TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2845/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, con sede in , CF e P. Iva Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
, in persona del Sindaco On.le Prof. , nato a P.IVA_2 Parte_2
il 01.08.1946 ( ), che, giusta delibera di Pt_1 C.F._1 incarico n. 398 del 27/09/2023, per mandato in calce all'opposizione, è rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo M. F. Cascio, con domicilio eletto in , in via N. Bixio n. 34 Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, Controparte_1
angolo via Verzieri 13, codice fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n.
, iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, P.IVA_3 capogruppo del gruppo bancario , Albo gruppi bancari n. CP_1
3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 interamente versato, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], Controparte_2 3
codice fiscale , in virtù di procura speciale conferita C.F._2
dall'Amministratore Delegato in data 18/01/2018 per Notaio CP_3
rep. n. 31.404, racc. n. 9.827, elettivamente domiciliata in Persona_1
Lamezia Terme, alla piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nedo
Corti, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata con atto separato al momento del ricorso monitorio, anche per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 994/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
01/08/2023 (proc. iscritto al N. 2355/2023 R.G.), notificato il 03/08/2023, con il quale, su istanza della era stato ingiunto allo Controparte_1
stesso di pagare immediatamente alla società ricorrente la somma di euro
68.847,89, oltre agli interessi come da domanda e alle spese relative alla procedura monitoria, chiedendo “rigettata ogni avversa istanza, replica, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attrice in accoglimento della presente opposizione, ritenere e dichiarare: a) nullo, invalido ed inefficace il ricorso ed il decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente – in ogni caso - annullare e/o revocare il D.I. n. 994/2023 con dichiarazione di improponibilità, inammissibilità, improcedibilità dell'azione; b) la carenza dei presupposti previsti per l'emissione del D.I. n. 994/2023 essendo la richiesta di pagamento della somma erronea, ingiusta, illegittima ed infondata in 4
fatto ed in diritto oltre che non provata;
c) invalidi ed inefficaci gli atti di cessione in forza dei quali ha agito in monitorio;
d) in via di CP_1 ulteriore gradato subordine, e senza recesso, l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
e) sempre in via gradata che il
è comunque legittimato ad opporre alla Parte_1 CP_1 tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dei cedenti, ivi comprese quelle relative alla validità del contratto intercorso nonché al negozio di cessione e ai fatti estintivi o modificativi del vantato credito ceduto e che per tali fatti nulla è dovuto a;
f) sempre in via di CP_1 graduazione e senza recesso, le gravi violazioni regolamentari e di legge di dei cedenti che rendono non dovute le maggiorazioni e le condizioni sfavorevoli rispetto al libero mercato e gli interessi moratori. In ogni caso, revocando/annullando con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto, con le spese, anche generali, e salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva la quale chiedeva ”dichiarare e Controparte_1 conseguentemente condannare a pagare per la causale di cui alla narrativa, il , in persona del legale rappresentante … ed in favore Parte_1 dell'istante della somma di euro 50.849,76 e per Controparte_1 interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 21/7/2023 ad euro
17.393,13, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre ad euro 560,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231-2002 e così complessivamente euro 68.847,89 oltre i successivi interessi di mora maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sino alla data del saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo 5
limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dal 2-8-2023, data di notifica del decreto ingiuntivo, conseguentemente disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, la presentava al Tribunale di Ragusa ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo nei confronti del , in virtù di una Parte_1
cessione pro – soluto in suo favore, da parte della società “Energetic s.p.a.”, di crediti relativi a prestazioni di beni e/o servizi vantati nei confronti del citato, per l'attività di somministrazione di energia elettrica e gas Pt_1 naturale.
La predetta cessione comprendeva tutti gli interessi maturati e maturandi, gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e le cause di prelazione, i diritti e le facoltà accessorie che assistevano i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione, sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio.
I crediti ceduti erano rappresentati dalle fatture prodotte in atti, indicate nella tabella contenuta nella comparsa costitutiva, non oggetto di contestazione specifica di parte opponente, nella quale era indicato il numero, l'importo, la data di emissione, la data di scadenza del termine di pagamento, gli eventuali incassi intervenuti ed imputati dal creditore ex art. 1194 c.c. prima agli interessi di mora e poi al capitale, il credito residuo per capitale ed interessi. 6
A detta dell'opponente la cessione sarebbe inefficace, rendendosi necessario un atto di accettazione di essa, ai sensi dell'art. 9, Allegato E, della L. n. 2248/1865, e dell'art. 70 del R.D. 2240/1923.
Tale contestazione, tuttavia, deve intendersi infondata.
La fornitura è avvenuta, come esposto nel ricorso monitorio, a seguito dell'adesione dell' attraverso ordini di fornitura, alle CP_4 convenzioni CONSIP.
Nelle predette convenzioni, all'art. 2 delle condizioni generali (“NORME
REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE”) è previsto : “1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i… .”.
Pertanto è indubbio che trovi applicazione la suddetta normativa, e quindi solo in presenza di un rifiuto, nel caso concreto insussistente, la cessione sarebbe inefficace.
Si è dunque in presenza di una convenzione quadro tra la Consip e la cedente Energetic, a seguito di appalto, alla quale l'ente ha aderito con ordine di fornitura.
A ciò si aggiunga che la disciplina dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, relativa alla cessione dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione, ha natura speciale, e prevale sulla precedente e generale normativa prevista dall'art. 70 del r.d. n. 2440/1923 - che prevede l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta -, come si evince dalla lettura degli artt. 1, c. 1, e 114, c. 8,
d.lgs. 50/2016, che estende comunque l'applicabilità del citato art. 106 anche ai settori esclusi dall'ambito applicativo del codice. 7
Solo in presenza di un rifiuto –che nel caso concreto non sussiste- la cessione è inefficace.
Stante l'inesistenza di atti di diniego notificati dall'Ente, la contestazione deve essere disattesa.
A ciò deve aggiungersi che i predetti contratti di fornitura non sono in corso, e pertanto la richiesta di un atto di accettazione da parte dell'ente o un suo diniego sarebbero irrilevanti.
Nelle singole convenzioni Consip, sia di energia elettrica che di gas naturale, all'articolo 5.2 è prevista la durata di mesi 12, durata temporale indicata dall'ente anche nell'ordine di convenzione dell'energia elettrica, e poichè entrambi gli ordini sono del 2018 è certo che entrambe le forniture devono intendersi concluse, e di conseguenza deve escludersi l'applicabilità della normativa invocata dall'Ente, che presuppone, appunto, che il contratto sia ancora in corso.
Inoltre l'inefficacia conseguente al rifiuto della cessione o alla mancata accettazione, a seconda di quale normativa si intenda applicare, è sempre temporanea, e deve persistere sino alla data della decisione del giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez.III n. 268/2006: Cass. Civ. Sez.I n. 2209/2007: “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico, non comportando il rifiuto della cessione l'illegittimità della cessione, ma solo l'inefficacia (Cass. 9789/1994, per la quale “La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, puo' avvenire, quando detti contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e 351 e 355 all. F legge n. 2248 8
del 1865), in deroga al principio generale della cedibilita' dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione puo' essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora in corso all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione” (cfr. sentenze della Corte d'Appello di Ancona n. 566/2020, della Corte d'Appello di Milano n. 1812/2023, del Tribunale di Cosenza n. 20/2022, che ribadiscono che l'inefficacia è temporanea, e quando viene meno per intervenuta conclusione del rapporto la cessione acquista efficacia e non è necessaria alcuna nuova notifica).
Pertanto la contestazione dell'opponente è generica e infondata, e deve essere respinta.
Sotto il profilo della contestata sussistenza del credito, l'opponente non ha contestato specificamente le prestazioni di cui alle fatture, le quali indicano il punto di fornitura, il regime di fornitura, le letture, le varie componenti del prezzo, il periodo di fornitura.
La relativa contestazione, pertanto, appare alquanto generica.
In materia di contratti di somministrazione dell'energia elettrica, la giurisprudenza ha affermato che l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti.
Tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite una specifica contestazione, a mezzo della dimostrazione del consumo reale di energia elettrica a lui addebitabile.
Il credito per cui è causa è poi dimostrato dalla produzione delle fatture, le quali contengono la rilevazione dei consumi mediante contatore. 9
Secondo la Suprema Corte, i consumi rilevati mediante contatore, accettato consensualmente, sono assistiti da presunzione di veridicità, sicché, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 9/1/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022).
La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi
è dovuta a fattori esterni al suo controllo, e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. 19154/2018; Cass. 18195/2021; Cass. 23699/2016, in tema di fornitura idrica).
In base ai principi generali, incombe sulla parte contro cui opera la presunzione fornire, in base a conferente allegazione, la prova contraria, atta a superare la presunzione stessa, non essendo sufficiente una contestazione generica in ordine all'entità dei consumi fatturati. Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, mentre non sarebbe sufficiente una contestazione generica senza specifica e circostanziata contestazione su singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo, ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore. Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di 10
veridicità dei dati numerici riportati dal contatore, e poi sulla fattura, dovendo in tal caso il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass. 297/2020; Tribunale di Roma, sentenza n. 12657/2023 del 05-09- 2023).
Nel caso di specie, non risulta che l'opponente abbia mai contestato il malfunzionamento del contatore, o comunque richiesto verifiche del suo corretto funzionamento, né lo stesso ha mai contestato l'anomalia dei consumi.
Ne consegue che deve ritenersi provata la fornitura, e i relativi consumi.
Altrettanto generica deve intendersi la contestazione attinente agli interessi di mora.
L'art. 9 delle convenzioni CONSIP allegate, al comma 10, prevede: “In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali”; tale ultimo comma statuisce che: “In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del Pt_3
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231”.
Pertanto è indubbio che trovino applicazioni le disposizioni del d.lgs. 231- 2002 circa la decorrenza degli interessi di mora e relativo saggio, per cui la richiesta avanzata appare corretta.
Nella tabella inserita nel ricorso monitorio è stata indicata la data di decorrenza degli interessi in relazione alle singole fatture, per cui la determinazione dell'importo dovuto si basa su semplici calcoli matematici.
“In tale contesto, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ. la sentenza [nel caso di specie, il decreto ingiuntivo] che contenga condanna al pagamento di un credito non 11
specificamente determinato, ma determinabile anche con calcoli aritmetici (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2020, n. 10530; sez. III, 2 dicembre 2016, n. 24635; III, 31 ottobre 2014, n. 23159; Sez. Unite, 2 luglio 2012, n. 11066), con la conseguenza che l'accertamento contenuto nel provvedimento giudiziale addotto come titolo esecutivo può essere integrato attraverso l'apporto probatorio proveniente dalla parte istante, o da fonti normative, ovvero con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in giudizio" (cfr. Consiglio di Stato, V, 21 giugno 2021, n. 4752).
Relativamente al contestato inadempimento contrattuale, l'Ente opponente assume l'esistenza di tale inadempimento in capo alla cedente Energetic, per sospensione della fornitura di energia elettrica e switching del contratto, nonchè per passaggio al regime di salvaguardia.
Tali contestazioni, tuttavia, non riguardano la fornitura di gas naturale e le relative fatture, mentre le fatture relative all'energia elettrica sono attinenti a forniture in base alla convenzione Consip, e non già al regime di salvaguardia, come evincibile dalla lettura delle stesse.
Ma soprattutto è una mera cessionaria del credito, e non già CP_1 parte del contratto, ragion per cui un'azione di accertamento di inadempimento contrattuale doveva essere proposta nei confronti della società cedente Energetic.
Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto, sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento-prescrizione) (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1257 del 5 febbraio 1988).
Essendo, inoltre, le fatture oggetto di cessione successive alla cessione stessa, le vicende ex art. 1264 c.c. non possono essere opposte a
[...]
. CP_1
In riferimento al risarcimento ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231-2002, nessun dubbio sembra sussistere sulla debenza di tale ulteriore voce a titolo di indennizzo, 12
statuendo l'invocata norma che: “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Si tratta di una norma diretta a sanzionare ulteriormente l'ingiustificato ritardo nei pagamenti dei crediti commerciali, anche nei riguardi degli Enti pubblici, e introdotta nel nostro ordinamento per recepire quanto prescritto dall'art. 6 della Direttiva UE 2011/7S.
La Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza del 20-10-2022) si è pronunciata sullo specifico quesito se il risarcimento spetti per singola fattura, o per singola domanda che raggruppi più fatture, stabilendo che esso deve essere riconosciuto per singola fattura, e, in ipotesi in cui una domanda comprenda più fatture, sempre per ogni singola fattura.
A tale pronuncia sono seguìte ulteriori sentenze della Corte, in data 1-12- 2023 e 4-5-2023, che hanno confermato tale interpretazione della direttiva europea.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento, e il decreto ingiuntivo impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa 13
rigetta l'opposizione, presentata dal avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 994/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
01.08.2023, depositato il 02.08.2023 (R.G.n. 2355/2023), e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 3.500,00 a Controparte_1 titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 07 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo