CASS
Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2024, n. 37176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37176 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS ME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili costituite, avvocato Raffaella Cristofaro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o rigettarsi, il ricorso, con il favore delle spese di lite del grado;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Nicola Quatrano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37176 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 24/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella di primo grado, resa dal G.u.p. del locale Tribunale all'esito del giudizio abbreviato, che aveva dichiarato CI RR colpevole di concorso, quale esecutore materiale, in duplice omicidio premeditato, maturato nel 2004 in contesto di camorra, e di concorso nei reati strumentali di porto e detenzione di arma comune da sparo, in continuazione;
e lo aveva condannato alla pena principale complessiva dell'ergastolo, nonché al risarcimento dei danni e al pagamento di provvisionale in favore delle costituite parti civili. 2. Ricorre l'imputato per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico, sviluppato dai motivi aggiunti, argomentati da memoria, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime erano state invocate sotto il determinante profilo dell'intervenuta piena ammissione degli addebiti, e delle chiamate in correità, operate sin dal primo grado. Il primo elemento sarebbe stato indebitamente svalutato, e il secondo totalmente ignorato, nell'ambito di un giudizio interamente sbilanciato sul mero rilievo della gravità delle imputazioni, che non costituirebbe, tuttavia, l'unico parametro legale di riferimento. Il fatto che la prova di responsabilità fosse ricavabile anche aliunde, del resto, non rappresenterebbe un elemento ostativo all'ottenimento del beneficio, posto che, anche in questo caso, il comportamento dell'imputato andava riguardato come indice di evidente resipiscenza, nella specie avvalorata dalla richiesta di perdono trasmessa alle famiglie delle vittime e di avvio di un programma di giustizia riparativa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. Basti in proposito rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli t elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (straordinaria gravità delle condotte, efferatezza delle relative modalità esecutive, ruolo di primo piano già ricoperto) e soggettivi (elevata e non comune capacità a delinquere, alle medesime condotte collegata), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento. Le obiezioni del ricorrente si risolvono in una confutazione di puro merito della valutazione giudiziale, espressa dunque in conformità della legge e con motivazione adeguata e logica, immune così da censure rilevabili in sede di legittimità, come anche si ricava dal conforme avviso espresso dal Procuratore generale requirente. 2. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Non spetta, invece, alle parti civili la rifusione delle spese del grado. Non è consentito infatti l'intervento di tali parti nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in quanto il punto non ha incidenza sugli interessi civili;
e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato i relativi esborsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio. Così deciso il 24/06/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS ME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili costituite, avvocato Raffaella Cristofaro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o rigettarsi, il ricorso, con il favore delle spese di lite del grado;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Nicola Quatrano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37176 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 24/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella di primo grado, resa dal G.u.p. del locale Tribunale all'esito del giudizio abbreviato, che aveva dichiarato CI RR colpevole di concorso, quale esecutore materiale, in duplice omicidio premeditato, maturato nel 2004 in contesto di camorra, e di concorso nei reati strumentali di porto e detenzione di arma comune da sparo, in continuazione;
e lo aveva condannato alla pena principale complessiva dell'ergastolo, nonché al risarcimento dei danni e al pagamento di provvisionale in favore delle costituite parti civili. 2. Ricorre l'imputato per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico, sviluppato dai motivi aggiunti, argomentati da memoria, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime erano state invocate sotto il determinante profilo dell'intervenuta piena ammissione degli addebiti, e delle chiamate in correità, operate sin dal primo grado. Il primo elemento sarebbe stato indebitamente svalutato, e il secondo totalmente ignorato, nell'ambito di un giudizio interamente sbilanciato sul mero rilievo della gravità delle imputazioni, che non costituirebbe, tuttavia, l'unico parametro legale di riferimento. Il fatto che la prova di responsabilità fosse ricavabile anche aliunde, del resto, non rappresenterebbe un elemento ostativo all'ottenimento del beneficio, posto che, anche in questo caso, il comportamento dell'imputato andava riguardato come indice di evidente resipiscenza, nella specie avvalorata dalla richiesta di perdono trasmessa alle famiglie delle vittime e di avvio di un programma di giustizia riparativa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. Basti in proposito rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli t elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (straordinaria gravità delle condotte, efferatezza delle relative modalità esecutive, ruolo di primo piano già ricoperto) e soggettivi (elevata e non comune capacità a delinquere, alle medesime condotte collegata), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento. Le obiezioni del ricorrente si risolvono in una confutazione di puro merito della valutazione giudiziale, espressa dunque in conformità della legge e con motivazione adeguata e logica, immune così da censure rilevabili in sede di legittimità, come anche si ricava dal conforme avviso espresso dal Procuratore generale requirente. 2. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Non spetta, invece, alle parti civili la rifusione delle spese del grado. Non è consentito infatti l'intervento di tali parti nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in quanto il punto non ha incidenza sugli interessi civili;
e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato i relativi esborsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio. Così deciso il 24/06/2024