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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7677 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4930/2017
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. NI IN Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ALOISE MAURIZIO presente
Appellato/i
CP_1
Avv.
Controparte_2
Avv. GARGANI BENEDETTO Avv. Barile in sostituzione
, PER ESSA, Controparte_3 Controparte_4
Avv. GARGANI BENEDETTO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
NI IN
ED d'AT
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. NI IN - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4930 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura apposta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.9.2014, depositata in primo grado, dall'Avv. Maurizio Aloise (c.f. ), presso il cui studio, sito in C.F._2
Roma, via Mirabella Eclano, n. 20, è elettivamente domiciliata;
CP_5
e c.f. / P.IVA ) in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta delega apposta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Benedetto Gargani (c.f. ), presso il cui studio, sito in Roma, viale C.F._3 di Villa Grazioli, n. 15, è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA -
e
CP_1
-APPELLATO CONTUMACE-
e società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge Controparte_3
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione” o “Legge 130”), capitale sociale pari ad Euro
10.000 interamente versato., iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, avente sede legale in Conegliano
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno C.F. e P. IVA. n.
, e per essa quale mandataria, in forza di procura per atto Notaio P.IVA_3 Persona_1 di Ascoli Piceno rep. 43511 racc. 19930 del 17 dicembre 2021, registrato a Fermo il 17 dicembre
2021, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, capitale sociale € Controparte_4
600.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D-Div. P.A.S. n. 54/2020 Reg. il 10/12/2020, in persona del procuratore Dott. in virtù di procura conferita dall'Amministratore Delegato Dott. CP_6
con atto Notaio Dott. di Milano del 08/03/2022, rep. n. 8698 racc. CP_7 Persona_2
n. 5041, registrato in Milano il 16/03/2022, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in
Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani (cod. fisc.
[...]
– pec: – fax 06.42.00.69.77), che la C.F._4 Email_1 rappresenta e difende per delega allegata al presente alla comparsa di costituzione e risposta,
- INTERVENIENTE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8/2017 resa in data 05/01/2017 dal Tribunale ordinario di Tivoli;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 8/2017, con la quale il Tribunale Ordinario di Tivoli ha rigettato la domanda proposta dalla medesima appellante nei confronti di e CP_1 [...]
CP_2
§ 2. — Con sentenza parziale del 24.05.2022 questa Corte di Appello ha così disposto “1. accoglie parzialmente l'appello; per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, dispone procedersi alla vendita all'incanto dell'immobile sito in Tivoli, via Favale n.24
(ora via Andrea Palladio n.9) di proprietà comune delle parti, come da separata ordinanza”.
§ 3. — Le operazioni di vendita venivano delegate al notaio la quale Persona_3 provvedeva alla vendita dell'immobile per il prezzo di € 63.500,00 talché veniva emesso il decreto di trasferimento in favore dell'acquirente.
§ 4. — Il notaio predisponeva quindi un progetto di divisione prevedendo la ripartizione Per_3 del ricavato a metà in favore di e CP_1 Parte_1
§ 5. — Su tale progetto sorgevano delle contestazioni in quanto il difensore dell'interveniente chiedeva l'assegnazione dell'intero ricavato della vendita avendo provveduto ad Controparte_2 iscrivere ipoteca sull'intero immobile.
§ 6. — La causa veniva quindi rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali.
§ 7. — Il difensore dell'appellante rassegnava le seguenti conclusioni : “Voglia, pertanto, l'Ecc.ma
Corte di appello adita procedere all'approvazione di un piano di distribuzione del ricavato della vendita secondo quanto disposto nella citata Ordinanza del 24/05/2022 con esclusione dell'appellata
quale mandataria di successore a titolo particolare di Controparte_3 Controparte_4 [...]
“dal concorso sul ricavato della vendita dell'immobile di spettanza di Controparte_2 [...]
” (50%). Con vittoria di spese e compensi di lite si chiede anche la condanna Parte_1 dell'appellata alla rifusione della somma di € 1.500,00, pagata dall'appellante, con bonifico del
27/06/2022 (come da ricevuta depositata il 04/07/2025), a titolo acconto pro quota del 50% dell'anticipo riconosciuto al Notaio delegato così come disposto con l'ordinanza del 24/05/2022; insiste nella liquidazione dei propri compensi ai sensi del DPR n.115/2022 come da istanza depositata il 04/07/2022 alla quale si riporta”.
Il difensore dell'interveniente rassegnava le seguenti conclusioni : “-dichiarare Controparte_3 inammissibile ed inaccoglibile, perché comunque infondata, la domanda dell'appellante volta a sentir accertare e dichiarare che l'ipoteca in favore della banca non dovesse essere iscritta sulla quota di titolarità della sig.ra e per l'effetto assegnare a quale successore Pt_1 Controparte_3 nel credito già vantato da l'intero ricavato dalla vendita dell'immobile Controparte_8 oggetto del giudizio di divisione, al netto delle sole spese in prededuzione;
- in subordine, attribuire comunque a quale successore nel credito già vantato da Controparte_3
il ricavato della vendita nella misura del 50%, sempre al netto delle sole spese Controparte_8 in prededuzione;
- in estremo subordine attribuire le somme spettanti, in base alle conclusioni di cui sopra, a
[...]
quale successore nel credito già vantato da alla procedura esecutiva CP_3 Controparte_8
R.G.E. 384/2017, pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli, avente per oggetto il medesimo immobile per cui è la presente causa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ritiene la Corte che il creditore ipotecario possa soddisfarsi solo sulla quota del 50% del suo debitore
CP_1 Invero questa Corte, con l'ordinanza del 24.05.2022 aveva stabilito che: “9) emesso il decreto di trasferimento, il notaio provvederà a ripartire il ricavato della vendita (al netto dei tributi e delle proprie competenze, previamente liquidate) fra le parti sull'accordo delle stesse;
tenuto conto della iscrizione ipotecaria della , nella distribuzione si dovrà soddisfare il creditore Controparte_2 ipotecario per quanto di ragione, sulla quota del 50% di proprietà di ”. CP_1
Deve altresì rilevarsi che il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 582/2015 ha stabilito che : “Nella specie, il decreto di trasferimento, unico atto determinante l'acquisto immobiliare in senso proprio, risulta essere stato emesso il 19/04/1979 e trascritto il 30/04/1979, dunque in costanza del matrimonio tra le parti, di guisa che l'appartamento di via Favale 24 rientra a pieno titolo nella comunione legale dei coniugi e dovrà essere oggetto di valutazione unitamente ai due terreni indicati in citazione”.
Tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione e quindi l'accertamento in ordine alla comunione tra i coniugi dell'immobile oggetto del presente giudizio è divenuto definitivo.
Con successiva sentenza n. 713/2024 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato la “nullità del pignoramento eseguito da sull'appartamento, con annessa cantina, sito in Tivoli, via Favale Controparte_2
n.24, int.11 (ora Via Palladio n. 9) censito al NCEU al foglio 63, part.556, sub 502, relativamente alla quota pari al 50% di esclusiva proprietà di , per difetto di titolo Parte_1 esecutivo”.
Deve pertanto dichiararsi che la cessionaria del credito da parte di Controparte_3 [...] ha diritto di rivalersi solo sulla quota del 50% di proprietà di ”. CP_2 CP_1
Dunque, il creditore ipotecario potrà rivalersi solo sulla quota del 50% di spettanza del proprio debitore come peraltro già previsto nel già menzionato progetto divisionale. CP_1
§ 8. — Il progetto di divisione proposto dal notaio può essere approvato. Persona_3
§ 9. — La natura della causa consente la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 nei confronti di e avverso la
[...] Controparte_2 CP_1 sentenza n. 8/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1. approva il progetto di divisione predisposto dal notaio con assegnare a Persona_3
quale successore nel credito già vantato da Controparte_3 Controparte_8
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
NI IN
Sezione VI civile
R.G. 4930/2017
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. NI IN Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ALOISE MAURIZIO presente
Appellato/i
CP_1
Avv.
Controparte_2
Avv. GARGANI BENEDETTO Avv. Barile in sostituzione
, PER ESSA, Controparte_3 Controparte_4
Avv. GARGANI BENEDETTO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
NI IN
ED d'AT
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. NI IN - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4930 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura apposta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.9.2014, depositata in primo grado, dall'Avv. Maurizio Aloise (c.f. ), presso il cui studio, sito in C.F._2
Roma, via Mirabella Eclano, n. 20, è elettivamente domiciliata;
CP_5
e c.f. / P.IVA ) in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta delega apposta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Benedetto Gargani (c.f. ), presso il cui studio, sito in Roma, viale C.F._3 di Villa Grazioli, n. 15, è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA -
e
CP_1
-APPELLATO CONTUMACE-
e società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge Controparte_3
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione” o “Legge 130”), capitale sociale pari ad Euro
10.000 interamente versato., iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, avente sede legale in Conegliano
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno C.F. e P. IVA. n.
, e per essa quale mandataria, in forza di procura per atto Notaio P.IVA_3 Persona_1 di Ascoli Piceno rep. 43511 racc. 19930 del 17 dicembre 2021, registrato a Fermo il 17 dicembre
2021, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, capitale sociale € Controparte_4
600.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D-Div. P.A.S. n. 54/2020 Reg. il 10/12/2020, in persona del procuratore Dott. in virtù di procura conferita dall'Amministratore Delegato Dott. CP_6
con atto Notaio Dott. di Milano del 08/03/2022, rep. n. 8698 racc. CP_7 Persona_2
n. 5041, registrato in Milano il 16/03/2022, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in
Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani (cod. fisc.
[...]
– pec: – fax 06.42.00.69.77), che la C.F._4 Email_1 rappresenta e difende per delega allegata al presente alla comparsa di costituzione e risposta,
- INTERVENIENTE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8/2017 resa in data 05/01/2017 dal Tribunale ordinario di Tivoli;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 8/2017, con la quale il Tribunale Ordinario di Tivoli ha rigettato la domanda proposta dalla medesima appellante nei confronti di e CP_1 [...]
CP_2
§ 2. — Con sentenza parziale del 24.05.2022 questa Corte di Appello ha così disposto “1. accoglie parzialmente l'appello; per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, dispone procedersi alla vendita all'incanto dell'immobile sito in Tivoli, via Favale n.24
(ora via Andrea Palladio n.9) di proprietà comune delle parti, come da separata ordinanza”.
§ 3. — Le operazioni di vendita venivano delegate al notaio la quale Persona_3 provvedeva alla vendita dell'immobile per il prezzo di € 63.500,00 talché veniva emesso il decreto di trasferimento in favore dell'acquirente.
§ 4. — Il notaio predisponeva quindi un progetto di divisione prevedendo la ripartizione Per_3 del ricavato a metà in favore di e CP_1 Parte_1
§ 5. — Su tale progetto sorgevano delle contestazioni in quanto il difensore dell'interveniente chiedeva l'assegnazione dell'intero ricavato della vendita avendo provveduto ad Controparte_2 iscrivere ipoteca sull'intero immobile.
§ 6. — La causa veniva quindi rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali.
§ 7. — Il difensore dell'appellante rassegnava le seguenti conclusioni : “Voglia, pertanto, l'Ecc.ma
Corte di appello adita procedere all'approvazione di un piano di distribuzione del ricavato della vendita secondo quanto disposto nella citata Ordinanza del 24/05/2022 con esclusione dell'appellata
quale mandataria di successore a titolo particolare di Controparte_3 Controparte_4 [...]
“dal concorso sul ricavato della vendita dell'immobile di spettanza di Controparte_2 [...]
” (50%). Con vittoria di spese e compensi di lite si chiede anche la condanna Parte_1 dell'appellata alla rifusione della somma di € 1.500,00, pagata dall'appellante, con bonifico del
27/06/2022 (come da ricevuta depositata il 04/07/2025), a titolo acconto pro quota del 50% dell'anticipo riconosciuto al Notaio delegato così come disposto con l'ordinanza del 24/05/2022; insiste nella liquidazione dei propri compensi ai sensi del DPR n.115/2022 come da istanza depositata il 04/07/2022 alla quale si riporta”.
Il difensore dell'interveniente rassegnava le seguenti conclusioni : “-dichiarare Controparte_3 inammissibile ed inaccoglibile, perché comunque infondata, la domanda dell'appellante volta a sentir accertare e dichiarare che l'ipoteca in favore della banca non dovesse essere iscritta sulla quota di titolarità della sig.ra e per l'effetto assegnare a quale successore Pt_1 Controparte_3 nel credito già vantato da l'intero ricavato dalla vendita dell'immobile Controparte_8 oggetto del giudizio di divisione, al netto delle sole spese in prededuzione;
- in subordine, attribuire comunque a quale successore nel credito già vantato da Controparte_3
il ricavato della vendita nella misura del 50%, sempre al netto delle sole spese Controparte_8 in prededuzione;
- in estremo subordine attribuire le somme spettanti, in base alle conclusioni di cui sopra, a
[...]
quale successore nel credito già vantato da alla procedura esecutiva CP_3 Controparte_8
R.G.E. 384/2017, pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli, avente per oggetto il medesimo immobile per cui è la presente causa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ritiene la Corte che il creditore ipotecario possa soddisfarsi solo sulla quota del 50% del suo debitore
CP_1 Invero questa Corte, con l'ordinanza del 24.05.2022 aveva stabilito che: “9) emesso il decreto di trasferimento, il notaio provvederà a ripartire il ricavato della vendita (al netto dei tributi e delle proprie competenze, previamente liquidate) fra le parti sull'accordo delle stesse;
tenuto conto della iscrizione ipotecaria della , nella distribuzione si dovrà soddisfare il creditore Controparte_2 ipotecario per quanto di ragione, sulla quota del 50% di proprietà di ”. CP_1
Deve altresì rilevarsi che il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 582/2015 ha stabilito che : “Nella specie, il decreto di trasferimento, unico atto determinante l'acquisto immobiliare in senso proprio, risulta essere stato emesso il 19/04/1979 e trascritto il 30/04/1979, dunque in costanza del matrimonio tra le parti, di guisa che l'appartamento di via Favale 24 rientra a pieno titolo nella comunione legale dei coniugi e dovrà essere oggetto di valutazione unitamente ai due terreni indicati in citazione”.
Tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione e quindi l'accertamento in ordine alla comunione tra i coniugi dell'immobile oggetto del presente giudizio è divenuto definitivo.
Con successiva sentenza n. 713/2024 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato la “nullità del pignoramento eseguito da sull'appartamento, con annessa cantina, sito in Tivoli, via Favale Controparte_2
n.24, int.11 (ora Via Palladio n. 9) censito al NCEU al foglio 63, part.556, sub 502, relativamente alla quota pari al 50% di esclusiva proprietà di , per difetto di titolo Parte_1 esecutivo”.
Deve pertanto dichiararsi che la cessionaria del credito da parte di Controparte_3 [...] ha diritto di rivalersi solo sulla quota del 50% di proprietà di ”. CP_2 CP_1
Dunque, il creditore ipotecario potrà rivalersi solo sulla quota del 50% di spettanza del proprio debitore come peraltro già previsto nel già menzionato progetto divisionale. CP_1
§ 8. — Il progetto di divisione proposto dal notaio può essere approvato. Persona_3
§ 9. — La natura della causa consente la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 nei confronti di e avverso la
[...] Controparte_2 CP_1 sentenza n. 8/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1. approva il progetto di divisione predisposto dal notaio con assegnare a Persona_3
quale successore nel credito già vantato da Controparte_3 Controparte_8
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
NI IN