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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7903 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Renate, Via Gramsci n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Maggioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Carate Brianza (MB), Via Mascherpa n. 14, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iengo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via
Canova n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.03.1973, codice fiscale e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
29.05.1970, codice;
CodiceFiscale_3
• ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE Per_ 1) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) Il Sig. provvederà a versare a partire dal mese di novembre 2024 alla IG.ra , Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di Euro 600,00 mensile da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, omnicomprensiva di ogni spesa anche straordinaria della minore nonchè di un contributo alla locazione;
Per_ 3) Il IG. si impegna, sin da ora, nel caso dovesse nel prossimo futuro frequentare Parte_2 corsi/facoltà universitarie a verserà il 50% della retta/iscrizione universitaria ed il 50% delle spese per l'acquisto dei libri/materiale in preparazione degli esami medesimi;
4) La casa coniugale sita in Renate (MB), Via Gramsci n. 5, viene assegnata con tutti gli arredi, pertinenze e quant'altro alla IGnora quale genitore collocatario della figlia che provvederà Pt_1 dal mese di novembre 2024 a corrispondere direttamente il pagamento dell'affitto, spese, utenze e quanto necessario;
5) Piano delle frequentazioni padre/ figlia:
Il IG. tenuto conto dell'attuale domicilio dello stesso particolarmente distante dalla casa Parte_2 Per_ familiare, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e agli impegni lavorativi dei genitori, da comunicarsi con un anticipo di almeno di 48 ore;
a) Periodo natalizio, pasquale e vacanze estive
I coniugi stabiliranno, di anno in anno, concordemente tra loro, le relative regolamentazioni compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia e agli impegni lavorativi degli stessi, da comunicarsi con congruo anticipo ed in ogni caso almeno venti giorni prima dei suddetti periodi natalizi, pasquali e di vacanze estive.
6) I coniugi si dichiarano, allo stato attuale, entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, gli stessi rinunciano reciprocamente a somme a titolo di contributo al rispettivo mantenimento;
7) L'assegno unico verrà percepito dalla IGnora al 100% quale genitore collocatario a Pt_1 partire dal mese di novembre 2024;
8) I coniugi si concedono reciproco permesso per l'espatrio, anche accompagnati dalla figlia minore, la quale, in ottemperanza alle normative vigenti sarà munita di autonomo passaporto, nonché assenso al rinnovo e rilascio di ogni documento necessario a tal fine.
9) I coniugi danno atto di avere già regolamentato i loro rapporti patrimoniali anche conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni;
10) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 29.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio con rito civile in
Vidigulfo (PV) il 25 marzo 2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Vidigulfo, anno 2017, n. 2, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vidigulfo (PV), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 19 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7903 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Renate, Via Gramsci n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Maggioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Carate Brianza (MB), Via Mascherpa n. 14, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iengo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via
Canova n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.03.1973, codice fiscale e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
29.05.1970, codice;
CodiceFiscale_3
• ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE Per_ 1) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) Il Sig. provvederà a versare a partire dal mese di novembre 2024 alla IG.ra , Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di Euro 600,00 mensile da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, omnicomprensiva di ogni spesa anche straordinaria della minore nonchè di un contributo alla locazione;
Per_ 3) Il IG. si impegna, sin da ora, nel caso dovesse nel prossimo futuro frequentare Parte_2 corsi/facoltà universitarie a verserà il 50% della retta/iscrizione universitaria ed il 50% delle spese per l'acquisto dei libri/materiale in preparazione degli esami medesimi;
4) La casa coniugale sita in Renate (MB), Via Gramsci n. 5, viene assegnata con tutti gli arredi, pertinenze e quant'altro alla IGnora quale genitore collocatario della figlia che provvederà Pt_1 dal mese di novembre 2024 a corrispondere direttamente il pagamento dell'affitto, spese, utenze e quanto necessario;
5) Piano delle frequentazioni padre/ figlia:
Il IG. tenuto conto dell'attuale domicilio dello stesso particolarmente distante dalla casa Parte_2 Per_ familiare, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e agli impegni lavorativi dei genitori, da comunicarsi con un anticipo di almeno di 48 ore;
a) Periodo natalizio, pasquale e vacanze estive
I coniugi stabiliranno, di anno in anno, concordemente tra loro, le relative regolamentazioni compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia e agli impegni lavorativi degli stessi, da comunicarsi con congruo anticipo ed in ogni caso almeno venti giorni prima dei suddetti periodi natalizi, pasquali e di vacanze estive.
6) I coniugi si dichiarano, allo stato attuale, entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, gli stessi rinunciano reciprocamente a somme a titolo di contributo al rispettivo mantenimento;
7) L'assegno unico verrà percepito dalla IGnora al 100% quale genitore collocatario a Pt_1 partire dal mese di novembre 2024;
8) I coniugi si concedono reciproco permesso per l'espatrio, anche accompagnati dalla figlia minore, la quale, in ottemperanza alle normative vigenti sarà munita di autonomo passaporto, nonché assenso al rinnovo e rilascio di ogni documento necessario a tal fine.
9) I coniugi danno atto di avere già regolamentato i loro rapporti patrimoniali anche conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni;
10) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 29.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio con rito civile in
Vidigulfo (PV) il 25 marzo 2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Vidigulfo, anno 2017, n. 2, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vidigulfo (PV), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 19 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi