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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 734 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Scarimboli;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Achille Stanziale;
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
26.04.2003 in Ucraina, precisando che dall'unione non erano nati figli e deducendo che il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento del marito;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione e ha Controparte_1 chiesto di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 19.05.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno chiesto congiuntamente che fosse pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 10.04.2025 e depositata telematicamente in data 05.05.2025.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
È utile premettere che la cognizione del presente giudizio di separazione, relativo ad un matrimonio contratto all'estero da una cittadina straniera e un cittadino italiano appartiene al giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 n. 2 del Regolamento UE n. 1111/19; inoltre, la legge applicabile, in assenza di un accordo tra le parti (articolo 5 Reg. 1259/2010, c.d. Roma III), è quella italiana, proprio in virtù del criterio di collocamento costituito dall'art. 8 lett. a).
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 10.04.2025 e depositata telematicamente, che possono, pertanto, essere avallate dal
Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di separazione concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, in atti meglio generalizzati, sposatisi in Ucraina il
26/04/2003, con atto trascritto presso il Comune di Ordona (atto n. 1, parte II, serie C, anno
2003);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
10.04.2025 e depositata telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 03.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 734 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Scarimboli;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Achille Stanziale;
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
26.04.2003 in Ucraina, precisando che dall'unione non erano nati figli e deducendo che il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento del marito;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione e ha Controparte_1 chiesto di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 19.05.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno chiesto congiuntamente che fosse pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 10.04.2025 e depositata telematicamente in data 05.05.2025.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
È utile premettere che la cognizione del presente giudizio di separazione, relativo ad un matrimonio contratto all'estero da una cittadina straniera e un cittadino italiano appartiene al giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 n. 2 del Regolamento UE n. 1111/19; inoltre, la legge applicabile, in assenza di un accordo tra le parti (articolo 5 Reg. 1259/2010, c.d. Roma III), è quella italiana, proprio in virtù del criterio di collocamento costituito dall'art. 8 lett. a).
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 10.04.2025 e depositata telematicamente, che possono, pertanto, essere avallate dal
Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di separazione concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, in atti meglio generalizzati, sposatisi in Ucraina il
26/04/2003, con atto trascritto presso il Comune di Ordona (atto n. 1, parte II, serie C, anno
2003);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
10.04.2025 e depositata telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 03.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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