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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 249/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F02A202012 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F02A202012 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_ 2 - CF Ricorrente_ 2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202056 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_3 - CF Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202058 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202058 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202058 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202051 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202051 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202051 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29.4.2025 la società Ricorrente_1 S.a.s, nonché i soci Ricorrente_ 2, Ricorrente_3, Ricorrente_1, impugnavano rispettivamente gli avvisi di accertamento relativi all' anno d' imposta 2018 n. T9F02A202012/2024 notificato il 4.3.2025, concernente IRAP, IVA e reddito d' impresa, n. T9F01A202056/2024, n. T9F01A202058/2024 e n. T9F01A202051/2024, notificati il
7.3.2025, concernenti IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.
Con i predetti atti impositivi:
- nei confronti della SAS si accertava maggiore IRAP per € 7.313,00, IVA per € 41.253,00, oltre interessi per € 11.619,59 e sanzioni € 83.537,33;
- nei confronti di Ricorrente_ 2 (socia al 25%) si accertava maggiore IRPEF e addizionali per
€ 20.203,00, oltre interessi per € 4.636,18 e sanzioni per € 35.456,27;
- nei confronti di Ricorrente_3 si accertava maggiore IRPEF e addizionali per € 21.085,00, oltre interessi € 4.838,58 e sanzioni per € 28.464,75;
- nei confronti di Ricorrente_1 (socio al 50%) si accertava maggiore IRPEF e addizionali per
€ 41.947,00, oltre interessi per € 9.625,97 e sanzioni per € 56.628,45; per un totale complessivo € 366.608,12.
In particolare venivano riprese a tassazione fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle Società_1 RL (€ 10.000 oltre IVA per lavori di manutenzione del piazzale esterno al capannone di Chiuduno), Società_2 RL (€ 152.515 oltre IVA per cessione di liquido detergente in cisterna da 1000 lt), e Società_3 RL (€ 25.000 oltre IVA per fornitura di materiale pubblicitario), asseritamente non esercenti alcuna effettiva attività d' impresa.
I ricorrenti eccepivano l'illegittimità dell'accertamento per difetto di prova, a fronte della documentazione formalmente regolare prodotta nella fase precontenziosa.
Chiedevano pertanto, previa sospensione dell' esecuzione, l' annullamento degli atti impositivi impugnati, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo deducendo che le società emittenti, caratterizzate da numerose e significative criticità, operavano in qualità di “serbatoio di manodopera” a favore di terzi utilizzando crediti IVA inesistenti per compensare oneri fiscali e previdenziali propri relativi al personale formalmente in organico. A fronte delle accertate criticità i ricorrenti non avrebbero provato l' effettività delle prestazioni/cessioni fatturate.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali.
Con memoria integrativa in data 1.9.2025 i ricorrenti evidenziano ai fini del periculum in mora la difficoltà finanziaria della società con messa in cassa integrazione di tutti i dipendenti, gli avvisi di presa in carico da parte dell' ADER, e la nomina di un amministratore provvisorio per 6 mesi in seguito alla grave malattia che ha colpito l' amministratore accomandatario.
Con ordinanza dell' 11.9.2025 la Corte sospendeva l' esecuzione dell' atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, gli avvisi impugnati non sono fondati solo sulle solite criticità dei fornitori che producono fatture per operazioni inesistenti, ma anche su anomalie documentali.
In particolare i fornitori della società ricorrente risultano avere un capitale sociale irrisorio di € 1.000,00; hanno sedi legali e luoghi di esercizio inidonee allo svolgimento dell'attività d'impresa dichiarata (in alcuni casi corrispondenti ad una vecchia cascina); non risultano intestatari di utenze idriche, elettriche e del gas funzionali allo svolgimento di un'attività; non risultano proprietari o in possesso di alcun bene immobile;
hanno effettuato compensazioni attraverso crediti IVA inesistenti negli anni 2018 e 2019; pur essendo società di recente costituzione e senza capitale, nel medesimo anno di costituzione, e cioè il 2018, hanno inviato numerose certificazioni uniche dalle quali risultava l'impiego di lavoratori dipendenti;
non hanno depositato il bilancio di esercizio né trasmesso alcuna dichiarazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, né presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
In relazione al fornitore Società_2 RL i documenti di trasporto riportano come data di emissione lo stesso giorno di quello della fattura, non riportano né l'incaricato al trasporto né il mezzo con il quale dovrebbe essere stato effettuato il trasporto;
inoltre la forniture di liquido detergente sarebbe stata effettuata da società avente ad oggetto costruzione e fabbricazione di altri prodotti in gomma e commercio all'ingrosso di merceria e filati.
Parimenti il materiale pubblicitario sarebbe stato fornito dalla società Società_3 RL avente ad oggetto commercio di gomma. Deve pertanto ritenersi che l' Ufficio abbia provato con una serie di elementi indiziari gravi e convergenti l' assoluta impossibilità per le società emittenti di effettuare le forniture indicate nelle fatture de quibus.
A fronte della prova non specificamente contestata delle sopra evidenziate anomalie spettava ai ricorrenti fornire la prova dell' esistenza delle forniture - non potendo l' Ufficio fornire una prova negativa - come da constante giurisprudenza di legittimità: “una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cassazione, pronunce nn. 28628/2021 e 27554/2018).
Tale onere probatorio non è stato soddisfatto perché in relazione ai fornitori Società_1, Società_2 e Società_3 i ricorrenti hanno prodotto la documentazione contrattuale, contabile e fiscale (per Società_2 anche il DURC e per Società_3 anche foto del materiale pubblicitario) solitamente predisposta per mascherare la fittizietà delle operazioni che, per quanto sopra osservato, non possono essere state eseguite dagli apparenti fornitori. In altri termini i ricorrenti non hanno provato che i lavori di manutenzione del piazzale e di fornitura del liquido detergente e del materiale pubblicitario siano stati eseguiti/forniti dai soggetti che hanno emesso le relative fatture.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese legali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 omnicomprensivi.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
IM AB
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 249/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F02A202012 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F02A202012 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_ 2 - CF Ricorrente_ 2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202056 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_3 - CF Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202058 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202058 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202058 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202051 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202051 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01A202051 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29.4.2025 la società Ricorrente_1 S.a.s, nonché i soci Ricorrente_ 2, Ricorrente_3, Ricorrente_1, impugnavano rispettivamente gli avvisi di accertamento relativi all' anno d' imposta 2018 n. T9F02A202012/2024 notificato il 4.3.2025, concernente IRAP, IVA e reddito d' impresa, n. T9F01A202056/2024, n. T9F01A202058/2024 e n. T9F01A202051/2024, notificati il
7.3.2025, concernenti IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.
Con i predetti atti impositivi:
- nei confronti della SAS si accertava maggiore IRAP per € 7.313,00, IVA per € 41.253,00, oltre interessi per € 11.619,59 e sanzioni € 83.537,33;
- nei confronti di Ricorrente_ 2 (socia al 25%) si accertava maggiore IRPEF e addizionali per
€ 20.203,00, oltre interessi per € 4.636,18 e sanzioni per € 35.456,27;
- nei confronti di Ricorrente_3 si accertava maggiore IRPEF e addizionali per € 21.085,00, oltre interessi € 4.838,58 e sanzioni per € 28.464,75;
- nei confronti di Ricorrente_1 (socio al 50%) si accertava maggiore IRPEF e addizionali per
€ 41.947,00, oltre interessi per € 9.625,97 e sanzioni per € 56.628,45; per un totale complessivo € 366.608,12.
In particolare venivano riprese a tassazione fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle Società_1 RL (€ 10.000 oltre IVA per lavori di manutenzione del piazzale esterno al capannone di Chiuduno), Società_2 RL (€ 152.515 oltre IVA per cessione di liquido detergente in cisterna da 1000 lt), e Società_3 RL (€ 25.000 oltre IVA per fornitura di materiale pubblicitario), asseritamente non esercenti alcuna effettiva attività d' impresa.
I ricorrenti eccepivano l'illegittimità dell'accertamento per difetto di prova, a fronte della documentazione formalmente regolare prodotta nella fase precontenziosa.
Chiedevano pertanto, previa sospensione dell' esecuzione, l' annullamento degli atti impositivi impugnati, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo deducendo che le società emittenti, caratterizzate da numerose e significative criticità, operavano in qualità di “serbatoio di manodopera” a favore di terzi utilizzando crediti IVA inesistenti per compensare oneri fiscali e previdenziali propri relativi al personale formalmente in organico. A fronte delle accertate criticità i ricorrenti non avrebbero provato l' effettività delle prestazioni/cessioni fatturate.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali.
Con memoria integrativa in data 1.9.2025 i ricorrenti evidenziano ai fini del periculum in mora la difficoltà finanziaria della società con messa in cassa integrazione di tutti i dipendenti, gli avvisi di presa in carico da parte dell' ADER, e la nomina di un amministratore provvisorio per 6 mesi in seguito alla grave malattia che ha colpito l' amministratore accomandatario.
Con ordinanza dell' 11.9.2025 la Corte sospendeva l' esecuzione dell' atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, gli avvisi impugnati non sono fondati solo sulle solite criticità dei fornitori che producono fatture per operazioni inesistenti, ma anche su anomalie documentali.
In particolare i fornitori della società ricorrente risultano avere un capitale sociale irrisorio di € 1.000,00; hanno sedi legali e luoghi di esercizio inidonee allo svolgimento dell'attività d'impresa dichiarata (in alcuni casi corrispondenti ad una vecchia cascina); non risultano intestatari di utenze idriche, elettriche e del gas funzionali allo svolgimento di un'attività; non risultano proprietari o in possesso di alcun bene immobile;
hanno effettuato compensazioni attraverso crediti IVA inesistenti negli anni 2018 e 2019; pur essendo società di recente costituzione e senza capitale, nel medesimo anno di costituzione, e cioè il 2018, hanno inviato numerose certificazioni uniche dalle quali risultava l'impiego di lavoratori dipendenti;
non hanno depositato il bilancio di esercizio né trasmesso alcuna dichiarazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, né presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
In relazione al fornitore Società_2 RL i documenti di trasporto riportano come data di emissione lo stesso giorno di quello della fattura, non riportano né l'incaricato al trasporto né il mezzo con il quale dovrebbe essere stato effettuato il trasporto;
inoltre la forniture di liquido detergente sarebbe stata effettuata da società avente ad oggetto costruzione e fabbricazione di altri prodotti in gomma e commercio all'ingrosso di merceria e filati.
Parimenti il materiale pubblicitario sarebbe stato fornito dalla società Società_3 RL avente ad oggetto commercio di gomma. Deve pertanto ritenersi che l' Ufficio abbia provato con una serie di elementi indiziari gravi e convergenti l' assoluta impossibilità per le società emittenti di effettuare le forniture indicate nelle fatture de quibus.
A fronte della prova non specificamente contestata delle sopra evidenziate anomalie spettava ai ricorrenti fornire la prova dell' esistenza delle forniture - non potendo l' Ufficio fornire una prova negativa - come da constante giurisprudenza di legittimità: “una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cassazione, pronunce nn. 28628/2021 e 27554/2018).
Tale onere probatorio non è stato soddisfatto perché in relazione ai fornitori Società_1, Società_2 e Società_3 i ricorrenti hanno prodotto la documentazione contrattuale, contabile e fiscale (per Società_2 anche il DURC e per Società_3 anche foto del materiale pubblicitario) solitamente predisposta per mascherare la fittizietà delle operazioni che, per quanto sopra osservato, non possono essere state eseguite dagli apparenti fornitori. In altri termini i ricorrenti non hanno provato che i lavori di manutenzione del piazzale e di fornitura del liquido detergente e del materiale pubblicitario siano stati eseguiti/forniti dai soggetti che hanno emesso le relative fatture.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese legali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 omnicomprensivi.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
IM AB