Sentenza 17 novembre 2022
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 18/12/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
dott. AR AI Presidente dott.ssa Paola Briguori Consigliere dott. Marco Fratini Consigliere dott.ssa OL CO Primo referendario relatore Primo referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60554 del registro di segreteria, promosso da:
VA CE nato a [...] il [...] e residente in S. Anastasia
[...]) con studio in Napoli alla Via L. Giordano, 82, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 0815514526 ed eventuali comunicazioni e notificazioni di Cancelleria a mezzo PEC al seguente indirizzo carlograsso@avvocatinapoli.legalmail,it ed entrambi elett.te dom.ti in Roma al Viale dei Colli Portuensi 442, presso lo
-appellantecontro pag. 2
- Ministero della difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, rappresentato in proprio, con sede in Roma 00143 n.186. Indirizzo di posta elettronica certificata ai fini di ogni comunicazione e/o notificazione: previmil@postacert.difesa.it appellato
avverso la sentenza n. 869/2022 resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania in data 10.11.2022, depositata il 17.11.2022 e non notificata Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell udienza in data 10 dicembre 2025, del segretario, dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore dr.ssa OL CO, e la dott.sa Marina Propersi, per Ritenuto in
F A T T O
1. Con la sentenza n. 869/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la , che, quale militare di leva dal 26/1/2000 al 24/11/2000, aveva impugnato il d.m. del Ministero della Difesa n. 50 del 23/2/2009 (inviato via pec soltanto il 9/11/2016 a seguito di sollecito del procuratore incaricato anche ai fini del giudizio), che gli aveva attribuito, anziché il trattamento pensionistico privilegiato, indennità una tantum pari a quattro annualità di tabella B, per la lussazione della spalla destra conseguita a violento trauma subito durante il predetto servizio militare e trattata con duplice intervento chirurgico.
pag. 3 Il trattamento pensionistico gli era stato poi riconosciuto, a seguito di istanza di aggravamento, con decorrenza dal 1°.09.2010 a vita. Pertanto il ricorrente chiedeva che detto trattamento gli fosse invece riconosciuto dalla data del congedo.
Il giudice di primo grado aveva in corso di giudizio chiesto un parere medico legale al CML, sezione speciale presso la Corte dei conti, non garantisse la terzietà necessaria a rendere un parere in modo imparziale.
Rigettata la richiesta di revoca, reputando sussistente la puntualità della valutazione eseguita dal C.T.U. incaricato, corroborata da attento esame degli atti di causa, il giudice decideva di aderirvi, con conseguente rigetto del ricorso, ritenendo altresì inidonee a scardinarne le conclusioni, le argomentazioni offerte da parte attrice.
2. Avverso la suddetta sentenza era proposto appello dal sig. Savanna, che
ERRATA APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA IN VIGORE VIOLAZIONE E/O RIDUZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA SS E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU UN
PUNTO PRECISO DI DOMANDA
gravata sentenza sarebbe contraria alla normativa in vigore con riferimento alla nomina del C.T.U., poiché il codice di giustizia contabile ex art. 23, comma 3, prevede che essere svolto anche da appartenenti a strutture o organismi di pubbliche amministrazioni, ma ha espressamente vietato la nomina in qualità di consulenti tecnici pag. 4 Con la legge n. 913/1980 era istituito il Collegio Medico Legale presso il Alle dipendenze del Ministero della Difesa è istituito un collegio medico legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei Conti Pertanto anche la sezione c.d. speciale, con sede presso la Corte dei Conti, è una sezione formata da militari medici alle dipendenze del Ministero della corrisponde i loro stipendi, con la conseguenza che tali medici sarebbero privi della necessaria autonomia e terzietà.
A fronte di precisa eccezione il giudice di primo grado decideva in senso contrario, basandosi però del Codice di Giustizia Contabile e quindi incoerente con la fattispecie in esame.
Peraltro la sentenza impugnata sarebbe viziata anche perché il giudice non att. c.g.c., risultando errata la nomina di consulente tecnico fuori dalla regione di competenza della Corte. Tale norma prevede infatti la necessità di motivare nel provvedimento di nomina la scelta fuori regione e solo dopo aver sentito il Presidente di sezione.
Nel caso di specie mancherebbe sia la motivazione sia la preventiva comunicazione al Presidente.
Sarebbe priva di motivazione la scelta del giudice, in considerazione anche del fatto che il ricorrente da quando aveva avanzato la domanda pensionistica aveva avuto giudizi medico legali provenienti solo da strutture militari. E il giudice di primo grado non avrebbe ritenuto di spiegare perché il ricorrente non avrebbe diritto ad ottenere un parere tecnico da parte di consulente non pag. 5 militare e ciò tanto più che nei giudizi pensionistici il merito si svolge in un unico grado, dovendosi conformare a quanto stabilito dalla Corte grado del giudizio pensionistico su questioni di fatto devono, comunque, essere assicurati un effettivo contraddittorio ed il pieno dispiegamento dei mezzi istruttori.
Inoltre, aveva disposto che la CTU avvenisse , intendendo, quindi, come necessaria la presenza di uno specialista in ortopedia, trattandosi di infortunio riguardante la spalla. Dalla lettura del parere reso dal CML si evincerebbe la mancanza di tale esperto.
Poi del diritto di difesa compiuto dal giudice territoriale, che ingiustamente avrebbe omesso di esaminare la telematicamente in data 07.12.2020, limitandosi a valutarla solo nella sentenza, quindi dopo che la CTU era stata espletata. Ciò farebbe presumere un preconcetto.
D ultimo, era ritenuta sussistente la violazione di norme di diritto ed in ta adeguata motivazione.
In conclusione, era chiesto di:
«
2) revocare e/o annullare, la decisione n. 869/2022 resa dalla Corte dei Conti sez. Giurisdizionale per la Campania, in data 10.11.2022, depositata il 17.11.2022 e non notificata.
pag. 6 3) In accoglimento del presente ricorso, dichiarare il diritto del sig. FE Savanna a godere della pensione privilegiata ordinaria di ottava ctg. tab. A, condannare il Ministero della Difesa a corrispondere i relativi ratei di pensione maturati e maturandi oltre interessi legali e/o rivalutazione 4) In via subordinata rinviare la causa al primo giudice.
5) Condannare il Ministero convenuto al pagamento delle competenze professionale per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario».
3. In data 28 maggio 2025 depositava la propria memoria il Ministero della difesa, nella . La questione di incompatibilità del CML sarebbe infatti già stata risolta dalla giurisprudenza , spiegando le relative ragioni.
le censure attoree quindi, attesa la logicità, coerenza ed esaustività della motivazione della gravata sentenza, sarebbero piuttosto primo giudice aveva motivatamente condiviso ed evidentemente non rispondente alle aspettative attoree.
Il presente gravame si appaleserebbe inammissibile, oltre che infondato, non rivenendosi nella sentenza impugnata alcuno dei vizi di diritto deducibili in questa sede, rilevandosi piuttosto una ricerca di riesame del merito della presente controversia, insuscettibile di impugnazione in grado di appello ai sensi della Legge n.639/1996, ,
comma 1, c.g.c.
pag. 7 In conclusione, il Ministero chiedeva di dichiarare con vittoria di spese, da liquidare n114/2019.
4. In data 11 novembre 2025 depositava una memoria parte appellante, nella quale evidenziava che, seppur il giudice opti per un parere medico legale, costituendo la sua acquisizione la fase istruttoria del giudizio, dovrebbe essere garantito il contraddittorio. aveva svolto le operazioni peritali fuori dal territorio di competenza della Corte adita, con sproporzione nel diritto di difesa, penalizzando il ricorrente che, sia per motivi economici sia per motivi di organizzazione lavorativa dei propri Consulenti (legale e medico), non avrebbe potuto partecipare alla fase delle operazioni peritali. E il designato C.M.L. del Ministero della Difesa non permetterebbe di concordare alcun appuntamento.
Conseguentemente, si determinerebbe un vulnus nel contraddittorio durante Inoltre la scelta di un organo fuori sede non sarebbe stata motivata dal giudice di primo grado.
5. 10 dicembre 2025 ai propri atti. Anche il rappresentante del Ministero si riportava ai propri atti, precisando che la questione era già stata ampiamente decisa dalla Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in pag. 8
DIRITTO
1. lamenta essenzialmente la violazione degli artt. 23 c.g.c. e 2 disp. att. c.g.c. per aver disposto il giudice presso il Ministero della difesa e giustificando tale scelta con il richiamo a contabile. Non sarebbe quindi stata motivata la scelta di ricorrere al CML.
Inoltre il giudice aveva disposto la presenza di uno esperto della materia, che non sarebbe risultato presente invece nel collegio firmatario del parere.
il giudice sentenza.
Orbene, i motivi così formulati sono infondati.
Infatti sottoposte a questo giudice di appello, si ritiene di confermare la sentenza impugnata.
della difesa, questo Collegio ritiene di condividere e ribadire in questa sede Come chiarito in modo costante dalla giurisprudenza, nei giudizi pensionistici la Corte dei conti, sulla base di disposizioni di legge speciale (artt. 11 e 13 l.
n. 416 del 1926; art. 2 legge n. 913 del 1980; art. 2 legge n. 658 del 1984, ecreto legge n. 453 del 1993, conv. in legge n. 19 del 1994; art. 2 della legge n.1345 del 1961, art. 189 decreto pag. 9 legislativo 66/2010), può avvalersi normalmente - ove intenda acquisire pareri medico legali ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti - degli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione, del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, Medico Legale presso la sede centrale della stessa Corte dei conti. E questo non è superato dal codice di giustizia contabile.
i giudici affidino le funzioni di consulente tecnico quale possono essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti a strutture ed organismi di pubbliche amministrazioni.
Occupandosi di altra problematica, relativa alla procedimentalizzazione della consulenza, la giurisprudenza in materia afferma
.
In particolare, viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale che :
«
differenziazione tra la richiesta di parere e di accertamento a uffici sanitari 19 del 1994, e lo strumento della quale ha distinto il procedimento di nomina di un consulente rispetto all'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche, pag. 10 quale quello in trattazione» (sez. I Appello, n. 137/2021).
pubblici è teso a garantire la gratuità del giudizio e quindi il suo accesso a tutti (art. 24 Cost.).
La giurisprudenza osserva che «
consulenza medico legale, si è espressa la Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità costituzionale concernente proprio le norme che interessano il C.M.L. presso il Ministero della Difesa quale organo di consulenza del giudice delle pensioni.
97, 108 e 111 della Costituzione, per non aver il legislatore «apprestato nessun meccanismo di tutela della posizione di indipendenza e terzietà degli ufficiali chiamati a comporre la commissione medico-legale, i quali mantengono inalterato il loro rapporto di dipendenza gerarchica e piena appartenenza alla rispettiva Forza armata dalla quale provengono
(Aeronautica - Esercito - Marina): tale posizione, nel caso in cui la contr
seri dubbi sulla imparzialità, indipendenza e terzietà di coloro che sono chiamati ad esprimere un parere destinato, nella quasi totalità dei casi, a quale essi dipendono».
Ebbene, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 248 del 2007, pur pronunciandosi per la manifesta inammissibilità della questione, ha osservato che
potendo, peraltro, rivolgersi pag. 11 agli Organi di consulenza pubblici, reputati opportuni, in ragione detrimento del diritto di difesa ovvero si possa dubitare della terzietà gua di tali autorevoli approdi della Difesa non comporta di per sé alcun vulnus alle garanzie del giusto proc
Difatti, alla consulenza va effettuata in concreto dal giudice, in relazione alla specifica fattispecie.
Spetta, infatti, al giudice il libero apprezzamento delle conclusioni espresse dal consulente tecnico; conclusioni che non hanno efficacia vincolante per lo stesso giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti
(v. Corte conti, Sezione di appello per la Regione siciliana, n. 43/2023; id. n. 132/2022; Sez. I/A, n.66/2020 e n.9/2021; Sez. II/A n. 687/2018 e n. 675/2015).
Collegio Medico-Legale incaricato non presta attività in favore di alcuna Difesa o di altra P.A. coinvolta nella controversia: lo stesso agisce esclusivamente come Organo ausiliario del Giudice, in quanto composto da soggetti dotati di specifica ed elevata qualificazione professionale, e, quindi, efficiente
pag. 12 dei doveri normativamente correlati a tale delicato compito.
97, comma 1, del codice della giustizia contabile, la normativa nominato consulente tecnico uno specifico soggetto e non quando
-legali sia stata demandata ad un Organo collegiale, genericamente indicato.
- Placì una consulenza al Collegio medico-legale presso il Ministero della Difesa (o ad altro Organo collegiale tecnico operante presso una P.A.), in un giudizio in cui sia parte un militare od un ex militare (od un altro dipendente della C.E.D.U., non potendo darsi apoditticamente per scontata la carenza prie
» (Sez. Appello Sicilia n.
60/A/2024, nello stesso senso fra le altre Sez. I Appello, n. 114/2021; Sez. III Appello, n. 4/2021, Sez. II Appello n. 687/2018).
Alla luce di detti principi, si ritiene possibile e senza alcun vulnus conferire , come altri di pubbliche amministrazioni, diviene ausiliare del giudice e la norma pag. 13 Inoltre nessun vizio della sentenza può derivare dal fatto che la consulenza medico legale sia stata resa in assenza dello specialista in ortopedia.
2020 del giudice di primo grado disponeva che il CML provvedesse agli adempimenti demandati, ovvero «perché, mediante ESAME DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE MEDICA_ED AMMINISTRATIVA PRESENTE AGLIATTI, nonché di visita diretta (se ritenuta necessaria e da eseguire anche per delega, del ricorrente) con la partecipazione di esperto della materia, esprima collegialmente il proprio motivato parere sui quesiti sopra indicati».
Dal tenore letterale si comprende che la presenza dello specialista era disposta nel caso di visita medica, ove ritenuto necessario procedere alla stessa. Quindi ciò era lasciato alla valutazione del CML. E nel caso di specie, il CML, convocate le parti, riteneva di procedere alla disamina della documentazione al fine di formulare il giudizio medico legale senza espletamento di visita medica (come da nota di convocazione .
Nessun vizio può poi con la quale il giudice di primo grado disponeva la consulenza medico legale, sia stata esaminata in sede di sentenza.
Le ordinanze non pregiudicano la decisione della causa e sono modificabili e revocabili dallo stesso giudice Pertanto, le ordinanze sono modificabili e revocabili fino a che il processo non si conclude con la sentenza. A avrebbe potuto revocare, se riteneva ci fossero i presupposti, una sua precedente ordinanza. La mancata revoca è stata motivata nella sentenza e, pag. 14 conseguentemente, nessun vizio può ritenersi sussistere.
2. Da ultimo, infondata è la censura secondo la quale sarebbe sussistente la adeguata motivazione. che sia insufficiente e inadeguata la motivazione (appello pag. 11 e s.), senza dedurre a conforto della propria affermazione. E, in secondo luogo, alla luce delle considerazioni già esposte sopra dal giudice di primo grado e corretta la motivazione formulata dallo stesso.
3.
Le spese Ministero della difesa.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale ,
definitivamente pronunciando, così decide:
-
-
in favore del Ministero della difesa.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
OL CO AR AI
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il Il Dirigente pag. 15 f.to digitalmente
DECRETO
dispone detto art. 52, a tutela delle parti private.
Il Presidente
AR AI
Depositato in Segreteria il Il Dirigente legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.
Roma, lì Il Dirigente