggiore soccombenza comunque ravvisabile in capo al convenuto in considerazione della natura accessoria della domanda inibitoria, si ritiene di compensare le spese di lite per il 50% ponendo il restante 50% a carico del convenuto, maggiormente soccombente, appunto.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione dei dd.mm. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione e decisoria), della non complessità della causa e del valore della domanda (€ 47.736) che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 26.001 - € 52.000), salva l'applicazione di una riduzione sulle fasi trattazione e decisoria poiché non è stata svolta attività istruttoria e poiché vi è stato il deposito della sola comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCERTA l'inesistenza del credito vantato dal convenuto nei confronti dell'attore sulla base della fattura n. 7 del 12.5.2022; pagina 3 di 4 RIGETTA la domanda inibitoria svolta dall'attore;
DICHIARA le spese di lite compensate al 50%;
NA a rimborsare a il restante 50% delle spese di lite del Controparte_2 Pt_1 presente giudizio, che si liquida in € 275,10 per esborsi (50% di € 550,19) e in € 2.800 per compensi
(ossia, 50% di € 5600: € 1.700 per fase studio, € 1.200 per fase introduttiva, € 900 per fase di trattazione, € 1.800 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 2.5.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
NA ….
NA …. oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU, …..
Così deciso in Torino, il 03/05/2025
Il Giudice
Dott. Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21435/2022 avente ad oggetto: accertamento negativo del credito;
azione inibitoria promossa da:
, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della società Pt_1
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Giovanna Marzo
ATTORE contro
(C.F. – P.I. ) rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Cristiano Guelfo e Massimo Sibona, i quali hanno dismesso il mandato difensivo con nota 20.4.2023
CONVENUTO
***
Conclusioni per parte attrice: “a) accertare che il convenuto Signor non è creditore né nei Controparte_2 confronti del Dott. personalmente, né della società b) ordinare al Pt_1 Controparte_1 convenuto Signor l'immediata cessazione di qualsivoglia comportamento nei Controparte_2 confronti del Dott. e/o della società nonché di qualsivoglia condotta che Pt_1 Controparte_1 possa, anche solo indirettamente, coinvolgere presso soggetti terzi la persona del Dott. e/ o Pt_1 la Società C.I.D.I.M.U. S.p.a., spendendo il nome di questi. Con vittoria di compenso professionale e spese, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva, come per Legge.” per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.no, reiectis contrariis, Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Respingere le domande proposte dal Dott. in proprio e quale legale Pt_1 rappresentante della con riserva di agire in separato giudizio per il pagamento di Controparte_1 quanto spettante al convenuto a titolo di compenso per la collaborazione di cui è causa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore dei legali distrattari.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e in qualità di legale Pt_1 rappresentante della ha CP_1 Controparte_1 pagina 1 di 4 proposto domanda di accertamento negativo del credito vantato dal convenuto in Controparte_2 forza di fattura n. 7 del 12.5.2022 di importo pari a € 47.736, deducendo di non aver mai conferito alcun incarico di consulenza né di aver ricevuto prestazioni corrispondenti a quanto fatturato. Ha formulato, inoltre, domanda volta ad ottenere un ordine di inibizione nei confronti del convenuto affinché questi si astenga dal tenere comportamenti che possano, anche indirettamente, implicare la spendita del proprio nome e di quello della società rappresentata.
Si è costituito in giudizio rilevando di aver svolto un'attività di consulenza in Controparte_2 favore della società dal 2015 al 2022. Ha, inoltre, contestato la domanda di Controparte_1 inibizione formulata da controparte evidenziando la sua professionalità e il disinteresse alla divulgazione di informazioni relativa ai suoi ex clienti.
All'udienza 28.2.2023 sono stati concessi i termini della trattazione. Con atto 20.4.2023 i legali di parte convenuta hanno dismesso il mandato difensivo. Con ordinanza 8.9.2023 sono state rigettate le istanze istruttorie di parte attrice e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza 13.1.2025 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nelle cause di accertamento negativo del credito, pur essendo formalmente l'attore a introdurre la domanda, l'onere di provare l'esistenza del diritto vantato grava sul convenuto-creditore, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. (Cass. n.
9706/2024).
Il creditore, pertanto, deve offrire la prova del titolo del proprio credito, ossia dell'esistenza e validità del rapporto giuridico sottostante e del fatto costitutivo della propria pretesa. L'attore, invece, è onerato solo di allegare in modo circostanziato le ragioni della contestazione, mentre la prova positiva della debenza spetta al convenuto.
Nel caso di specie, il convenuto si è limitato a formulare difese del tutto generiche, non specificando in modo circostanziato gli elementi di fatto da cui emergerebbe il presunto rapporto di consulenza professionale e senza fornire alcuna prova concreta o documentale (contratti, lettere d'incarico o altra documentazione) atta a dimostrare la sussistenza di un contratto di consulenza con l'attore, né a descrivere la natura, il contenuto e la durata delle prestazioni asseritamente svolte.
Peraltro, il convenuto, a seguito della dismissione del mandato difensivo da parte dei propri legali, non ha depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nei termini assegnati, omettendo così di articolare ulteriori contestazioni e rinunciando a dedurre prove specifiche, quali la richieste istruttorie testimoniali e la produzione di documentazione integrativa riservata negli atti introduttivi, che avrebbero potuto in astratto concorrere a dimostrare la sussistenza del rapporto. Tale inerzia processuale comporta la sostanziale accettazione delle contestazioni svolte dall'attore nelle proprie memorie, aggravando l'insufficienza probatoria della posizione del convenuto.
La documentazione prodotta, infine, appare del tutto inidonea a dimostrare l'esistenza, l'oggetto e la durata del presunto rapporto, essendo in parte riferita a soggetti diversi dalla società Controparte_1 destinataria della fattura (cfr. docc. 1 e 2 di parte convenuta), e la restante non fornendo elementi univoci circa l'intervenuta stipulazione di un contratto di consulenza, non risultando riferimenti precisi a incarichi formalizzati e a prestazioni effettivamente eseguite a favore dell'attore.
Resta, pertanto, la sola fattura (peraltro allegata soltanto dalla parte attrice sub doc. 1), che non ha, di per sé, valore probatorio decisivo in quanto la sola esibizione della fattura non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato. Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la fattura è un documento formato unilateralmente dal creditore e come tale costituisce, al più, un pagina 2 di 4 principio di prova scritta, che deve trovare riscontro in ulteriori elementi idonei (Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass. civ., 11 maggio 2006, n. 10934; Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9252). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “la fattura commerciale, in quanto proveniente dalla sola parte che assume di avere effettuato la prestazione, costituisce una semplice dichiarazione unilaterale di scienza, priva di efficacia probatoria del credito vantato” (Cass. civ., 4 giugno 2007, n. 12904). Tale documento, dunque, non vincola il destinatario e non è idoneo, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
In definitiva, deve ritenersi che il convenuto non abbia assolto all'onere probatorio posto a proprio carico in ordine alla sussistenza del titolo giustificativo e del credito vantato sicché la domanda attorea di accertamento negativo deve essere integralmente accolta.
Quanto alla domanda formulata dall'attore volta ad ottenere un ordine di inibizione nei confronti del convenuto affinché questi si astenga dal tenere comportamenti che possano, anche indirettamente, implicare la spendita del proprio nome e della società rappresentata, si osserva quanto segue.
L'azione inibitoria è concepita nell'ordinamento, come strumento di reintegrazione in natura, atto a ripristinare le condizioni di fatto che consentono il normale svolgimento di un'attività o il normale godimento di un bene;
essa appare dunque rimedio rivolto ad eliminare un danno attuale e duraturo, rimedio a sua volta riconducibile alla reintegrazione in forma specifica dell'art. 2058 c.c., intendendo questo come figura generale e normale di reazione di fronte ai danni, cioè alle lesioni di interessi giuridicamente rilevanti (cfr. Cass. ord. 10720/2024, che richiama Cass. n. 2035/1986).
Nel caso di specie l'attore non ha allegato né tantomeno provato l'attualità del danno né circostanze specifiche dalle quali desumere un pericolo concreto e attuale derivante da eventuali condotte del convenuto.
La domanda si risolve, dunque, in un'istanza del tutto generica e ipotetica, priva dei requisiti di concretezza e specificità richiesti dall'ordinamento per l'adozione di un simile provvedimento.
Ne consegue che tale domanda non può trovare accoglimento.
3. La decisione sulle spese di lite segue il principio della soccombenza.
L'attore è vincitore sulla domanda di accertamento negativo del credito e soccombente sulla domanda inibitoria.
Pertanto, vista la maggiore soccombenza comunque ravvisabile in capo al convenuto in considerazione della natura accessoria della domanda inibitoria, si ritiene di compensare le spese di lite per il 50% ponendo il restante 50% a carico del convenuto, maggiormente soccombente, appunto.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione dei dd.mm. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione e decisoria), della non complessità della causa e del valore della domanda (€ 47.736) che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 26.001 - € 52.000), salva l'applicazione di una riduzione sulle fasi trattazione e decisoria poiché non è stata svolta attività istruttoria e poiché vi è stato il deposito della sola comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCERTA l'inesistenza del credito vantato dal convenuto nei confronti dell'attore sulla base della fattura n. 7 del 12.5.2022; pagina 3 di 4 RIGETTA la domanda inibitoria svolta dall'attore;
DICHIARA le spese di lite compensate al 50%;
NA a rimborsare a il restante 50% delle spese di lite del Controparte_2 Pt_1 presente giudizio, che si liquida in € 275,10 per esborsi (50% di € 550,19) e in € 2.800 per compensi
(ossia, 50% di € 5600: € 1.700 per fase studio, € 1.200 per fase introduttiva, € 900 per fase di trattazione, € 1.800 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 2.5.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
NA ….
NA …. oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU, …..
Così deciso in Torino, il 03/05/2025
Il Giudice
Dott. Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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