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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente
GI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 108/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.c. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03CA02297 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03CA02297 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2025 depositato il 03/02/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 società cooperativa (di seguito: Ricorrente_1) ha impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP 2013, indebite deduzioni di costi relativi a fatture emesse da Società_1
(società di diritto tedesco) e dal Notaio dr. Nominativo_3 di Stutgart (Germania). Tali fatture si riferivano alle attività di consulenza legale-contrattuale, preparazione, predisposizione, redazione e facilitazione dell'operazione rese dalla società di consulenza Società_1 a Ricorrente_1 nell'operazione di acquisizione da parte di quest'ultima di quote di partecipazione nella società di diritto tedesco Società_2. L'Ufficio ha ritenuto che i predetti costi non dovessero essere imputati a conto economico (voce B7) e dedotti dal risultato dell'esercizio, ma andassero imputati nell'attivo patrimoniale, a incremento delle partecipazioni fra le immobilizzazioni finanziarie;
ha, quindi, ridotto i costi dell'importo di euro 253.596,00 e ripreso a tassazione un maggior “utile d'esercizio” di corrispondente importo. Ricorrente_1 ha sostenuto di essersi limitata - nel rispetto del principio contabile OIC 29 e nel momento in cui ne era venuta a conoscenza - a correggere l'errore contabile dopo la sua rilevazione da parte dell'Ufficio con l'avviso di accertamento, provvedendo alle conseguenti variazioni di bilancio mediante l'aumento del valore della partecipazione nella società Società_2 e la destinazione del maggior utile, ex art. 12 della legge n. 904 del 1977, al fondo mutualistico, alla riserva legale e alla riserva statutaria indivisibile. Ha pertanto lamentato che l'Ufficio avesse erroneamente applicato la tassazione ordinaria sui maggiori utili d'esercizio, in luogo di quella riservata il rilievo dell'Ufficio alle società cooperative a mutualità prevalente nel settore agricolo, che va applicata sul 20% degli utili netti annuali.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'Ufficio evidenziava come non potesse parlarsi di errore, quanto piuttosto di mutamento di una valutazione già effettuata e basata sulle stesse informazioni e atti in possesso dell'Ufficio; ciò tanto più in considerazione del fatto che la rettifica era avvenuta a distanza di quasi sette anni e solamente a seguito delle contestazioni dell'Ufficio.
Evidenziava, ancora, come la modifica al bilancio, tra l'altro intervenuta tardivamente, non accompagnata dalla dichiarazione integrativa, non potesse esplicare alcun effetto fiscale.
Quanto alla pretesa avversaria di tassare solamente il 20% dell'utile netto annuale conseguito a seguito dell'accertamento, rilevava come ciò non fosse possibile atteso che la società al momento del controllo non aveva eseguito alcun accantonamento a riserva minima obbligatoria, fondi mutualistici e riserva indivisibile, condizione, quest'ultima, necessaria affinché potesse operare l'esenzione di imposta.
Con sentenza n. 205/2024 del 29 aprile 2024 l'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso, condannando Ricorrente_1 al rimborso delle spese di grado. Ricorrente_1 proponeva appello sulla base di un motivo di impugnazione, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Nel contraddittorio dell'Ufficio, che si costituiva in giudizio resistendo al gravame, questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 3 febbraio 2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello, Ricorrente_1 deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977, dell'art. 2423 c.c. e del principio contabile OIC29. L'appellante osserva di non contestare il rilievo dell'Ufficio concernente l'imputazione dei costi a conto economico anziche all'attivo dello stato patrimoniale, bensì di contestare la conseguente ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP secondo la disciplina ordinaria, anziché secondo la normativa di favore per le cooperative agricole a mutualità prevalente, che limita l'imponibile al 20% degli utili netti, a condizione della destinazione di questi ultimi a riserva indivisibile.
Osserva, altresì, che essa ha rettificato l'errore contabile dopo esserne venuto a conoscenza a seguito dell'accertamento fiscale, in conformità al principio OIC29, punto 47, secondo cui una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore, senza che ricorra alcun termine di decadenza e che sia necessaria una dichiarazione integrativa, come avrebbe ritenuto erroneamente il primo
Giudice.
Il motivo è infondato.
Come visto, il thema decidendum è limitato alla verifica se sia corretta la tassazione ordinaria degli importi indebitamente dedotti quali costi di esercizio in luogo di quella agevolata, invocata dall'appellante, sui maggiori utili netti destinati con variazione di bilancio a riserva indivisibile.
La sentenza di primo grado, che ha escluso la sussistenza dei presupposti della tassazione agevolata, deve essere confermata, nei sensi di seguito precisati.
A prescindere dalla doverosa applicabilità o meno, nella specie, del principio OIC29, onde garantire la correttezza contabile del bilancio, è decisivo rilevare che la destinazione dei maggiori utili a riserva indivisibile, dalla quale conseguirebbe il verificarsi della condizione cui è subordinata la tassazione agevolata, ex art. 12 della legge n. 904 del 1977, è intervenuta solo dopo la constatazione da parte dell'Ufficio della violazione conseguente alla (pacifica) deduzione indebita dei costi.
Ne deriva la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale cui l'appellata pretende di avere accesso, stante il disposto dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, alla stregua del quale «[l]a fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza […]
».
L'appello va dunque rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello della contribuente. Condanna l'appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre a oneri di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente
GI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 108/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.c. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03CA02297 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03CA02297 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2025 depositato il 03/02/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 società cooperativa (di seguito: Ricorrente_1) ha impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP 2013, indebite deduzioni di costi relativi a fatture emesse da Società_1
(società di diritto tedesco) e dal Notaio dr. Nominativo_3 di Stutgart (Germania). Tali fatture si riferivano alle attività di consulenza legale-contrattuale, preparazione, predisposizione, redazione e facilitazione dell'operazione rese dalla società di consulenza Società_1 a Ricorrente_1 nell'operazione di acquisizione da parte di quest'ultima di quote di partecipazione nella società di diritto tedesco Società_2. L'Ufficio ha ritenuto che i predetti costi non dovessero essere imputati a conto economico (voce B7) e dedotti dal risultato dell'esercizio, ma andassero imputati nell'attivo patrimoniale, a incremento delle partecipazioni fra le immobilizzazioni finanziarie;
ha, quindi, ridotto i costi dell'importo di euro 253.596,00 e ripreso a tassazione un maggior “utile d'esercizio” di corrispondente importo. Ricorrente_1 ha sostenuto di essersi limitata - nel rispetto del principio contabile OIC 29 e nel momento in cui ne era venuta a conoscenza - a correggere l'errore contabile dopo la sua rilevazione da parte dell'Ufficio con l'avviso di accertamento, provvedendo alle conseguenti variazioni di bilancio mediante l'aumento del valore della partecipazione nella società Società_2 e la destinazione del maggior utile, ex art. 12 della legge n. 904 del 1977, al fondo mutualistico, alla riserva legale e alla riserva statutaria indivisibile. Ha pertanto lamentato che l'Ufficio avesse erroneamente applicato la tassazione ordinaria sui maggiori utili d'esercizio, in luogo di quella riservata il rilievo dell'Ufficio alle società cooperative a mutualità prevalente nel settore agricolo, che va applicata sul 20% degli utili netti annuali.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'Ufficio evidenziava come non potesse parlarsi di errore, quanto piuttosto di mutamento di una valutazione già effettuata e basata sulle stesse informazioni e atti in possesso dell'Ufficio; ciò tanto più in considerazione del fatto che la rettifica era avvenuta a distanza di quasi sette anni e solamente a seguito delle contestazioni dell'Ufficio.
Evidenziava, ancora, come la modifica al bilancio, tra l'altro intervenuta tardivamente, non accompagnata dalla dichiarazione integrativa, non potesse esplicare alcun effetto fiscale.
Quanto alla pretesa avversaria di tassare solamente il 20% dell'utile netto annuale conseguito a seguito dell'accertamento, rilevava come ciò non fosse possibile atteso che la società al momento del controllo non aveva eseguito alcun accantonamento a riserva minima obbligatoria, fondi mutualistici e riserva indivisibile, condizione, quest'ultima, necessaria affinché potesse operare l'esenzione di imposta.
Con sentenza n. 205/2024 del 29 aprile 2024 l'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso, condannando Ricorrente_1 al rimborso delle spese di grado. Ricorrente_1 proponeva appello sulla base di un motivo di impugnazione, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Nel contraddittorio dell'Ufficio, che si costituiva in giudizio resistendo al gravame, questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 3 febbraio 2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello, Ricorrente_1 deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977, dell'art. 2423 c.c. e del principio contabile OIC29. L'appellante osserva di non contestare il rilievo dell'Ufficio concernente l'imputazione dei costi a conto economico anziche all'attivo dello stato patrimoniale, bensì di contestare la conseguente ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP secondo la disciplina ordinaria, anziché secondo la normativa di favore per le cooperative agricole a mutualità prevalente, che limita l'imponibile al 20% degli utili netti, a condizione della destinazione di questi ultimi a riserva indivisibile.
Osserva, altresì, che essa ha rettificato l'errore contabile dopo esserne venuto a conoscenza a seguito dell'accertamento fiscale, in conformità al principio OIC29, punto 47, secondo cui una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore, senza che ricorra alcun termine di decadenza e che sia necessaria una dichiarazione integrativa, come avrebbe ritenuto erroneamente il primo
Giudice.
Il motivo è infondato.
Come visto, il thema decidendum è limitato alla verifica se sia corretta la tassazione ordinaria degli importi indebitamente dedotti quali costi di esercizio in luogo di quella agevolata, invocata dall'appellante, sui maggiori utili netti destinati con variazione di bilancio a riserva indivisibile.
La sentenza di primo grado, che ha escluso la sussistenza dei presupposti della tassazione agevolata, deve essere confermata, nei sensi di seguito precisati.
A prescindere dalla doverosa applicabilità o meno, nella specie, del principio OIC29, onde garantire la correttezza contabile del bilancio, è decisivo rilevare che la destinazione dei maggiori utili a riserva indivisibile, dalla quale conseguirebbe il verificarsi della condizione cui è subordinata la tassazione agevolata, ex art. 12 della legge n. 904 del 1977, è intervenuta solo dopo la constatazione da parte dell'Ufficio della violazione conseguente alla (pacifica) deduzione indebita dei costi.
Ne deriva la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale cui l'appellata pretende di avere accesso, stante il disposto dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, alla stregua del quale «[l]a fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza […]
».
L'appello va dunque rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello della contribuente. Condanna l'appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre a oneri di legge.