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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 1991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”
PROMOSSO DA
, in persona del sindaco pro-tempore ( CF : Parte_1
) P.IVA_1
Avv. Paolo Domenico Chiparo del Foro di Palermo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore ( PIVA : Controparte_1
) quale mandataria di ( P.IVA ) P.IVA_2 Parte_2 P.IVA_3
Avv. Vincenzo Palomba del Foro di Roma
CONVENUTA OPPOSTA
Si fa rinvio agli atti conclusivi depositati dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per opposizione a precetto datato 15/12/2023 , ritualmente notificato alla controparte precettante ( quale procuratrice speciale di ), Controparte_1 Parte_2
l'opponente chiedeva annullarsi l'atto di precetto notificatogli in Parte_1
data 17/11/2023 per l'importo di Euro 19.408,67 per sorte capitale ( ovvero per crediti da fornitura elettrica già vantati da EN Servizio Elettrico ed EN SP oggetto di cessione dalla Società elettrica originaria con atto di cessione notarile a suo dire combinato con cessione in blocco asseritamente pubblicata nella GU n. 5 del 12/1/2010 dapprima a TA FI SP e da questa, con successiva cessione in blocco di cui alla GU parte seconda, n. 37, pubblicata in data 31/3/2022, a
), oltre Euro 18.942,63 per interessi, oltre spese del d.i. . Parte_2
Esponeva che l'atto di precetto era fondato sul d.i. n. 2309/15 emesso dal Tribunale di Roma in data
20/9/2015 con il quale era stata disposta la condanna del al Parte_1
pagamento della somma precettata di Euro 19.408,67 per sorte capitale oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 oltre spese del d.i., in favore di quale mandataria di Controparte_1 Parte_2
[...
Avverso l'atto di precetto il opponente muoveva innanzitutto l'eccezione di avvenuto Pt_1
pagamento dei crediti ceduti da EN ( ed oggetto del provvedimento monitorio azionato ) in limine
della cessione stessa con l'effetto che la cessione era priva di un effettivo oggetto contrattuale, stante la insussistenza del credito ceduto già coevamente alla cessione.
Muoveva, quindi, una serie di doglianze riferibili : - alla mancanza di prova in merito alla legittimazione attiva della precettante Parte_2
[...
- alla illegittimità e genericità della procura rilasciata da a Parte_2 CP_1
[...]
- alla irregolarità del precetto in quanto menzionante un credito vantato verso un altro Comune
( Comune di Simbario ) ed un credito di diverso importo;
- alla illegittimità del precetto in quanto manchevole della elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione;
- alla illegittimità del precetto in quanto non menzionante i presupposti di esecutività del d.i.
fonte del credito;
- alla erroneità ed esosità della somma precettata a titolo di interessi.
Costituitasi in giudizio la eccepiva : Controparte_1
- La non opponibilità nella presente sede di ogni doglianza anche estintiva relativa al titolo esecutivo per fatti estintivi anteriori alla sua esecutività;
- La sussistenza della sua legittimazione attiva;
- La validità della procura rilasciatagli da Parte_2
Il procedimento veniva istruito con produzione documentale. All'udienza del 23/1/2025
veniva automaticamente trattenuto in decisione per effetto di anteriore concessione, fino a tale data, dei termini ex art. 189 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuno rilevare, in esordio della presente motivazione, che parte opposta da un lato richiama i pacifici orientamenti giurisprudenziali che ostano alla considerazione, in sede di opposizione a precetto, delle cause estintive del debito ( avvenuto pagamento ) verificatesi anteriormente all'acquisto della esecutività, per mancata opposizione da parte del debitore, di un titolo .
Tuttavia l'opposta deposita un allegato denominato “ documento di pareggio ” ( allegato 5 )
ricavato da specifica consultazione con il creditore originario e cedente EL il cui importo del complessivo pagamento effettuato dal é pari a Parte_1
complessivi Euro 23.568,22, somma superiore al dovuto originario, per sorte capitale .
Dunque, vi é prova che la cessione originaria del 2009 aveva ad oggetto crediti già allora inesistenti dal momento che i pagamenti effettuati dal per consumo di energia Pt_1
elettrica in favore della allora cedente EL non solo coprivano il debito per sorte capitale,
ma comprendevano anche altre somme evidentemente dovute per interessi moratori fino ad allora maturati per crediti di recente formazione.
Se é vero che l' opposizione non può vertere su fatti estintivi di data anteriori alla esecutività
del titolo precettato é anche vero che la parte opposta ha assunto, nella presente controversia,
assume un atteggiamento ampiamente confessorio in merito ai pagamenti ricevuti dalla cedente EL in tempi coevi alla lontana cessione del 2009.
Appare evidente che – ove fosse possibile accedere nella presente sede di opposizione a precetto alla prova della estinzione del debito in via sostanziale anteriormente alla cessione (
per una somma che copre la sorte capitale precettata ) la presente controversia sarebbe risolta già in radice : pagata la sorte capitale ed oltre la stessa anche altra somma da parte del alla originaria creditrice EL SP ( cedente verso Parte_1
TA FI SP ) - la controversia non avrebbe più alcuna ragione di logica esistenza. Tuttavia, l'impossibilità, di prendere in considerazione fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo non può costituire oggetto di preclusione probatoria in concreto, in presenza di un chiaro atteggiamento confessorio della parte opposta substanziatosi nella produzione un documento dirimente sul punto.
Per l'effetto, non si é in presenza di un fatto controverso che parte opponente intende inammissibilmente provare bensì di un fatto estintivo incontroverso e confessoriamente pacifico tra le parti per effetto di produzione da parte dell'opposta del documento denominato allegato 5 “ di pareggio ” .
Già questo sarebbe fonte di nullità del precetto per insussistenza del credito precettato.
MANCATA PROVA IN MERITO ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DA PARTE
DELLA e per in capo a Pt_3 Controparte_1 CP_2 Parte_2
Altra ragione, assorbente e di per sé sufficiente ad anteriore nella gradazione delle ragioni di accoglimento della proposta opposizione, é costituita dalla qui ritenuta mancata prova – il cui onere incombeva sulla opposta precettante – in ordine alla propria Controparte_1
legittimazione attiva nella controversia.
Tale mancata prova si ricava :
- Dall'insufficiente richiamo e dalla insufficiente documentazione della originaria cessione del
2009 in rapporto con la cessione del 2022. Tale cessione viene definita dalla opposta come cessione insieme “ in blocco ” e “ notarile ” ( si fa richiamo e si produce da un lato l'atto di cessione notarile con rep. n. 37203 e racc. n. 11975 in AI di Roma portante Persona_1
la data del 15/12/2009 con il relativo allegato riportante l'elenco dei crediti ceduti da
EL a TA FI SP, ma dall'altro, si dice che tale cessione rientrava in una cessione in blocco confluita nella pubblicazione in GU, n. 5 in data 12/1/2010. Tuttavia di tale pubblicazione nella GU del gennaio 2010 non vi é traccia documentale in atti e, per l'effetto,
non potrebbe dirsi raggiunta sufficientemente la prova del primo passaggio dei crediti da
EL a TA FI SP. )
A ciò deve aggiungersi, decisivamente, che la successiva cessione di cui alla pubblicazione in
GU n. 37 parte seconda in data 31/3/2022 ( da TA FI SP a Parte_2
[...
) richiama, come oggetto della cessione in blocco, quei crediti ceduti da EL a
TA FI ma in data diversa ( sia pure di un giorno ) rispetto alla cessione notarile in AI : si fa riferimento ( nella cessione pubblicata in GURI in data Per_1
31/3/2022 parte seconda, n. 37, come oggetto della cessione del 31/3/2022) solo a quei crediti oggetto di cessione da EL a TA FI SP del 14/12/2009 mentre come sopra si é precisato l'atto di cessione notarile in Notar riporta una data diversa Per_1
ovvero quella del 15/12/2009 ( cfr. doc.n. 3 di parte opposta, atto notarile di cessione, la cui data di rogito é apposta nella parte finale dell'atto stesso ).
Ne deriva che la catena della continuità delle cessioni é spezzata con l'effetto di rendere indimostrata la sussistenza della legittimazione attiva di e della sua Controparte_1
mandante non risulta dimostrato che a passare da TA FI Parte_2
SP a siano stati proprio i crediti del 15/12/2009 ( i soli per i quali vi é Parte_2
cessione documentale notarile ) poiché l'atto di cessione di cui alla n data 31/3/2022 CP_3
n. 37 ( da TA FI SP a ) fa riferimento ai crediti ceduti Controparte_4
da EL a TA FI SP, ma in altra data ovvero alla data del
14/12/2009, data diversa di un solo giorno, ma comunque diversa. “ Un portafoglio di crediti
che TA ha acquistato in blocco in data 14/12/2009 ” ( recita la pubblicazione in GURI
parte seconda, n. 37 del 31/3/2022 ). Da ultimo si sottolinea che, eccepita da parte opponente la insussistenza della legittimazione attiva della opposta, é compito officioso del Giudice sia ricercare valutare le prove che rilevare ex officio le lacune probatorie in merito alla legittimazione stessa, nell'ambito del bagaglio documentale fornito dalle parti. Il mancato specifico e puntuale rilievo da parte dell'opponente della decisiva discrepanza di data appena sopra rilevata non é, pertanto, processualmente ostativo alla adottata decisione, rientrando in un'operazione di verifica probatoria di natura officiosa.
L'atto di precetto, per l'effetto, é nullo per insussistenza di legittimazione attiva in capo alla precettante ed alla sua mandante Controparte_1 Parte_2
La appena argomentata ragione costituisce motivo assorbente in diritto della qui adottata decisione di dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In ragione della complessità della fattispecie ricorrono giusti motivi per compensare per intero, tra le parti, le spese di lite della presente controversia.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
Annulla l'atto di precetto opposto, notificato al dalla opposta Parte_1
quale mandataria di n data 17/11/2023. Controparte_1 Parte_2
Compensa interamente, tra le parti, le spese di lite. Caltanissetta, così deciso in data 3/5/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella