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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6534/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6534/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv. CA SI e , con elezione di domicilio in VIA SPIRITO SANTO 62
NOCI presso l'avv. CA SI;
ATTORE
e
( P.IVA ), in persona dell'omonimo titolare e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore con il patrocinio degli avv. CA SI
e , con elezione di domicilio in VIA SPIRITO SANTO 62 NOCI presso l'avv.
CA SI
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_3 avv. COSOMATI GIANCARLO e , con elezione di domicilio in VIA ALESSANDRO
PICCIRILLI, 9 70017 PUTIGNANO, presso l'avv. COSOMATI GIANCARLO;
e
CONVENUTO
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Covella CP_3 C.F._1
Tommaso, C.F. , con elezione di domicilio presso e nello studio C.F._2 di quest'ultimo in Gioia del Colle (BA), alla via della Repubblica n.66
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13/06/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 31 marzo 2017, le di Parte_2 Parte_1
e convenivano in giudizio la
[...] Controparte_1 Controparte_4
e il Dott. chiedendo la condanna in solido al pagamento delle
[...] CP_3 maggiori opere realizzate nell'ambito della ristrutturazione dello studio dentistico del
Dott. nonché alla refusione delle spese sostenute nel procedimento ex art. 696 CP_3 bis c.p.c. n. 18174/2015 R.G.
In particolare gli attori precisavano che con contratto di appalto del 13/12/2014, integrato con scrittura privata del 02/02/2015, il Dott. commissionava alla CP_3
lavori di manutenzione straordinaria del proprio Controparte_4 studio professionale di odontoiatria, sito in Gioia del Colle alla Via Ricciotto Canudo n.
129, per un corrispettivo globale di euro 109.400,00 oltre IVA.
La , sulla scorta degli elaborati progettuali forniti dalla committenza, Controparte_4 sottoscriveva (i) in data 23/12/2014, contratto di subappalto con la ditta CP_1 per la realizzazione dell'impianto elettrico per euro 13.000,00 oltre IVA;
(ii) in
[...] data 12/01/2015, contratto di subappalto con la ditta di per Pt_1 Parte_1 la realizzazione degli impianti idrico-fognari e di climatizzazione per euro 27.000,00 oltre
IVA.
Gli attori precisavano altresì che durante l'esecuzione dei lavori emergevano significative inesattezze progettuali e richieste ulteriori da parte della committenza. In pagina 2 di 7 particolare l'Ing. , incaricato dal committente, apportava diverse varianti al Per_1 progetto originariom e più segnatamente: (i) veniva riscontrata un'erronea allocazione di un pilastro rispetto ai progetti, che portava alla presentazione di un nuovo progetto architettonico;
(ii) il Dott. manifestava la volontà di utilizzare e ristrutturare anche CP_3 un vano tecnico non previsto nel contratto originario.
Tali modifiche venivano discusse dalla committenza direttamente con le ditte subappaltatrici, scavalcando la figura del Geom. che avrebbe dovuto essere CP_4
l'unico tramite per ogni modifica al contratto originario.
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 09/12/2015 (R.G. 18174/2015), le ditte istanti adivano il Tribunale per l'accertamento della natura e dell'entità dei lavori extra- contrattuali. Il CTU Dott. Ing. depositava in data 29/06/2016 Persona_2
l'elaborato peritale, quantificando:
- per la Ditta : lavori extra-contrattuali pari ad euro 9.879,97; Pt_1
- per la lavori extra-contrattuali pari ad euro 5.945,11. Controparte_1
La si costituiva in giudizio in data 28/04/2017 con comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta a firma degli Avv.ti Giancarlo Cosomati e Renata Lagrasta, eccependo in via preliminare (i) la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per carenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 163 n. 4 c.p.c., attesa la totale assenza della causa petendi delle domande;
(ii) il mutamento del rito da sommario a ordinario per la particolare complessità della controversia;
(iii) la nullità dell'accertamento tecnico preventivo R.G. 18174/2015 per acquisizione di documentazione non presente nei fascicoli di parte senza consenso delle parti.
Nel merito la chiedeva il rigetto di tutte le richieste attoree per Controparte_4 infondatezza in fatto e diritto e mancanza di prova sia nell'an che nel quantum debeatur.
In via subordinata la chiedeva, nella denegata ipotesi di soccombenza, Controparte_4 la condanna del Dott. a tenere indenne e/o manlevare la CP_3 Controparte_4 dal pagamento di qualsivoglia somma eventualmente riconosciuta a favore delle ricorrenti.
In data 23/08/2017 si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Covella, il il quale eccepiva in via preliminare: (i) la carenza di legittimazione CP_3 passiva in capo al Dott. (ii) l'inapplicabilità del procedimento sommario di CP_3 cognizione e la necessità di disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario;
(iii) nel merito il rigetto integrale delle avverse richieste in quanto del tutto infondate. pagina 3 di 7 Con provvedimento del 25/10/2017 veniva disposta la conversione in rito ordinario e il
Giudice autorizzava il deposito delle memorie ex art. 183 comma 5 c.p.c., come richiesto dalle parti. Successivamente, con provvedimento del 28/5/2019 venivano ammesse e, quindi, espletate le prove orali richieste dalle parti.
Falliti i tentativi di conciliazione, a seguito di diversi rinvii, all'udienza del 13/06/2025 le parti rassegnavano le prorpie conclusioni, di seguito riportate, e la causa veniva trattenuta senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Le parti conclusdevano come segue.
Le ricorrenti chiedevano:
a) l'accoglimento della domanda così come proposta;
b) la dichiarazione che il maggior valore delle opere extra-contrattuali è pari ad euro
9.879,97 per ed euro 5.945,11 per Pt_1 Controparte_1
c) la condanna in solido della Committenza e della Ditta Appaltatrice al pagamento dei lavori extra-contratto;
d) la refusione delle spese sostenute per il giudizio di ATP;
e) la condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. per mala fede e/o colpa grave.
La chiedeva: Controparte_4 in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. R.G.
18174/2015 e il rigetto della domanda per difetto di prova;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, la condanna del Dott.
[...]
a tenerla indenne integralmente. CP_3
Il chiedeva: CP_3 in via preliminare, la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto integrale delle avverse richieste in quanto del tutto infondate.
DIRITTO
In via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_3
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore" (Cass. Civ. Sez. II, n. 16917/2011). pagina 4 di 7 Tuttavia, nel caso di specie, dalle risultanze processuali è emerso che il era CP_3 costantemente presente in cantiere e decideva direttamente le variazioni ai progetti esecutivi;
che le modifiche venivano discusse direttamente tra la committenza e le ditte subappaltatrici;
che dalla corrispondenza intercorsa (e-mail del 04.06.2015) risulta che il riconosceva l'esistenza dei lavori extra e ne prometteva il pagamento. CP_3
Tali circostanze configurano un comportamento concludente del committente che, pur non creando un rapporto contrattuale diretto con i subappaltatori, determina una responsabilità solidale per le opere extra contrattuali commissionate direttamente.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
La eccepisce la nullità dell'ATP per acquisizione di documentazione Controparte_4 non presente nei fascicoli di parte senza consenso delle parti.
Sul punto va ricordato come la Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che "il consenso delle parti all'acquisizione di nuova documentazione è sempre necessario" e che "i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c." (Cass. Civ. Sez. I, n. 5370/2023).
Nel caso di specie, risulta che effettivamente il CTU ha acquisito documentazione non presente nei fascicoli di parte;
tale acquisizione è avvenuta senza il consenso delle parti convenute;
la nullità è stata tempestivamente eccepita nel corso delle operazioni peritali.
Tuttavia, la nullità relativa si considera sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Dalle risultanze processuali emerge che tale eccezione, pur sollevata durante le operazioni peritali, non è stata tempestivamente formulata nella comparsa di costituzione nei termini di legge previsti dall'art. 167 c.p.c.
Ciò posto l'eccezione va rigettata in quanto infodata in fatto e diritto.
Passando quindi al merito della vicenda e quindi ai lavori extra-contrattuali e la loro quantificazione, si evidenzia come il principio consolidato in materia di appalto stabilisce che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate, e l'autorizzazione si deve provare per iscritto (art. 1659 c.c.).
Tuttavia, il committente può apportare variazioni al progetto, e l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (art. 1661 c.c.).
La Cassazione ha precisato che "se l'incremento dei lavori da eseguire risulta di pagina 5 di 7 rilevante entità e deriva da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente" (Cass. Civ. Sez. I, n. 22268/2017).
Nel caso di specie risulta provata:
a) sussistenza delle variazioni: Dalle risultanze dell'ATP emerge chiaramente il raffronto tra la documentazione in S.C.I.A. del 09.01.2015 e gli "AS BUILT" (come costruito) depositati in sede di comunicazione di fine lavori del 04.07.2015, che documenta oggettivamente l'esistenza di maggiori opere.
b) richiesta del committente: La corrispondenza intercorsa, in particolare l'e-mail del
04.06.2015, dimostra che il Dott. era a conoscenza dei lavori extra e ne aveva CP_3 approvato l'esecuzione.
c) quantificazione: L'ATP ha quantificato con metodo tecnico-scientifico le opere aggiuntive in euro 9.879,97 per e euro 5.945,11 per Pt_1 Controparte_1
Da ultimo deve rilevarsi che la responsabilità solidale tra appaltatore e committente trova fondamento nel fatto che le variazioni sono state richieste direttamente dal committente;
il committente ha beneficiato delle opere aggiuntive;
sussiste un comportamento concludente di accettazione e promessa di pagamento.
Tale responsabilità è conforme al principio di buona fede contrattuale ex art. 1175 c.c.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto de-creto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle pre-stazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di li-quidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'at-tività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla pagina 6 di 7 parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Dott. CP_3
RIGETTA l'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico preventivo;
ACCOGLIE la domanda delle ricorrenti e, per l'effetto:
a) DICHIARA che il maggior valore delle opere extra-contrattuali eseguite dalle ditte istanti presso lo studio del Dott. è pari ad euro 9.879,97 per la Ditta CP_3
Greengen di ed euro 5.945,11 per la Parte_1 Controparte_1
b) CONDANNA la e il Dott. in solido Controparte_4 CP_3 tra loro, al pagamento delle suddette somme in favore delle rispettive ditte, oltre interessi legali dalla data di comunicazione di fine lavori (04.07.2015) sino al saldo;
c) CONDANNA i convenuti, in solido, alla refusione delle spese sostenute dalle ditte istanti per il giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. 18174/2015;
CONDANNA i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in €. 2.540,00 per compensi ed €.254,00 per spese, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv.
CA SI dichiaratosi antistatario.
Bari, 29 Luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6534/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv. CA SI e , con elezione di domicilio in VIA SPIRITO SANTO 62
NOCI presso l'avv. CA SI;
ATTORE
e
( P.IVA ), in persona dell'omonimo titolare e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore con il patrocinio degli avv. CA SI
e , con elezione di domicilio in VIA SPIRITO SANTO 62 NOCI presso l'avv.
CA SI
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_3 avv. COSOMATI GIANCARLO e , con elezione di domicilio in VIA ALESSANDRO
PICCIRILLI, 9 70017 PUTIGNANO, presso l'avv. COSOMATI GIANCARLO;
e
CONVENUTO
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Covella CP_3 C.F._1
Tommaso, C.F. , con elezione di domicilio presso e nello studio C.F._2 di quest'ultimo in Gioia del Colle (BA), alla via della Repubblica n.66
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13/06/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 31 marzo 2017, le di Parte_2 Parte_1
e convenivano in giudizio la
[...] Controparte_1 Controparte_4
e il Dott. chiedendo la condanna in solido al pagamento delle
[...] CP_3 maggiori opere realizzate nell'ambito della ristrutturazione dello studio dentistico del
Dott. nonché alla refusione delle spese sostenute nel procedimento ex art. 696 CP_3 bis c.p.c. n. 18174/2015 R.G.
In particolare gli attori precisavano che con contratto di appalto del 13/12/2014, integrato con scrittura privata del 02/02/2015, il Dott. commissionava alla CP_3
lavori di manutenzione straordinaria del proprio Controparte_4 studio professionale di odontoiatria, sito in Gioia del Colle alla Via Ricciotto Canudo n.
129, per un corrispettivo globale di euro 109.400,00 oltre IVA.
La , sulla scorta degli elaborati progettuali forniti dalla committenza, Controparte_4 sottoscriveva (i) in data 23/12/2014, contratto di subappalto con la ditta CP_1 per la realizzazione dell'impianto elettrico per euro 13.000,00 oltre IVA;
(ii) in
[...] data 12/01/2015, contratto di subappalto con la ditta di per Pt_1 Parte_1 la realizzazione degli impianti idrico-fognari e di climatizzazione per euro 27.000,00 oltre
IVA.
Gli attori precisavano altresì che durante l'esecuzione dei lavori emergevano significative inesattezze progettuali e richieste ulteriori da parte della committenza. In pagina 2 di 7 particolare l'Ing. , incaricato dal committente, apportava diverse varianti al Per_1 progetto originariom e più segnatamente: (i) veniva riscontrata un'erronea allocazione di un pilastro rispetto ai progetti, che portava alla presentazione di un nuovo progetto architettonico;
(ii) il Dott. manifestava la volontà di utilizzare e ristrutturare anche CP_3 un vano tecnico non previsto nel contratto originario.
Tali modifiche venivano discusse dalla committenza direttamente con le ditte subappaltatrici, scavalcando la figura del Geom. che avrebbe dovuto essere CP_4
l'unico tramite per ogni modifica al contratto originario.
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 09/12/2015 (R.G. 18174/2015), le ditte istanti adivano il Tribunale per l'accertamento della natura e dell'entità dei lavori extra- contrattuali. Il CTU Dott. Ing. depositava in data 29/06/2016 Persona_2
l'elaborato peritale, quantificando:
- per la Ditta : lavori extra-contrattuali pari ad euro 9.879,97; Pt_1
- per la lavori extra-contrattuali pari ad euro 5.945,11. Controparte_1
La si costituiva in giudizio in data 28/04/2017 con comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta a firma degli Avv.ti Giancarlo Cosomati e Renata Lagrasta, eccependo in via preliminare (i) la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per carenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 163 n. 4 c.p.c., attesa la totale assenza della causa petendi delle domande;
(ii) il mutamento del rito da sommario a ordinario per la particolare complessità della controversia;
(iii) la nullità dell'accertamento tecnico preventivo R.G. 18174/2015 per acquisizione di documentazione non presente nei fascicoli di parte senza consenso delle parti.
Nel merito la chiedeva il rigetto di tutte le richieste attoree per Controparte_4 infondatezza in fatto e diritto e mancanza di prova sia nell'an che nel quantum debeatur.
In via subordinata la chiedeva, nella denegata ipotesi di soccombenza, Controparte_4 la condanna del Dott. a tenere indenne e/o manlevare la CP_3 Controparte_4 dal pagamento di qualsivoglia somma eventualmente riconosciuta a favore delle ricorrenti.
In data 23/08/2017 si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Covella, il il quale eccepiva in via preliminare: (i) la carenza di legittimazione CP_3 passiva in capo al Dott. (ii) l'inapplicabilità del procedimento sommario di CP_3 cognizione e la necessità di disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario;
(iii) nel merito il rigetto integrale delle avverse richieste in quanto del tutto infondate. pagina 3 di 7 Con provvedimento del 25/10/2017 veniva disposta la conversione in rito ordinario e il
Giudice autorizzava il deposito delle memorie ex art. 183 comma 5 c.p.c., come richiesto dalle parti. Successivamente, con provvedimento del 28/5/2019 venivano ammesse e, quindi, espletate le prove orali richieste dalle parti.
Falliti i tentativi di conciliazione, a seguito di diversi rinvii, all'udienza del 13/06/2025 le parti rassegnavano le prorpie conclusioni, di seguito riportate, e la causa veniva trattenuta senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Le parti conclusdevano come segue.
Le ricorrenti chiedevano:
a) l'accoglimento della domanda così come proposta;
b) la dichiarazione che il maggior valore delle opere extra-contrattuali è pari ad euro
9.879,97 per ed euro 5.945,11 per Pt_1 Controparte_1
c) la condanna in solido della Committenza e della Ditta Appaltatrice al pagamento dei lavori extra-contratto;
d) la refusione delle spese sostenute per il giudizio di ATP;
e) la condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. per mala fede e/o colpa grave.
La chiedeva: Controparte_4 in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. R.G.
18174/2015 e il rigetto della domanda per difetto di prova;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, la condanna del Dott.
[...]
a tenerla indenne integralmente. CP_3
Il chiedeva: CP_3 in via preliminare, la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto integrale delle avverse richieste in quanto del tutto infondate.
DIRITTO
In via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_3
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore" (Cass. Civ. Sez. II, n. 16917/2011). pagina 4 di 7 Tuttavia, nel caso di specie, dalle risultanze processuali è emerso che il era CP_3 costantemente presente in cantiere e decideva direttamente le variazioni ai progetti esecutivi;
che le modifiche venivano discusse direttamente tra la committenza e le ditte subappaltatrici;
che dalla corrispondenza intercorsa (e-mail del 04.06.2015) risulta che il riconosceva l'esistenza dei lavori extra e ne prometteva il pagamento. CP_3
Tali circostanze configurano un comportamento concludente del committente che, pur non creando un rapporto contrattuale diretto con i subappaltatori, determina una responsabilità solidale per le opere extra contrattuali commissionate direttamente.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
La eccepisce la nullità dell'ATP per acquisizione di documentazione Controparte_4 non presente nei fascicoli di parte senza consenso delle parti.
Sul punto va ricordato come la Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che "il consenso delle parti all'acquisizione di nuova documentazione è sempre necessario" e che "i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c." (Cass. Civ. Sez. I, n. 5370/2023).
Nel caso di specie, risulta che effettivamente il CTU ha acquisito documentazione non presente nei fascicoli di parte;
tale acquisizione è avvenuta senza il consenso delle parti convenute;
la nullità è stata tempestivamente eccepita nel corso delle operazioni peritali.
Tuttavia, la nullità relativa si considera sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Dalle risultanze processuali emerge che tale eccezione, pur sollevata durante le operazioni peritali, non è stata tempestivamente formulata nella comparsa di costituzione nei termini di legge previsti dall'art. 167 c.p.c.
Ciò posto l'eccezione va rigettata in quanto infodata in fatto e diritto.
Passando quindi al merito della vicenda e quindi ai lavori extra-contrattuali e la loro quantificazione, si evidenzia come il principio consolidato in materia di appalto stabilisce che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate, e l'autorizzazione si deve provare per iscritto (art. 1659 c.c.).
Tuttavia, il committente può apportare variazioni al progetto, e l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (art. 1661 c.c.).
La Cassazione ha precisato che "se l'incremento dei lavori da eseguire risulta di pagina 5 di 7 rilevante entità e deriva da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente" (Cass. Civ. Sez. I, n. 22268/2017).
Nel caso di specie risulta provata:
a) sussistenza delle variazioni: Dalle risultanze dell'ATP emerge chiaramente il raffronto tra la documentazione in S.C.I.A. del 09.01.2015 e gli "AS BUILT" (come costruito) depositati in sede di comunicazione di fine lavori del 04.07.2015, che documenta oggettivamente l'esistenza di maggiori opere.
b) richiesta del committente: La corrispondenza intercorsa, in particolare l'e-mail del
04.06.2015, dimostra che il Dott. era a conoscenza dei lavori extra e ne aveva CP_3 approvato l'esecuzione.
c) quantificazione: L'ATP ha quantificato con metodo tecnico-scientifico le opere aggiuntive in euro 9.879,97 per e euro 5.945,11 per Pt_1 Controparte_1
Da ultimo deve rilevarsi che la responsabilità solidale tra appaltatore e committente trova fondamento nel fatto che le variazioni sono state richieste direttamente dal committente;
il committente ha beneficiato delle opere aggiuntive;
sussiste un comportamento concludente di accettazione e promessa di pagamento.
Tale responsabilità è conforme al principio di buona fede contrattuale ex art. 1175 c.c.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto de-creto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle pre-stazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di li-quidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'at-tività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla pagina 6 di 7 parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Dott. CP_3
RIGETTA l'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico preventivo;
ACCOGLIE la domanda delle ricorrenti e, per l'effetto:
a) DICHIARA che il maggior valore delle opere extra-contrattuali eseguite dalle ditte istanti presso lo studio del Dott. è pari ad euro 9.879,97 per la Ditta CP_3
Greengen di ed euro 5.945,11 per la Parte_1 Controparte_1
b) CONDANNA la e il Dott. in solido Controparte_4 CP_3 tra loro, al pagamento delle suddette somme in favore delle rispettive ditte, oltre interessi legali dalla data di comunicazione di fine lavori (04.07.2015) sino al saldo;
c) CONDANNA i convenuti, in solido, alla refusione delle spese sostenute dalle ditte istanti per il giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. 18174/2015;
CONDANNA i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in €. 2.540,00 per compensi ed €.254,00 per spese, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv.
CA SI dichiaratosi antistatario.
Bari, 29 Luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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