Articolo 2 della Legge 23 aprile 1942, n. 456
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 maggio 1942
Art. 2.

La procura preveduta dall'articolo precedente deve contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, paternita' e maternita', dell'eta', del luogo di nascita e della qualita' della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei due testimoni;

2) l'indicazione del nome, cognome, paternita', maternita', dell'eta' e del luogo di nascita del mandatario e dell'altro sposo;

3) la sottoscrizione della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei testimoni, e, qualora il dichiarante e i testimoni non sappiano o non possono sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.
Entrata in vigore il 31 maggio 1942