TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1395/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Chiucchiolo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Todi (PG) Via Tiberina 132/A, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Scaleggi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Marsciano (PG) Via F.lli Ceci n.45
- RESISTENTI –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Modifica responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 16.09.2024, assumeva di essere il padre non Parte_1
convivente di nato a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_2 Controparte_3
l'8.1.2002, da una relazione sentimentale con la IG.a . Controparte_1
Il Tribunale di Perugia il 7 febbraio 2014 nel conflitto tra genitori ebbe a stabilire che avrebbe dovuto corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Controparte_1
minori, entro il cinque di ogni mese, la somma di euro 750 (euro 350 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche, documentate e previamente comunicate, sostenute nell'interesse dei minori. Tale onere per il è stato gravoso e in varie occasioni si è trovato a subire azioni di recupero da parte della Pt_1
Nel frattempo la situazione economica e familiare delle parti è mutata in quanto i figli sono CP_4
da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
vive con la madre a Fratta Todina CP_3
Via Spineta n.27/A ed è stato occupato presso varie aziende, anche se attualmente risulta disoccupato, mentre è ormai autonomo, anche economicamente , perchè dopo essersi trasferito per 4/5 anni CP_2
in IA , dove ha lavorato e condotto una propria vita attualmente è in Giappone a Tokio dove risiede dal gennaio 2024.
Tutto ciò giustiifcava la revoca del mantenimento di €375,00 per ciascun figlio, del contributo alle spese straordianrie e di ogni altra eventuale erogazione.
Oltre a tali motivazioni il ricorrente assumeva di avere formato una nuova famiglia composta dalla moglie nata a [...] il [...] e dal figlio nato a [...] il [...] per Persona_1 Per_2
cui si rendeva necessario un bilanciamento dei bisogni economici dei due nuclei familiari .
Riguardo alla sua situazione economica faceva rilevare che lo stesso percepisce un trattamento di circa
€1380,00 mensili, che con le detrazioni di legge e con l'attribuzione diretta a favore di CP_1 di € 500 ed indiretta di € 250,00 si riduce ad €598,00 con la quale deve provvedere al mantenimento della nuova famiglia composta dalla moglie, inoccupata e dal figlio minore Per_2
Chiedeva pertanto la modifica del provvedimento del Tribunale di Perugia del 7.2.2014, con revoca con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, dell'obbligo del pagamento del contributo al mantenimento mensile di € 375,00 per ciascuno dei figli, nonché delle spese straordinarie, disponendo che nulla era dovuto. Il tutto con vittoria di spese.
Il Giudice delegato per l'istruttoria fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 5 febbraio 2025 assegnando termine per la notifica del ricorso e decreto alle parti.
Ricorso e pedissequo decreto venivano ritualmente notificati e la prima udienza differita ed assegnata ad altro Giudice.
pagina 2 di 6 Si costituivano con un'unica comparsa datata 2 gennaio 2024 e i due figli Controparte_1
e chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del Controparte_2 Controparte_3
provvedimento. Per prima cosa effettuavano una ricostruzione delle vicende giudiziarie relative al mantenimento precisando che della vicenda si era occupato dapprima il Tribunale di Perugia che aveva emesso l'ordinanza del 7 febbraio 2024, stabilendo l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo dei figli minori con la madre, i diritti di visita paterni ed un suo contributo al mantenimento di € 375,00 per ciascun figlio oltre alle spese straordinarie al 50%.
Sulla questione successivamente era poi intervenuto il Tribunale di Spoleto, al quale Parte_1
aveva chiesto la riduzione del mantenimento perchè aveva costituito un nuovo nucleo
[...]
familiare dal quale era nato un altro figlio al quale dovevano essere garantite condizioni di vita Per_2
analoghe rispetto a quelle degli altri due fratelli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e confermato il precedente provvedimento. La stessa ordinanza aveva stabilito il versamento diretto alla per CP_4 il mantenimento dei due figli e , dapprima di € 500 e poi anche degli ulteriori 250 ma CP_2 CP_3 di fatto attualmente la somma che veniva versata era di € 500.
Quanto all'indipendenza economica dei figli di 24 anni, dopo avere conseguito il diploma di CP_2
scuola media secondaria nel 2019, si era iscritto all'Università in IA ad Artois presso la facoltà di economia e gestione aziendale dove stava sostenendo gli esami per il conseguimento del diploma di laurea e poi, per approfondire la conoscenza delle lingue orientali, per un periodo si era trasferito, tramite l'Università, in Giappone, dove aveva frequentato un corso di lingua Giapponese e il
15.3.2024 aveva anche conseguito un diploma. Attualmente è iscritto alla Università di Roma La
Sapienza dove frequenta un corso triennale di Lingue e Civiltà Orientali ed ha ristabilito la propria residenza in Fratta Todina con la madre e non ha ancora conseguito alcuna indipendenza economica
Quanto al figlio di 22 anni , dopo la maturità conseguita nel 2020, si era iscritto alla Facoltà CP_3
di Lettere, Lingue e Scienze Umane in IA ma sopraggiunti problemi di salute per una patologia tumorale, lo avevano costretto a ritornare in Italia interrompendo gli studi universitari, Attualmente dopo uno stage in una ditta di Gubbio, è disoccupato ma si sta adoperando per cercare un occupazione con le difficoltà ben note, nonostante la sua disponibilità ad accettare anche lavori diversi rispetto alla sua preparazione scolastica.
Non sussistevano pertanto nuove condizioni rispetto a quelle già analizzate dal Tribunale, che giustificavano la domanda svolta dal ricorrente. Ad ulteriore sostegno delle condizioni economiche si faceva rilevare che dal gennaio 2021, l' con attribuzione diretto, versa per conto del CP_5 Pt_1 soltanto 500 euro mensili, a fronte del maggior importo dovuto di €750.
pagina 3 di 6 Nel frattempo la IG.ra nel 2024 aveva avuto un reddito annuo lordo da lavoro dipendente CP_1 presso l'Associazione “Arcisolidarietà Ora d'Aria ETS Onlus” di Perugia di soli 8464,00 euro.
All'udienza del 12.3.2025 il legale di parte ricorrente evidenziava che lo stesso non ha rapporti diretti con i figli;
il figlio precisava di essere ancora studente di Lingue Orientali mentre la Controparte_2
IG.ra dichiarava che il figlio attualmente stava frequentando un Controparte_1 CP_3
corso on line sull'intelligenza artificiale, per migliorare le sue competenze informatiche e poter trovare un lavoro.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che, dalle documentazione prodotte dai due figli e Controparte_2 CP_3
emerge che gli stessi non sono ancora economicamente autosufficienti in quanto il maggiore
[...]
, dopo avere conseguito la maturità, ha frequentato dapprima un corso di laurea in IA, CP_3
poi, come risulta dalla documentazione in atti, ha effettuato un corso di lingue orientali in Giappone a
Tokio, conseguendo un diploma ed attualmente è iscritto all'Università La Sapienza di Roma alla facoltà di lingue orientali, dove sostiene con regolarità gli esami e continua a vivere in Fratta Todina, insieme alla madre. Per quanto riguarda l'altro figlio , le vicissitudini dovute a problemi di CP_3
salute, gli hanno impedito di continuare gli studi universitari in IA ma lo stesso si sta adoperando per trovare un occupazione, continua ancora a studiare, per migliorare le proprie conoscenze ed anche lui vive ancora in casa con la madre. Lo stesso padre ricorrente ha ammesso all'udienza di comparizione delle parti, a mezzo del suo legale, di avere ricevuto informazioni non esatte e ha preso atto che i due figli non sono ancora autosufficienti. La documentazione prodotta dalle parti resistenti ha inoltre provato che è stato già sottoposta all'attenzione del Giudice l'ulteriore motivazione addotta dal ricorrente, riguardo alle sue mutate condizioni economiche derivanti dalla ricostituzione di un nuovo nucleo familiare, con una donna priva di occupazione, dalla quale aveva avuto un figlio ancora minorenne. Tale circostanza essendo già stata analizzata non può essere posta a fondamento della richiesta di revoca del contributo al mantenimento, perchè già valutata in precedenti ricorsi. La richiesta di revoca del contributo non può essere basata nemmeno sulle precedenti esperienze lavorative dei due figli maggiorenni, in quanto è stato dimostrato trattarsi di stage derivanti dal percorso di studi intrapreso e non da attività lavorative vere e proprie interrotte volontariamente.
Sulla base di tali argomentazioni deve pertanto essere rigettata la domanda svolta da Parte_1
, volta alla revoca del contributo al mantenimento dei figli, sebbene maggiorenni.
[...]
pagina 4 di 6 Il fatto di avere un altro figlio può essere invece valutato da un altro punto di vista: quello delle crescenti esigenze del minore e del suo diritto ad avere dal padre le medesime opportunità Per_2
concesse agli altri due fratelli, tenendo conto delle reali condizioni economiche del ricorrente, del fatto che la sua età (nove anni) non gli consente ancora alcuna forma di autosostentamento e l'enorme divario tra la somma posta a disposizione dei due figli maggiorenni, rispetto a quella rimasta nella disponibilità di quest'ultimo, dello stesso ricorrente e della sua nuova famiglia.
Sulla base di tali motivazioni il contributo al mantenimento dei figli e Controparte_2 CP_3
può essere ridotto a complessivi euro 500 ( 250 per ciascun figlio) che corrisponde poi alla
[...]
somma sulla quale oggi gli stessi fanno concretamente affidamento, come dichiarato dai resistenti, somma che viene versata direttamente dall' . CP_5
Il parziale accoglimento della domanda giustifica una parziale compensazione delle spese di causa per
1/3, mentre gli 2/3 vanno posti a carico di parte ricorrente, sulla base del principio di parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- RIGETTA la domanda di revoca della corresponsione del contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma conviventi con la madre Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
, svolta dal padre , in quanto gli stessi sono ancora non
[...] Parte_1
economicamente autossufficienti come accertato in sede istruttoria;
- ACCOGLIE la domanda svolta dal ricorrente relativa ad una riduzione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e;
Controparte_2 CP_3
- RIDUCE il contributo al mantenimento a complessivi €500,00 ( € 250,00 per ciascun figlio;
- LIQUIDA le spese del giudizio in complessivi € 2800,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA
e CAP;
- COMPENSA per 1/3 le spese tra le parti;
- PONE A CARICO di parte ricorrente i 2/3 dell'importo suddetto.
Spoleto 28.5.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1395/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Chiucchiolo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Todi (PG) Via Tiberina 132/A, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Scaleggi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Marsciano (PG) Via F.lli Ceci n.45
- RESISTENTI –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Modifica responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 16.09.2024, assumeva di essere il padre non Parte_1
convivente di nato a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_2 Controparte_3
l'8.1.2002, da una relazione sentimentale con la IG.a . Controparte_1
Il Tribunale di Perugia il 7 febbraio 2014 nel conflitto tra genitori ebbe a stabilire che avrebbe dovuto corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Controparte_1
minori, entro il cinque di ogni mese, la somma di euro 750 (euro 350 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche, documentate e previamente comunicate, sostenute nell'interesse dei minori. Tale onere per il è stato gravoso e in varie occasioni si è trovato a subire azioni di recupero da parte della Pt_1
Nel frattempo la situazione economica e familiare delle parti è mutata in quanto i figli sono CP_4
da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
vive con la madre a Fratta Todina CP_3
Via Spineta n.27/A ed è stato occupato presso varie aziende, anche se attualmente risulta disoccupato, mentre è ormai autonomo, anche economicamente , perchè dopo essersi trasferito per 4/5 anni CP_2
in IA , dove ha lavorato e condotto una propria vita attualmente è in Giappone a Tokio dove risiede dal gennaio 2024.
Tutto ciò giustiifcava la revoca del mantenimento di €375,00 per ciascun figlio, del contributo alle spese straordianrie e di ogni altra eventuale erogazione.
Oltre a tali motivazioni il ricorrente assumeva di avere formato una nuova famiglia composta dalla moglie nata a [...] il [...] e dal figlio nato a [...] il [...] per Persona_1 Per_2
cui si rendeva necessario un bilanciamento dei bisogni economici dei due nuclei familiari .
Riguardo alla sua situazione economica faceva rilevare che lo stesso percepisce un trattamento di circa
€1380,00 mensili, che con le detrazioni di legge e con l'attribuzione diretta a favore di CP_1 di € 500 ed indiretta di € 250,00 si riduce ad €598,00 con la quale deve provvedere al mantenimento della nuova famiglia composta dalla moglie, inoccupata e dal figlio minore Per_2
Chiedeva pertanto la modifica del provvedimento del Tribunale di Perugia del 7.2.2014, con revoca con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, dell'obbligo del pagamento del contributo al mantenimento mensile di € 375,00 per ciascuno dei figli, nonché delle spese straordinarie, disponendo che nulla era dovuto. Il tutto con vittoria di spese.
Il Giudice delegato per l'istruttoria fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 5 febbraio 2025 assegnando termine per la notifica del ricorso e decreto alle parti.
Ricorso e pedissequo decreto venivano ritualmente notificati e la prima udienza differita ed assegnata ad altro Giudice.
pagina 2 di 6 Si costituivano con un'unica comparsa datata 2 gennaio 2024 e i due figli Controparte_1
e chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del Controparte_2 Controparte_3
provvedimento. Per prima cosa effettuavano una ricostruzione delle vicende giudiziarie relative al mantenimento precisando che della vicenda si era occupato dapprima il Tribunale di Perugia che aveva emesso l'ordinanza del 7 febbraio 2024, stabilendo l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo dei figli minori con la madre, i diritti di visita paterni ed un suo contributo al mantenimento di € 375,00 per ciascun figlio oltre alle spese straordinarie al 50%.
Sulla questione successivamente era poi intervenuto il Tribunale di Spoleto, al quale Parte_1
aveva chiesto la riduzione del mantenimento perchè aveva costituito un nuovo nucleo
[...]
familiare dal quale era nato un altro figlio al quale dovevano essere garantite condizioni di vita Per_2
analoghe rispetto a quelle degli altri due fratelli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e confermato il precedente provvedimento. La stessa ordinanza aveva stabilito il versamento diretto alla per CP_4 il mantenimento dei due figli e , dapprima di € 500 e poi anche degli ulteriori 250 ma CP_2 CP_3 di fatto attualmente la somma che veniva versata era di € 500.
Quanto all'indipendenza economica dei figli di 24 anni, dopo avere conseguito il diploma di CP_2
scuola media secondaria nel 2019, si era iscritto all'Università in IA ad Artois presso la facoltà di economia e gestione aziendale dove stava sostenendo gli esami per il conseguimento del diploma di laurea e poi, per approfondire la conoscenza delle lingue orientali, per un periodo si era trasferito, tramite l'Università, in Giappone, dove aveva frequentato un corso di lingua Giapponese e il
15.3.2024 aveva anche conseguito un diploma. Attualmente è iscritto alla Università di Roma La
Sapienza dove frequenta un corso triennale di Lingue e Civiltà Orientali ed ha ristabilito la propria residenza in Fratta Todina con la madre e non ha ancora conseguito alcuna indipendenza economica
Quanto al figlio di 22 anni , dopo la maturità conseguita nel 2020, si era iscritto alla Facoltà CP_3
di Lettere, Lingue e Scienze Umane in IA ma sopraggiunti problemi di salute per una patologia tumorale, lo avevano costretto a ritornare in Italia interrompendo gli studi universitari, Attualmente dopo uno stage in una ditta di Gubbio, è disoccupato ma si sta adoperando per cercare un occupazione con le difficoltà ben note, nonostante la sua disponibilità ad accettare anche lavori diversi rispetto alla sua preparazione scolastica.
Non sussistevano pertanto nuove condizioni rispetto a quelle già analizzate dal Tribunale, che giustificavano la domanda svolta dal ricorrente. Ad ulteriore sostegno delle condizioni economiche si faceva rilevare che dal gennaio 2021, l' con attribuzione diretto, versa per conto del CP_5 Pt_1 soltanto 500 euro mensili, a fronte del maggior importo dovuto di €750.
pagina 3 di 6 Nel frattempo la IG.ra nel 2024 aveva avuto un reddito annuo lordo da lavoro dipendente CP_1 presso l'Associazione “Arcisolidarietà Ora d'Aria ETS Onlus” di Perugia di soli 8464,00 euro.
All'udienza del 12.3.2025 il legale di parte ricorrente evidenziava che lo stesso non ha rapporti diretti con i figli;
il figlio precisava di essere ancora studente di Lingue Orientali mentre la Controparte_2
IG.ra dichiarava che il figlio attualmente stava frequentando un Controparte_1 CP_3
corso on line sull'intelligenza artificiale, per migliorare le sue competenze informatiche e poter trovare un lavoro.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che, dalle documentazione prodotte dai due figli e Controparte_2 CP_3
emerge che gli stessi non sono ancora economicamente autosufficienti in quanto il maggiore
[...]
, dopo avere conseguito la maturità, ha frequentato dapprima un corso di laurea in IA, CP_3
poi, come risulta dalla documentazione in atti, ha effettuato un corso di lingue orientali in Giappone a
Tokio, conseguendo un diploma ed attualmente è iscritto all'Università La Sapienza di Roma alla facoltà di lingue orientali, dove sostiene con regolarità gli esami e continua a vivere in Fratta Todina, insieme alla madre. Per quanto riguarda l'altro figlio , le vicissitudini dovute a problemi di CP_3
salute, gli hanno impedito di continuare gli studi universitari in IA ma lo stesso si sta adoperando per trovare un occupazione, continua ancora a studiare, per migliorare le proprie conoscenze ed anche lui vive ancora in casa con la madre. Lo stesso padre ricorrente ha ammesso all'udienza di comparizione delle parti, a mezzo del suo legale, di avere ricevuto informazioni non esatte e ha preso atto che i due figli non sono ancora autosufficienti. La documentazione prodotta dalle parti resistenti ha inoltre provato che è stato già sottoposta all'attenzione del Giudice l'ulteriore motivazione addotta dal ricorrente, riguardo alle sue mutate condizioni economiche derivanti dalla ricostituzione di un nuovo nucleo familiare, con una donna priva di occupazione, dalla quale aveva avuto un figlio ancora minorenne. Tale circostanza essendo già stata analizzata non può essere posta a fondamento della richiesta di revoca del contributo al mantenimento, perchè già valutata in precedenti ricorsi. La richiesta di revoca del contributo non può essere basata nemmeno sulle precedenti esperienze lavorative dei due figli maggiorenni, in quanto è stato dimostrato trattarsi di stage derivanti dal percorso di studi intrapreso e non da attività lavorative vere e proprie interrotte volontariamente.
Sulla base di tali argomentazioni deve pertanto essere rigettata la domanda svolta da Parte_1
, volta alla revoca del contributo al mantenimento dei figli, sebbene maggiorenni.
[...]
pagina 4 di 6 Il fatto di avere un altro figlio può essere invece valutato da un altro punto di vista: quello delle crescenti esigenze del minore e del suo diritto ad avere dal padre le medesime opportunità Per_2
concesse agli altri due fratelli, tenendo conto delle reali condizioni economiche del ricorrente, del fatto che la sua età (nove anni) non gli consente ancora alcuna forma di autosostentamento e l'enorme divario tra la somma posta a disposizione dei due figli maggiorenni, rispetto a quella rimasta nella disponibilità di quest'ultimo, dello stesso ricorrente e della sua nuova famiglia.
Sulla base di tali motivazioni il contributo al mantenimento dei figli e Controparte_2 CP_3
può essere ridotto a complessivi euro 500 ( 250 per ciascun figlio) che corrisponde poi alla
[...]
somma sulla quale oggi gli stessi fanno concretamente affidamento, come dichiarato dai resistenti, somma che viene versata direttamente dall' . CP_5
Il parziale accoglimento della domanda giustifica una parziale compensazione delle spese di causa per
1/3, mentre gli 2/3 vanno posti a carico di parte ricorrente, sulla base del principio di parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- RIGETTA la domanda di revoca della corresponsione del contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma conviventi con la madre Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
, svolta dal padre , in quanto gli stessi sono ancora non
[...] Parte_1
economicamente autossufficienti come accertato in sede istruttoria;
- ACCOGLIE la domanda svolta dal ricorrente relativa ad una riduzione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e;
Controparte_2 CP_3
- RIDUCE il contributo al mantenimento a complessivi €500,00 ( € 250,00 per ciascun figlio;
- LIQUIDA le spese del giudizio in complessivi € 2800,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA
e CAP;
- COMPENSA per 1/3 le spese tra le parti;
- PONE A CARICO di parte ricorrente i 2/3 dell'importo suddetto.
Spoleto 28.5.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6