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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 5106/2024 vertente
TRA
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to TODISCO ARNALDO Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
NONCHE'
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
SPEZZAFERRI ANTONIO
resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.03.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071.20249011646934.000, notificata in data 13.02.2024, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi e sanzioni per gli anni dal 2019 al 2022, e relativa ai seguenti avvisi di addebito:
1) n.37120210010435861000, presuntivamente notificato il 10/12/2021, riguardante l'iscrizione a ruolo somme aggiuntive anno 2021-2019-2020 per importo pari a euro 504,43;
2) n. 37120220012309790000, presuntivamente notificato il 05/10/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2020 per importo per importo pari a euro 128,99;
3) n. 37120220013388590000, presuntivamente notificato il 28/09/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2020-2022 per importo per importo pari a euro 3.499,29;
4) n. 37120220015524055000, presuntivamente notificato il 17/12/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2022 per importo per importo pari a euro 27.258,90.
Lamentando l'omessa e/o irregolare notifica dei predetti avvisi di addebito, concludeva chiedendo di:
“Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito n.37120210010435861000, n.37120220012309790000, n. 37120220013388590000, n. 37120220015524055000 per omessa notifica alla ricorrente da parte dell'ente creditore;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l eccepiva la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, in quanto le censure avanzate dalla parte ricorrente attengono ad una fase prodromica alla notifica della impugnata intimazione di pagamento. Asseriva che le attribuzioni dell'Agente della
Riscossione sono normalmente limitate alla riscossione dei tributi con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti da questo formati si fondi su ragioni sostanziali che esulano dalla sua competenza, devono essere coinvolti direttamente gli uffici concedenti. Ragion per cui, si riteneva estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore, cui soltanto grava l'onere di provare la regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata. Pertanto, concludeva chiedendo “a) in via preliminare, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato, con ogni conseguenza di legge;
b) in ogni caso, dichiarare la regolarità della condotta posta in essere dell;
c) di Controparte_3 conseguenza in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
in ordine alle eccezioni sollevate in merito alla pretesa creditoria ed alla notifica degli atti
[...] prodromici alla cartella impugnata, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle eventuali spese di lite;
d) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, condannando lo stesso a tenere indenne e manlevare l Controparte_4 da qualsivoglia pregiudizio”.
CP_ Nel costituirsi in giudizio l' ha chiesto il rigetto della domanda, asserendo la rituale notifica a mezzo PEC dei prodromici avvisi di addebito impugnati. In particolare, eccepiva che l'AVA 37120210010435861000, relativo a DM insoluti da 10/2019 a 1/2020, inviati in via telematica dalla ditta per denunciare il personale in forza, era stato notificato il 10.12.2021; l'AVA 37120220012309790000, relativo a note di rettifica da 6/2020
a 8/2020 per differenze aliquote contributive, era stato notificato il 5.10.2022; l'AVA 37120220013388590000, relativo a DM insoluti 2/2020, 12/2021 e sanzioni per ritardato versamento 4/2020, era stato notificato il
28.09.2022; l'AVA 37120220015524055000, relativo a DM insoluti da 1/2022 a 9/2022, era stato notificato il
17.12.2022. In merito all'avviso di addebito notificato tramite PEC, l'Istituto previdenziale evidenziava il rispetto dell'art.30, comma 4 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010 secondo cui: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti CP_ dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per cui, poiché gli avvisi di addebito non erano stati opposti nei 40 giorni successivi alla data di notifica, essi erano divenuti definitivi ed incontestabili, non potendo essere sollevata nessuna eccezione di merito, ivi comprese quelle riguardanti la prescrizione e la decadenza da proporsi nel perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Ha infine dedotto la legittimazione dell al fine di Controparte_2 documentare in atti le eventuali azioni esecutive intraprese.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 2.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
Atteso che nel ricorso parte ricorrente, sostenendo in punto di diritto la proponibilità della domanda avverso l'intimazione di pagamento, ha lamentato esclusivamente il vizio della mancata notifica degli avvisi sottesi allo stesso , deve ritenersi che parte ricorrente ( al di là delle contraddittorie conclusioni riferite alla nullità degli avvisi di addebito ), abbia inteso proporre una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Non avendo infatti inteso far valere vizi formali o di merito in relazione alla pretesa revocata dagli avvisi di addebito deve ritenersi che non ha in alcun modo inteso contestare l'an debeatur, ma esclusivamente il quo modo. L' opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – non può dunque essere inquadrata come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 46/99. ( Va rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto all'osservanza del termine di decadenza di 40 giorni prescritto dalla norma citata..Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), e che "laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare
l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
CP_ Tanto premesso in ordine alla natura dell'azione intrapresa, va rilevato che l' ha indicato di avere notificato
CP_ tramite pec alla società ricorrente gli avvisi di addebito opposti ( cfr all nella prod . Circa la prova della
CP_ notifica offerta in giudizio dalla difesa dell' parte ricorrente ha indicato nelle note di trattazione scritta depositate che le ricevute pec di consegna degli avvisi di addebito contiene dicitura firma non valida e si evidenzia la nullità delle firme digitali . Tale difesa come ben si vede è delimitata al solo dato formale della
CP_ validità della firma di chi spedisce l'AVA (l' , senza lamentare altro. Per ciò solo, essa va disattesa: le
CP_ ricevute di avvenuta consegna all'indirizzo pec della ricorrente, depositate dall' in relazione a ciascuno degli avvisi di addebito di cui sopra, al di là della dicitura firma non valida, attestano invero univocamente il buon fine della comunicazione, nei termini di ingresso dell'atto comunicando nella casella pec del destinatario che ha contezza anche della identità del mittente.Ne consegue la piena efficacia delle notifiche de qua, giacchè l'atto notificatorio ha senz'altro raggiunto il suo scopo;
nel medesimo senso l' ordinanza della Corte di Cassazione 16746 del 2021, al cui ragionamento si rinvia.
Sulla base della considerazione della natura dell'azione intrapresa che non si appalesa per quanto sopra detto recuperatoria, ma si delimita ad una opposizione agli atti esecutivi, per quanto appena acclarato in merito alla validità della notifica degli avvisi di addebito opposti, conclusivamente il ricorso va rigettato
CP_ Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' e di tenuto CP_5 conto del distinto apporto difensivo e documentale dei due soggetti al fine della decisione della causa.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_
€1.312,00 in favore dell' e, previa compensazione per metà in complessivi € 650,00 in favore di ADE-R, oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16.07.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 5106/2024 vertente
TRA
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to TODISCO ARNALDO Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
NONCHE'
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
SPEZZAFERRI ANTONIO
resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.03.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071.20249011646934.000, notificata in data 13.02.2024, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi e sanzioni per gli anni dal 2019 al 2022, e relativa ai seguenti avvisi di addebito:
1) n.37120210010435861000, presuntivamente notificato il 10/12/2021, riguardante l'iscrizione a ruolo somme aggiuntive anno 2021-2019-2020 per importo pari a euro 504,43;
2) n. 37120220012309790000, presuntivamente notificato il 05/10/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2020 per importo per importo pari a euro 128,99;
3) n. 37120220013388590000, presuntivamente notificato il 28/09/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2020-2022 per importo per importo pari a euro 3.499,29;
4) n. 37120220015524055000, presuntivamente notificato il 17/12/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2022 per importo per importo pari a euro 27.258,90.
Lamentando l'omessa e/o irregolare notifica dei predetti avvisi di addebito, concludeva chiedendo di:
“Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito n.37120210010435861000, n.37120220012309790000, n. 37120220013388590000, n. 37120220015524055000 per omessa notifica alla ricorrente da parte dell'ente creditore;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l eccepiva la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, in quanto le censure avanzate dalla parte ricorrente attengono ad una fase prodromica alla notifica della impugnata intimazione di pagamento. Asseriva che le attribuzioni dell'Agente della
Riscossione sono normalmente limitate alla riscossione dei tributi con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti da questo formati si fondi su ragioni sostanziali che esulano dalla sua competenza, devono essere coinvolti direttamente gli uffici concedenti. Ragion per cui, si riteneva estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore, cui soltanto grava l'onere di provare la regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata. Pertanto, concludeva chiedendo “a) in via preliminare, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato, con ogni conseguenza di legge;
b) in ogni caso, dichiarare la regolarità della condotta posta in essere dell;
c) di Controparte_3 conseguenza in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
in ordine alle eccezioni sollevate in merito alla pretesa creditoria ed alla notifica degli atti
[...] prodromici alla cartella impugnata, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle eventuali spese di lite;
d) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, condannando lo stesso a tenere indenne e manlevare l Controparte_4 da qualsivoglia pregiudizio”.
CP_ Nel costituirsi in giudizio l' ha chiesto il rigetto della domanda, asserendo la rituale notifica a mezzo PEC dei prodromici avvisi di addebito impugnati. In particolare, eccepiva che l'AVA 37120210010435861000, relativo a DM insoluti da 10/2019 a 1/2020, inviati in via telematica dalla ditta per denunciare il personale in forza, era stato notificato il 10.12.2021; l'AVA 37120220012309790000, relativo a note di rettifica da 6/2020
a 8/2020 per differenze aliquote contributive, era stato notificato il 5.10.2022; l'AVA 37120220013388590000, relativo a DM insoluti 2/2020, 12/2021 e sanzioni per ritardato versamento 4/2020, era stato notificato il
28.09.2022; l'AVA 37120220015524055000, relativo a DM insoluti da 1/2022 a 9/2022, era stato notificato il
17.12.2022. In merito all'avviso di addebito notificato tramite PEC, l'Istituto previdenziale evidenziava il rispetto dell'art.30, comma 4 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010 secondo cui: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti CP_ dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per cui, poiché gli avvisi di addebito non erano stati opposti nei 40 giorni successivi alla data di notifica, essi erano divenuti definitivi ed incontestabili, non potendo essere sollevata nessuna eccezione di merito, ivi comprese quelle riguardanti la prescrizione e la decadenza da proporsi nel perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Ha infine dedotto la legittimazione dell al fine di Controparte_2 documentare in atti le eventuali azioni esecutive intraprese.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 2.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
Atteso che nel ricorso parte ricorrente, sostenendo in punto di diritto la proponibilità della domanda avverso l'intimazione di pagamento, ha lamentato esclusivamente il vizio della mancata notifica degli avvisi sottesi allo stesso , deve ritenersi che parte ricorrente ( al di là delle contraddittorie conclusioni riferite alla nullità degli avvisi di addebito ), abbia inteso proporre una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Non avendo infatti inteso far valere vizi formali o di merito in relazione alla pretesa revocata dagli avvisi di addebito deve ritenersi che non ha in alcun modo inteso contestare l'an debeatur, ma esclusivamente il quo modo. L' opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – non può dunque essere inquadrata come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 46/99. ( Va rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto all'osservanza del termine di decadenza di 40 giorni prescritto dalla norma citata..Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), e che "laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare
l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
CP_ Tanto premesso in ordine alla natura dell'azione intrapresa, va rilevato che l' ha indicato di avere notificato
CP_ tramite pec alla società ricorrente gli avvisi di addebito opposti ( cfr all nella prod . Circa la prova della
CP_ notifica offerta in giudizio dalla difesa dell' parte ricorrente ha indicato nelle note di trattazione scritta depositate che le ricevute pec di consegna degli avvisi di addebito contiene dicitura firma non valida e si evidenzia la nullità delle firme digitali . Tale difesa come ben si vede è delimitata al solo dato formale della
CP_ validità della firma di chi spedisce l'AVA (l' , senza lamentare altro. Per ciò solo, essa va disattesa: le
CP_ ricevute di avvenuta consegna all'indirizzo pec della ricorrente, depositate dall' in relazione a ciascuno degli avvisi di addebito di cui sopra, al di là della dicitura firma non valida, attestano invero univocamente il buon fine della comunicazione, nei termini di ingresso dell'atto comunicando nella casella pec del destinatario che ha contezza anche della identità del mittente.Ne consegue la piena efficacia delle notifiche de qua, giacchè l'atto notificatorio ha senz'altro raggiunto il suo scopo;
nel medesimo senso l' ordinanza della Corte di Cassazione 16746 del 2021, al cui ragionamento si rinvia.
Sulla base della considerazione della natura dell'azione intrapresa che non si appalesa per quanto sopra detto recuperatoria, ma si delimita ad una opposizione agli atti esecutivi, per quanto appena acclarato in merito alla validità della notifica degli avvisi di addebito opposti, conclusivamente il ricorso va rigettato
CP_ Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' e di tenuto CP_5 conto del distinto apporto difensivo e documentale dei due soggetti al fine della decisione della causa.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_
€1.312,00 in favore dell' e, previa compensazione per metà in complessivi € 650,00 in favore di ADE-R, oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16.07.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )