Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1590/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1590 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19.02.2025 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA cf: , elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1
G. DORSO, N.41 FOGGIA presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI
BATTISTA VITRANI, c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta alla VIA G. CP_1 C.F._3
ALTOBELLI, N.4 FOGGIA, presso lo studio dell'Avv. CATERIA DI
BIASE, c.f.: , dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._4
virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
Co
IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 28/02/2023, convenendo in giudizio ha Parte_1 CP_1 esposto: di aver contratto matrimonio con quest'ultima in data 25/10/1990 in
Foggia e che dall'unione sono nati due figli: (n.to il SO
06/02/1993) e (n.to il 13/02/1998); che con sentenza non Persona_2
definitiva del Tribunale di Foggia del 26-27/04/2005 veniva pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che il procedimento si concludeva con la sentenza del Tribunale di Foggia n.1064/2007 del 19/06/2007 (dep. in data
21/06/2007) che ha preso atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla scrittura privata del 23/03/2007; che i patti convenuti tra i coniugi avevano previsto anche il trasferimento del 50% della proprietà dell'immobile di Viale
Ofanto n.333/H; che in conseguenza di tale convenzione il ha Pt_1 corrisposto a a somma di € 55.000,00; che si è “rifiutata CP_1 CP_1 di procedere alla stipula dell'atto definitivo di compravendita”; che ER
, asseritamente, sarebbe economicamente autosufficiente, svolgendo
[...]
attività lavorativa, e non convivrebbe con la madre da diversi anni, avendo contratto matrimonio e costituito un nuovo nucleo familiare;
che, asseritamente, , convivente con la madre, avrebbe Persona_2
iniziato a lavorare;
che, secondo la sua tesi, entrambi i figli avrebbero
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raggiunto una indipendenza economica;
che secondo la propria CP_1 ricostruzione, lavorerebbe presso la “Fondazione Maria Grazia Barone” e, quindi, sarebbe economicamente autosufficiente;
che lui lavora presso l'ASL
FG con un “reddito netto di €uro 17-18.000,00”.
Pertanto, il ricorrente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto: 1) di nulla disporre come assegno di mantenimento in favore dei figli;
2) che nulla deve essere disposto come assegno divorzile in favore della moglie;
3) condannare la resistente alle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/04/2023 si è costituita deducendo: che, asseritamente, il non avrebbe CP_1 Pt_1 corrisposto l'intera somma pattuita per il trasferimento dell'immobile, di cui all'accordo intervenuto in sede di separazione consensuale;
che, secondo la propria ricostruzione, non sarebbe mai stata invitata presso il Notaio per stipulare il contratto di compravendita immobiliare al fine di trasferire pro quota la proprietà dell'immobile al che, sempre secondo la propria Pt_1 tesi, l'immobile avrebbe dovuto essere “intestato” ai due figli in egual misura, riservandosi, il il diritto di abitazione;
che corrisponde a verità la Pt_1
circostanza secondo cui il figlio è stato assunto come Persona_2
“addetto all'assistenza degli utenti dell'Aeroporto di Foggia”, ma il suo contratto è terminato il 31/03/2023 e non è stato rinnovato;
che R_
, asseritamente, sarebbe in cerca di un lavoro;
che è vera la
[...] circostanza secondo cui lei lavora dal 2013 presso la “Meridionale
Manutenzioni Srl”, la quale ha vinto un appalto per le pulizie degli immobili della “Fondazione Maria Grazia Barone”; che è stata destinataria della misura della cassa integrazione, anche se in alcuni periodi è chiamata a lavorare dalla predetta società; che il reddito del è più elevato del suo e pertanto vi Pt_1
sarebbe, asseritamente, una sperequazione;
che deve corrispondere alcune somme per debiti contratti da lei e dal padre.
Pertanto, la resistente, non opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto disporsi il versamento da parte del
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di un assegno di mantenimento di € 150,00 al mese in favore del Pt_1 figlio e di un assegno divorzile in funzione assistenziale nella misura di €
200,00, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato la prima udienza di comparizione dei coniugi, all'esito della quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e designato il Giudice relatore, davanti alla quale sono state rimesse le parti all'udienza del 18/10/2023.
In tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 12/06/2024, successivamente rinviata al 19/06/2024, all'esito della quale, rigettate le richieste istruttorie, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/02/2025.
All'udienza del 19/02/2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 2 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione tra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la sentenza non definitiva sullo status del Tribunale di
Foggia n.702/2005 del 26/04/2005, procedimento poi concluso con sentenza del Tribunale di Foggia n.1064/2007 del 19/06/2007 (dep. in data
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21/06/2007), che ha preso atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla scrittura privata del 23/03/2007.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che, nei dodici mesi antecedenti alla proposizione della domanda, la separazione si sia protratta ininterrottamente.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
Pertanto, la domanda può trovare accoglimento.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La resistente, formulando domanda riconvenzionale, ha chiesto disporsi un assegno divorzile in funzione assistenziale in suo favore per € 200,00 mensili, basando tale richiesta sulla circostanza che benché ancora assunta presso “La
Meridionale Manutenzioni S.r.l.”, non percepisce alcuno stipendio. ha, CP_1 inoltre, affermato, che, “occasionalmente”, per conto della Meridionale
Manutenzioni Srl, svolge, attualmente, alcuni lavori e ha depositato le relative buste paga. La ricorrente ha, infine, dedotto, a sostegno della propria richiesta, che è stata destinataria della misura della cassa integrazione da agosto 2022 a febbraio 2023. Il si è opposto. Pt_1
L'art. 5 L.898/1970 prevede che il Tribunale ricorrendo le condizioni indicate dallo stesso articolo, possa disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, che ha visto il suo apice nel 2018 con l'importante sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287.
Occorre brevemente riportare il percorso giurisprudenziale compiuto fino al
2018.
A partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. di questa Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale
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dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la
Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge
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richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, quindi, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e
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attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Giova ricordare che è il richiedente l'assegno divorzile a dover provare la fondatezza del suo diritto, in base ai generali criteri sull'onere della prova
(Cass. Civ. Sez. 1 Ord. n.9144/2023; Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n.29920/2022).
Orbene, nel caso di specie non deve essere riconosciuto un assegno divorzile a in funzione assistenziale e nemmeno in funzione perequativo- CP_1
compensativa.
Infatti, secondo Cass. civ. 19306/2023 la funzione assistenziale dell'assegno divorzile verrà in rilievo, valorizzando la funzione sociale dell'assegno, se concorrono le seguenti condizioni: “a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della “crisi” del giudicato – o accordi equiparati – rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente
l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significati da parte dell'ex coniuge richiedente” (si veda sempre in Cass. civ. sez. 1 n.19306/2023 “la funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto
o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo
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matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio” e, poiché la funzione assistenziale assume un rilievo preponderante rispetto a quella perequativa-compensativa, “la quantificazione dell'assegno dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando”). Pertanto, anche da ultimo, viene ribadita la rilevanza, al fine del riconoscimento dell'assegno anche in funzione assistenziale, dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, tanto che non gli abbia permesso, dopo il matrimonio, un livello reddituale adeguato e, quindi, una effettiva e concreta autosufficienza economica, tenendo conto delle aspettative professionali economiche eventualmente sacrificate.
Nel caso di specie non ricorre il requisito della mancata e concreta non autosufficienza economica della richiedente l'assegno divorzile.
Infatti, lavora ancora presso la Meridionale Manutenzioni Srl e CP_1 prova ne sono le “buste paga” prodotte dalla stessa richiedente (cfr. busta paga aprile 2023 di € 311,00, maggio 2023 di € 287,00, luglio 2023 di €
300,00, settembre 2023 di € 124,00, ottobre 2023 di € 523,00). La stessa non ha depositando nemmeno dichiarazioni dei redditi aggiornate, dalle quali poter ricavare all'attualità una sua “effettiva e concreta non autosufficienza economica”, nel senso che non riesca più a provvedere al proprio mantenimento.
A ragione di quanto detto, in atti vi sono le seguenti certificazioni Uniche relative a per il periodo di imposta 2020 redditi di € 6.441,33 CP_1
(cfr. Certificazione Unica 2021, depositata dalla resistente per lavoro presso la
Meridionale Manutenzioni srl), per il periodo di imposta 2021 redditi di €
6.580,47 (cfr. Certificazione Unica 2022, depositata dalla resistente per lavoro presso la Meridionale Manutenzioni Srl), per l'anno di imposta 2022 redditi di
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€ 3.967,26 (Certificazione Unica 2023, depositata dalla resistente per lavoro presso la Meridionale Manutenzioni Srl), di € 661,00 (Certificazione Unica
2023, derivante da lavoro prestato presso Ladisa Bari, depositata dal ricorrente), di € 1.514,66 (Certificazione Unica 2023, derivante da lavoro presso Istituto Nazionale, depositata dal ricorrente). Inoltre, in atti vi è anche una dichiarazione dei redditi di per il periodo di imposta 2022 CP_1 di € 6.140,00 (cfr. 730 2023, depositato dal ricorrente).
Da tali elementi emerge come la non solo sia capace di procurarsi CP_1
agevolmente una occupazione lavorativa, adeguata alle proprie capacità lavorative ed esperienze maturate, ma anche che abbia redditi che le consentono una autosufficienza economica, tale per cui non ricorrono, come già detto, i requisiti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile in funzione assistenziale.
Bisogna, inoltre, aggiungere che è rimasto incontestato tra le parti che il figlio
, con lei convivente e di cui si dirà infra, abbia un lavoro, Persona_2
percependo una retribuzione (memorie ex art. 183 co 6 n. 2 resistente “si oppone all'ammissione della prova testimoniale del figlio Persona_3
in quanto le circostanze articolate vertono su fatti non contestati
[...]
dalla sig.ra la quale non ha mai negato che il figlio avesse lavorato CP_1 per piccoli periodi e part-time”, da segnalare che tra le domande formulate dal ricorrente vi era quella secondo cui il figlio lavori all'attualità presso la società Cosmopol).
Infine, non ricorrono nemmeno i requisiti dell'assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa sia perché non ha posto a CP_1
fondamento della sua domanda quali occasioni lavorative e/o di crescita professionale avrebbe sacrificato per dedicarsi interamente alla famiglia sia perché è rimasto incontestato che abbia continuato a lavorare anche durante gli anni del matrimonio (cfr. memoria integrativa ricorrente “la quale già in costanza di matrimonio aveva sempre espletato attività lavorativa
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regolarmente retribuita, attività che senza soluzione di continuità continua a svolgere all'attualità”).
Pertanto, la domanda formulata dalla resistente deve essere rigettata.
Sull'assegno di mantenimento in favore di e SO R_
.
[...]
Il ricorrente ha chiesto di nulla disporsi in favore dei figli come assegno di mantenimento. Il ha affermato che in sede di separazione personale i Pt_1
coniugi si erano accordati per il versamento da parte del in favore di Pt_1 entrambi i figli di un assegno di mantenimento mensile di € 150,00 ciascuno.
Il resistente ha dedotto che attualmente i figli sono economicamente indipendenti, in quanto ha trovato un'occupazione lavorativa, SO
oltre ad aver costituito un nuovo nucleo familiare, e è Persona_2
“entrato nel mondo del lavoro”, svolgendo vari lavori con contratti a tempo determinato.
La resistente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio , perché, benché questo abbia svolto Persona_2 alcuni lavori, attualmente è alla ricerca di un'occupazione. nulla CP_1 ha eccepito e richiesto in merito all'altro figlio, . SO
La coppia ha avuto due figli, , attualmente di anni 32, e SO
, attualmente di anni 27. Persona_2
In tema di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, la giurisprudenza ha chiarito che in base all'art. 337 septies c.c. possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la
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quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n.26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d. “funzione educativa”, dall'altro sul c.d.
“principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto,
“la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del
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figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Pertanto, in base ai principi esposti in precedenza, non deve essere riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore dei figli.
Per quanto riguarda, , di anni 32, è rimasto incontestato tra le SO parti che all'attualità lavori, essendo economicamente indipendente, e abbia contratto matrimonio e costituito un nuovo nucleo familiare (cfr. ricorso
Rubano “che il figlio non convive più con la madre già da SO
anni, ha contratto matrimonio e costituito un nuovo nucleo familiare, e svolge attività lavorativa”).
Pertanto, deve essere revocato l'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore con i patti della separazione.
Per quanto riguarda , di anni 27, è rimasto incontestato Persona_2
tra le parti che lo stesso svolga lavoro con contratti a tempo determinato o lo abbia svolto almeno a partire dal 2022 (cfr. ricorso Rubano “che il figlio
, oggi venticinquenne, convive con la madre in via F. Persona_2
Della Martora ma è entrato da dicembre 2022 nel mondo del lavoro come impiegato presso l'aeroporto Gino Lisa di Foggia e percepisce regolare stipendio”; note in vista dell'udienza presidenziale ricorrente “il figlio 25enne degli ex coniugi è entrato nel mondo del lavoro Persona_3
già da qualche anno, a mero titolo di esempio si consideri che, ultimamente, nel corso del 2022, ha lavorato per 6 mesi presso un mobilificio che ha sede a
Foggia ed Andria”; memorie integrative ricorrente “figlio 25enne della coppia , già inserito in ambito lavorativo da diversi Persona_2 anni”; comparsa conclusionale ricorrente “ulteriore dato di fatto non contestato è quello per il quale il figlio 27enne degli ex coniugi
[...]
è entrato nel mondo del lavoro già da qualche anno e nel Persona_3
corso del 2022, ha lavorato per 6 mesi presso un mobilificio che ha sede a
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Foggia e ad Andria. Dal dicembre 2022 a marzo 2023, inoltre, ha lavorato presso la cooperativa sociale che aveva la manutenzione dell'aeroporto di
Foggia e attualmente svolge attività lavorativa retribuita”; cfr. comparsa di costituzione e risposta “il figlio è stato assunto, tramite Persona_2 una cooperativa sociale, come addetto all'assistenza degli utenti dell'Aeroporto di Foggia, a far data dal 19.12.2022 fino al 31.03.2023, quindi con un contratto a tempo determinato che è scaduto al 31 marzo 2023
e non è stato rinnovato”; memorie ex art. 183 co 6 n. 2 resistente “si oppone all'ammissione della prova testimoniale del figlio Persona_3
in quanto le circostanze articolate vertono su fatti non contestati
[...]
dalla sig.ra la quale non ha mai negato che il figlio avesse lavorato CP_1
per piccoli periodi e part-time”, da segnalare che tra le domande formulate dal ricorrente, vi era quella secondo cui il figlio lavori all'attualità presso la società Cosmopol).
Pertanto, sembra aver raggiunto un'autosufficienza Persona_2
economica o comunque mostrato una certa propensione nel reperire un lavoro, in assenza di contestazione di anche in riferimento a una CP_1
retribuzione bassa percepita dal figlio, che non gli permetterebbe quella autosufficienza economica. A ciò si aggiunga come l'autoresponsabilità del figlio maggiorenne avrebbe in ogni caso reciso il preteso obbligo mantenimentale considerata l'età, 27 anni, raggiunta dal ragazzo, per il quale occorre guardare alla potenzialità lavorativa, nel caso di specie comprovatamente sussistente.
Inoltre, più volte la Cassazione ha affermato che l'obbligo di mantenimento del figlio da parte di un genitore cessi quando il figlio sia entrato nel mondo del lavoro, svolgendo attività lavorativa anche con contratti a tempo determinato, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente (cfr. 6509/2017 così massimata “il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia
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iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché
l'eventuale perditadell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”; vedi anche Cass. civ. 1761/2008; Cass. civ. 26259/2005; vedi anche Cass. civ.
40282/2021 “in tema di contributo del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestato in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo delle capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idoneo a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del lavoro o della ridotta misura della retribuzione”).
Per tali motivi, la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del figlio deve essere Persona_2
rigettata.
Sulla domanda di accertamento della corresponsione della somma di €
55.000,00 relativa alla quota del 50% dell'immobile di viale Ofanto
n.333/H.
Il ricorrente ha chiesto di accertare di aver interamente corrisposto a CP_1 la somma di € 55.000,00, relativa alla quota del 50% dell'immobile di
[...]
viale Ofanto n.333/H.
La domanda del ricorrente di accertare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dall'accordo di separazione è inammissibile.
Per quanto riguarda i patti di separazione omologati dal Tribunale, si può affermare che secondo il costante orientamento della nostra Cassazione, “la
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separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento di figli,
l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata” (Cass. civ. Sez 1, sent.
n.16909/2015, vedi anche Cass. Civ. Sz. I, ord. 15169/2022, Cass. Civ. Sez. I,
Ord. n.24687/2022; vedi anche in parte motivazionale Cass. civ. Sez. Unite
n.21761/2021), ne consegue, pertanto, che il Tribunale nel giudizio di divorzio può prendere in considerazione quelle clausole che hanno causa nella separazione personale (quindi, “il contenuto essenziale”), ma non anche i patti autonomi, regolati dagli art. 1372 ss cc. e tutelati con un diverso rito rispetto a quello del divorzio/separazione.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n.
11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito della controversia, che ha visto la soccombenza della resistente sulla domanda di assegno divorzile e di riconoscimento in favore del figlio di un assegno di mantenimento, e l'inammissibilità della domanda di accertamento formulata dal ricorrente, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
FOGGIA (FG) in data 25/10/1990 tra nato Parte_1
a FOGGIA in data 10/09/1964, e , nata a [...] CP_1
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in data 04/05/1960 e registrato presso il COMUNE DI FOGGIA (atto n.848, parte II, Serie A, anno 1990);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Foggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente di assegno divorzile, così come da parte motiva;
4. rigetta la domanda formulata da di riconoscimento di un CP_1
assegno di mantenimento in favore di , Persona_3
così come da parte motiva;
5. dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'esatta esecuzione del contratto, così come da parte motiva;
6. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 03 giugno 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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