Articolo 116 del Codice antimafia
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13 ottobre 2011
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28 dicembre 2012
Art. 116. Disposizioni di coordinamento 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1 , 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli ((...)) 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2012
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