Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2026, proposto da
AR OM, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Gaudiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; ADER – Agenzia delle Entrate e della Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
per l’annullamento
della cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 87 000, notificata in data 22 novembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna la cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 87 000, emessa dall’Agenzia delle Entrate e della Riscossione in forza del ruolo n. 2021/004768, con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 15.837,66, di cui interessi pari ad € 5.042,61.
La pretesa creditoria oggetto della suddetta cartella è stata contestata dalla ricorrente con apposito giudizio civile innanzi al Tribunale di Salerno.
In particolare la ricorrente, premessa la giurisdizione del G.O. sul presupposto che oggetto del giudizio non era la contestazione del fondamento della debenza delle somme bensì la sussistenza di fatti originari e sopravvenuti aventi capacità estintiva della pretesa creditoria, ha eccepito l’inesistenza del credito ingiunto (in quanto nell’anno di riferimento 1996/1997 l’allevamento bufalino non esisteva, essendo intervenuto a decorrere dall’anno 1998) e in ogni caso la sua prescrizione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento CE 2988/1995 o comunque ex art. 2948 c.c. e art. 28 L 24/11/1981, n. 689, nonché, in via gradata, ex art. 2946 c.c.
Il giudizio civile, dopo la chiamata in causa di AGEA, che rimaneva contumace, si è concluso con la sentenza n. 1335/2025, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con il presente ricorso la causa viene riassunta.
Si sono costituite in resistenza l’AGEA e l’AdER, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dell’ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell’Ente Impositore che ha effettuato l’iscrizione a ruolo.
Nel merito della pretesa, hanno segnalato che, da verifiche effettuate da AGEA, per il produttore ricorrente non risultano atti interruttivi della prescrizione, se non la comunicazione del prelievo supplementare per la campagna lattiera 1997/98 effettuata con raccomandata n. 600402670239 e ricevuta in data 3 luglio 2000, sicché, fino alla notifica della cartella impugnata (30 settembre 2021) sono trascorsi più di ventuno anni senza che vi fosse alcuna intermedia interruzione della prescrizione.
Ciò posto, considerata l’irrecuperabilità del credito, hanno dichiarato che AGEA sta provvedendo al discarico della cartella di pagamento n. 10020210015429387000 e alla cancellazione della posizione debitoria relativa alla campagna 03/04 dal Registro Nazionale dei Debiti, come comunicato al ricorrente con nota n. 9662 del 4 febbraio 2026, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In data 18 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato in atti istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026 ed ivi il legale di parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione.
All’esito, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente improcedibile e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
È stato affermato, in giurisprudenza, che “ La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 22 aprile 2021, n. 3260).
Con espressione altrettanto efficace, è stato rammentato che: “ L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l’utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).
Calando le citate coordinate al caso di specie, appare evidente che è venuto meno qualsiasi interesse alla decisione della causa, sulla base degli atti e della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente.
Sicché, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
Il Collegio ritiene di disporre l’ammissione al gratuito patrocinio, statuendo quanto segue con riferimento all’istanza del difensore del ricorrente per il pagamento di onorari e spese dovutigli:
- visto l’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei « valori medi delle tariffe professionali vigenti », tenuto conto dell’impegno professionale;
- visto l’art. 130 del D.P.R n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014: « ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate »;
- ritenuto, alla stregua delle richiamate previsioni normative, in relazione alla limitata difficoltà della controversia e tenuto conto della fase in cui il giudizio si trovava al momento in cui è stata presentata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è congrua la determinazione in complessivi € 300,00, oltre a spese generali ed accessori, come dovuti per legge, della somma spettante al difensore istante a titolo di compensi e spese per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dispone l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e liquida al relativo difensore la somma complessiva di € 300,00, oltre spese generali ed accessori, dovuti per legge, per compensi e spese relativi al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
LA OP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO