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13 ottobre 2011
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28 dicembre 2012
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Art. 116. Disposizioni di coordinamento 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1 , 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli ((...)) 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1 , 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli ((...)) 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
Commentari • 10
- 1. Corruzione tra privati: disciplina legislativa e novità introdotte dall’ultima riformaMariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/ · 1
La corruzione tra privati è stata sempre considerata dall'ordinamento italiano ricollegabile ai pubblici poteri per questo, anche il codice penale disciplina i reati di corruzione nel titolo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Le forme di corruzione che vengono attuate tra soggetti privati, sono state per la prima volta prese in considerazione dal legislatore nazionale in sede di riforma del diritto societario a seguito della rielaborazione degli articoli 2634 e 2635 del codice civile sulla spinta delle sollecitazioni internazionali. Un ruolo rilevante in proposito, ha svolto la legge del 6 novembre 2012 n 190 recante “ disposizioni per la prevenzione e la repressione …
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Giurisprudenza • 72
- 1. Trib. Isernia, sentenza 14/10/2025, n. 299Provvedimento: RG N 690/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA - Sezione unica - In composizione monocratica, in persona del dott. TT CH SA, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 690/2019 tra le seguenti parti: Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ) e (c.f. C.F._2 ) rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bellano, giusta procura in atti; - attori Parte_3 P.IVA_1(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferri, giusta procura in atti; - convenuto Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2°comma …Leggi di più...
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