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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1126/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LOLLI DEBORA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE Contro
in proprio e quale genitori dei figli minori Controparte_1 Controparte_2 R_ e con il patrocinio dell'avv. GARCEA GABRIELE e dell'avv. GRAZIOSI Persona_2 ANNA ( ) C.F._1
APPELLATO
Avverso la sentenza 331 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ribadita ogni altra eccezione e deduzione,
- nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, Giudice Dott.ssa Alessia Vicini, n. 331/2023, del 09 maggio 2023, pubblicata il 11 maggio 2023, emessa nel procedimento R.g.n. 2362/2020, comunicata a mezzo pec in data 11 maggio 2023 e notificata alla scrivente a mezzo pec in data 31 maggio 2023, Per_ rideterminare e riquantificare le voci di danno non patrimoniale e patrimoniale da riconoscersi a , ai genitori, ed eventualmente al fratello sulla base dei principi logico-giuridici e giurisprudenziali espressi in narrativa, e dunque Per_2 nel seguente modo: Per_
- Riconoscimento a del solo danno biologico pari ad Euro 694.907,00 (calcolato su un danno preesistente del 30%), ovvero Euro 729.316,00 (calcolato su un danno preesistente del 25%), o, in subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
pagina 1 di 10 - Esclusione della personalizzazione del danno biologico differenziale-incrementativo o, in subordine, riconoscimento della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
- Esclusione del danno morale o, in subordine, riconoscimento del danno morale nella misura di € 352,624,00, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 373.193,00, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o, in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
- Esclusione del danno da perdita della capacità lavorativa o, in subordine, riconoscimento della stessa nella misura di € 443.085,68, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 474.734,66, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o, in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
Per_
- Esclusione del danno riflesso in favore del fratello di o, in subordine, riconoscimento del danno riflesso nella misura di € 56.000,00, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 60.000,00, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
Per_
- riconoscimento del danno riflesso al padre di , nella misura di € 156.800,00, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 168.000,00, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
Per_
- riconoscimento del danno riflesso alla madre di , nella misura di € 103.600,00, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 111.000,00, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
- esclusione del danno patrimoniale di complessivi € 129.183.19, a seguito della compensatio lucri cum damno o, in subordine, riconoscimento del danno patrimoniale nella misura che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di legge di ulteriormente dedurre e produrre.
Gli appellati hanno concluso come segue: Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, riproposte tutte le domande ed eccezioni ex art. 346 c.p.c.:
- Nel merito: rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui ai motivi e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con il favore delle spese del grado.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 Controparte_2
e nel 2020 convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna l' R_ Persona_2 [...] deducendo la responsabilità dell'ente per errori commessi dai sanitari Parte_1 nell'assistenza prestata a dalla gravidanza gemellare al parto, oltre ad errori commessi Controparte_2 nella cura della neonata nella fase successiva al parto. Persona_3
Esposero che accortasi della gravidanza nel gennaio 2016, si era affidata alla Controparte_2 assistenza ginecologica della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Faenza presso cui aveva svolto regolari controlli clinici ed ecografici, durante la gravidanza, rivelatasi gemellare;
in occasione del controllo del 4.10.2016 le era stato riferito che il tracciato di uno dei due feti non era rassicurante, motivo per cui era stata immediatamente ricoverata e sottoposta a cesareo d'urgenza il giorno successivo.
Il gemello era nato sano, mentre la gemella manifestava grave stress respiratorio e Per_2 R_ dismaturità, cosicchè veniva trasferita presso l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Ravenna da cui veniva dimessa il 31.10.2006.
Acquisito un parere medico-legale erano emersi gravi profili di inadempimento dei sanitari, nel monitoraggio della gravidanza, e nella gestione della fase prenatale così come dell'assistenza post- natale, che avevano cagionato alla minore un danno biologico permanente del 100%, con ogni conseguenza anche sul piano lavorativo, e sul piano degli effetti riflessi nella vita dei familiari;
gli attori chiedevano quindi il risarcimento dei danni tutti patiti.
Si costituì in giudizio l contestando sia la responsabilità dei sanitari Parte_1 intervenuti che la quantificazione dei danni prospettati da parti attrici.
La causa istruita con documenti e l'espletamento di CTU è stata definita dal Tribunale di Ravenna con pagina 2 di 10 sentenza del 9 maggio 2023 che ha accolto la domanda, accertando la responsabilità della
[...] e riconoscendo a un danno non patrimoniale di € 1.276.303,00 e un Parte_1 Persona_3 danno da perdita della capacità lavorativa di euro di € 648.544,62.
Inoltre, ha liquidato ai congiunti di (padre, madre e fratello) a titolo di danno non patrimoniale R_ riflesso iure proprio liquidato alla attualità euro 280.000 per ciascun genitore, ed euro 130.000 per il fratello ltre ad euro 100.000 quale danno per spese mediche future. Infine, ha liquidato a titolo Per_2 di danno patrimoniale emergente euro 17.602,05 per spese sanitarie sostenute, ed euro 11.581,14 per spese di modifiche dell'autovettura per permettere il trasporto di , oltre rivalutazione ed interessi, R_
Avverso la sentenza, notificata il 31 maggio 2023, l' ha proposto tempestivo appello, Pt_1 deducendo cinque motivi di impugnazione;
si sono costituiti gli attori, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza;
la Corte, preso atto che la aveva nel frattempo corrisposto le Pt_1 somme non contestate, ha accordato all'appellante la sospensiva richiesta, quindi la causa, senza ulteriore istruttoria è stata rinviata alla udienza del 15 aprile 2025, per la decisione.
*
Con il primo motivo l appellante contesta il capo della sentenza in cui Giudice assume, come Pt_1 percentuale di danno preesistente da considerare per il 25%, anzichè il 30%, o la media Persona_3 tra i due (72,5%): osserva che il CTU ha approssimativamente determinato una forbice di minorazione preesistente ed inevitabile tra il 25 e il 30%, laddove avrebbe dovuto stabilire una percentuale determinata e non una forbice, onde evitare di lasciare spazio a una eccessiva discrezionalità nella decisione, visto che una differenza del 5% nel caso di specie comporta differenze liquidatorie assai ingenti;
assume che comunque il Giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare la propria scelta di prendere quale dato per determinare il danno preesistente di (non imputabile ad il 25% R_ Pt_2 anziché il 30%, o la media tra i due (72,5%), scelta quest'ultima che sarebbe stata certamente più coerente.
Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno ad esporre: contrariamente a quanto sostiene la azienda appellante non è censurabile l'operato del Ctu, che molto correttamente, dopo avere chiarito alla luce dell'arte medica la problematicità del caso, e la difficoltà di sceverare, (svolgendo un giudizio controfattuale e quindi per sua natura ipotetico) le conseguenze inevitabili del difetto di accrescimento uterino rispetto a quelle ascrivibili alla responsabilità dei sanitari, ha indicato il danno differenziale con una modesta forbice di incertezza, più che legittima e giustificata nel contesto.
Spetta d'altro canto al giudice, per regola generale e indefettibile, di avvalersi criticamente del parere espresso dall'ausiliario, integrandone le valutazioni con il proprio motivato giudizio, che tenga conto del complessivo contraddittorio tecnico svoltosi tra i consulenti, e faccia doverosa applicazione dei criteri che regolano la raccolta ed utilizzazione della prova, nel processo civile.
Nel caso in esame il Tribunale ha mancato di motivare la scelta fatta, di adottare come valore del danno biologico preesistente la percentuale più bassa della forbice individuata dal Ctu, così estendendo nel suo valore massimo il danno differenziale ascrivibile ai sanitari.
Ad avviso della Corte, questa decisione non è condivisibile: approfondendo la lettura delle considerazioni medico legale della vicenda, si richiama la relazione del Ctu, (in particolare alle pagg.47 ss, e nella parte finale in cui risponde alle critiche dei Ctp), dove osserva che pur a fronte dei numerosi controlli, anche cardiotocografici, effettuati, solo alla data del 19.9.2016 (settimana n.34 + 6 gg della gravidanza) sarebbe stato possibile rilevare il difetto di accrescimento del feto, concludendo con logica coerente e condivisibile, che una diversa condotta dei sanitari non avrebbe potuto evitare il problema della ridotta crescita fetale verificatasi fino a quel momento, non correggibile e foriera di inevitabili conseguenze sul feto in utero, secondo concorde letteratura scientifica, soprattutto nel caso di gravidanza gemellare. Il Ctu ha ribadito che la valutazione dei tracciati CTG nelle gemellari è pagina 3 di 10 importante per verificare il benessere dei feti, e che nel caso de quo non mostrava segni d'allerta, osservazione che non è stata contraddetta nemmeno dai consulenti di parte attrice. Dunque, occorre prendere atto che il periodo “grigio” in cui il problema di difetto di accrescimento della piccola non era rilevabile (nel parto gemellare tale difetto si verifica di norma dalla settimana n.28) nel caso di specie è stato assai protratto, per quasi sette settimane, il che rende assolutamente condivisibile e fa stimare prudenziale la valutazione del danno preesistente ed inevitabile operata dal Ctu.
In tale contesto, tenendo conto dei principi che regolano l'onere della prova, e gravano chi agisce con una domanda risarcitoria di dimostrare il nesso causale tra la condotta del responsabile e il danno, è più corretto adottare la stima del danno preesistente nella sua misura maggiore, e quindi nel 30 %, con conseguente riduzione al 70 % della percentuale di danno ascrivibile a responsabilità sanitaria.
Con il secondo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza nella parte in cui riconosce a : R_ 1) la personalizzazione massima del danno biologico, ancorchè gli attori non abbiano né provato né allegato circostanze "specifiche od eccezionali” tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; 2) il danno morale, pregiudizio del tutto autonomo rispetto al danno biologico in quanto integrato da uno stato di sofferenza che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali, e secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte non può ritenersi in re ipsa ma deve essere provato dal danneggiato, mediante allegazione dei fatti costitutivi del medesimo, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli, e descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione.
Ora, la critica va accolta, per quanto attiene alla personalizzazione, che nella fattispecie non pare avere spazio, come risulta dimostrato dalla motivazione sul punto espressa in sentenza, erronea perché fondata solo sulla gravità delle lesioni. La personalizzazione del danno biologico, infatti, non trova ragion d'essere nella “gravità delle lesioni” (che invece giustifica il riconoscimento della lesione della salute nella sua massima estensione oggettiva, in termini percentuali), ma al contrario corrisponde ad una logica diversa, svolgendo la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima in concreto, precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, subisce e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata.
L'incremento a titolo di "personalizzazione" si giustifica infatti solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito per quel soggetto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute (Cass. 18988/19, 27482/18), che sono risarcite dalla liquidazione del punto tabellare. Alla personalizzazione si procede dunque solo a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante, e questo purché si tratti di attività proprie del singolo individuo, e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
La liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime invero, tramite la applicazione del valore percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
il riconoscimento della invalidità al 100 % presuppone che ogni attività della vita sia preclusa;
il risarcimento riconosciuto secondo le tabelle è commisurato a tale preclusione, e accordare la personalizzazione costituirebbe una duplicazione del risarcimento.
Nella fattispecie la lesione della salute è stata stimata nella percentuale massima, del 100 %, proprio perché esclude ogni margine di capacità ed autonomia, e il risarcimento del danno nella sua componente biologica, estesa al profilo dinamico relazionale, è già commisurato alla preclusione pagina 4 di 10 totale, mancando di conseguenza uno spazio per incrementarlo ulteriormente.
E' vero che in questa logica si tende ad escludere la personalizzazione, proprio in presenza dei danni più gravi, per accordarla a fronte di lesioni della salute modeste, o addirittura minime, e tuttavia questo non costituisce una disparità di trattamento, ma al contrario consente di risarcire più adeguatamente danni che secondo la liquidazione commisurata a punto potrebbero essere ritenuti poco significativi, ed invece diventano gravi, per la peculiarità delle vite e delle persone che li patiscono.
L'appello è invece infondato, nella parte in cui contesta il riconoscimento del danno morale.
E' vero che il danno morale è una componente autonoma del danno non patrimoniale, rappresentata dalla “normale” conseguenza – in termini di sofferenza soggettiva - della lesione patita;
il danno morale, proprio perché costituito dalla sofferenza esclusivamente interiore, non è passibile di accertamento medico legale e, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, per assicurare l'integralità del risarcimento, avendo riguardo a tutti gli aspetti non patrimoniali e areddituali su cui incide l'illecito, senza incorrere in duplicazioni risarcitorie.
Nella fattispecie il danno morale è stato dedotto fin dalla domanda di primo grado, laddove gli attori, dopo avere esposto la condizione della ragazzina (che patisce una compromissione gravissima a livello motorio e dal punto di vista linguistico, soffre dell'assenza totale di controllo sfinterico ed è in terapia per le crisi epilettiche) ne descrivono anche la sofferenza soggettiva, per la condizione di non autosufficienza e di impossibilità di svolgere in autonomia qualsiasi attività della vita quotidiana, che secondo ogni verosimiglianza, conduce anche a stati di animo negativi, come la paura, la disperazione, il dolore, e la vergogna, elementi che proprio le difficoltà di espressione di rendono ardui da R_ dimostrare positivamente e direttamente.
Circa la prova e liquidazione del danno giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità a più riprese ha confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale, che le Tabelle prevedono, attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che ciò comprometta o escluda la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (vedi Cass. 20661 del 2024, 25164 del 2020, tra le altre).
A questa prima considerazione, da cui già discende che la incidenza del danno morale è tendenzialmente proporzionale alla incidenza del danno biologico, si accompagna, in complessiva coerenza, l'affermazione, rilevante sotto il profilo probatorio, secondo cui le conseguenze astrattamente prevedibili sul piano della sofferenza interiore possono ritenersi normalmente e presuntivamente assorbite, salva rigorosa prova contraria, nella liquidazione del danno biologico di lieve entità; al contrario in presenza di una invalidità gravissima, e di una anomalia della vita drammatica e radicale come quella che connota la esistenza di , secondo la generalità dei casi e quindi presuntivamente R_ va riconosciuto un corredo di sofferenza interiore, da risarcire in via autonoma (vedi tra le altre Cass.6444 del 2023).
Nella fattispecie la gravità del caso, e le condizioni descritte dalla madre e riportate a pag 38 della relazione ossia che riesce a usare il touchscreen, ha contatto visivo, si esprime con “si/no, R_ nonna/nanna”, apre la bocca se ha sete o fame, e, quando ha dolore, piange e si dispera, dimostrano che è cosciente, il che complessivamente comporta, con ragionamento di carattere indiziario e R_ presuntivo, l'accertamento del danno anche nella sua componente di sofferenza morale, con la conseguente liquidazione, nella misura massima.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione sotto tre profili, laddove affronta il tema del danno da perdita della capacità lavorativa, riconoscendo e liquidando a , a tale titolo, l'importo di R_ euro 648.544,62, ipotizzando un ingresso nel mondo del lavoro a 25 anni (senza peraltro motivare le ragioni di tale valutazione). pagina 5 di 10 Deduce che il Tribunale: 1) ha omesso di considerare la CTU, secondo cui in ogni caso vi sarebbero state delle difficoltà sulla capacità lavorativa generica, anche se non stimabili. Per tale ragione, non potendosi sapere in che modo il danno preesistente del 25-30% avrebbe inciso sulla capacità lavorativa della piccola , per coerenza tale voce di danno non avrebbe dovuto proprio essere liquidata;
2) ha R_ omesso di applicare il coefficiente di minorazione correlato alla anticipazione del pagamento;
infatti, pur avendo lo stesso giudice riconosciuto l'insegnamento della Suprema Corte per cui dopo avere quantificato i redditi perduti (moltiplicando il reddito annuo presumibile, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla età in cui il danneggiato avrebbe iniziato, verosimilmente, a lavorare), occorre moltiplicare il risultato ottenuto per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio dell'attività lavorativa (Cass. 31235/2018; Cass. 28988/2020), ha dimenticato di farlo in concreto;
3) ha omesso infine di detrarre la percentuale di danno preesistente del 25-30% dalla suddetta somma di € 632.979,55.
Il motivo seppure coglie alcuni aspetti su cui la motivazione del primo giudice presenta una eccessiva sinteticità, è complessivamente infondato, perché la liquidazione del danno appare congrua, cosicchè la decisione operata sul punto va confermata.
La liquidazione del danno da mancato guadagno riguarda un danno futuro, e presuppone un ragionamento ipotetico, e controfattuale, circa i redditi futuri che il danneggiato avrebbe potuto trarre dalla sua attività, in difetto della menomazione ascrivibile a responsabilità sanitaria.
L'appellante non contesta né il parametro dell'età di 25 anni come ipotetico ingresso nel mondo del lavoro, né l'utilizzo del triplo della pensione sociale quale criterio di calcolo presuntivo del reddito, né ancora il coefficiente di capitalizzazione utilizzato, limitandosi a contestare la mancata applicazione del coefficiente di minorazione, per il fatto che il danno avrebbe iniziato a prodursi solo quando R_ raggiungerà 25 anni, con uno “scarto” di circa 15.000 euro.
Ora, lo scarto di valore indicato è assai modesto, viste le somme in gioco, ed effettivamente, come osserva la difesa degli appellati, può ritenersi compensato dal fatto che il Tribunale ha utilizzato tabelle relative ai coefficienti di capitalizzazione ormai risalenti a oltre trent'anni, e che le più recenti tabelle pubblicate dal Tribunale di Milano prevedono una serie di coefficienti di capitalizzazione, aggiornati ai più recenti dati ISTAT relativi a vita lavorativa e vita fisica, che comporterebbero la liquidazione di una somma assai superiore.
Quanto, poi, alla contestazione (sottesa alle critiche esposte ai punti 1) e 3) del precedente paragrafo), relativa alla mancata considerazione degli effetti che la invalidità preesistente avrebbe comunque avuto sulla capacità di lavoro e sui redditi futuri ipotizzabili, si osserva che a fronte di una invalidità seria ed eccedente la micropermanente, ma comunque contenuta nella misura del 30 % avrebbe potuto, in R_ linea astratta, svolgere un'attività lavorativa. Lo stesso Ctu non si è espresso in modo concludente, pur affermando che anche in caso di ridotta invalidità avrebbe incontrato delle difficoltà, il che è R_ indubbio. Certo è che non sappiamo se il 30 % di preesistenza ineliminabile avrebbe comportato, ad esempio, difficoltà di movimento, o invece pregiudicato le facoltà cognitive, sensoriali, o altro, e nulla, in questa situazione, può essere detto, circa la compromissione della capacità di lavoro che R_ avrebbe patito ove non fosse intervenuto l'aggravamento della invalidità da responsabilità sanitaria.
In tale condizione, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, seguendo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, il danno da perdita di capacità lavorativa deve ritenersi integralmente risarcibile, non essendo dimostrata una preesistente perdita di capacità lavorativa, e quindi la natura “differenziale” del danno patrimoniale da mancato guadagno accertato: seppure, infatti, la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella astratta idoneità a svolgere un lavoro, può costituire oltre che un danno biologico anche un danno patrimoniale, la sussistenza di quest'ultimo va accertata caso per caso dal giudice di merito, perché il grado di invalidità personale non si riflette pagina 6 di 10 automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza. Per questo nulla potendosi affermare con esattezza circa le attitudini lavorative che avrebbe avuto, se portatrice del 30 % di invalidità, R_ (anche considerate le sue condizioni personali e familiari, e il percorso formativo che avrebbe potuto svolgere), non può ritenersi complessivamente dimostrato che gli esiti invalidanti più ridotti avrebbero impedito lo svolgimento di un lavoro retribuito adeguatamente, e il danno da mancato guadagno va confermato nella sua liquidazione.
Con il quarto motivo l'appellante impugna la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale sia laddove riconosce al fratello di , il danno riflesso, liquidando a suo favore la somma R_ Per_2 di Euro 130.000,00 senza alcuna più specifica motivazione, nonostante l'orientamento della Suprema Corte (vedi n. 9048 del 12 aprile 2018) escluda, per i fratelli nati successivamente all'evento dannoso la sussistenza del danno, per difetto di causalità sia materiale che giuridica;
sia nella parte in cui liquida il danno riflesso ai genitori di in euro 280.000 per ciascuno, utilizzando le Tabelle del Tribunale di R_ Milano 2021, anziché il sistema a punti, senza una adeguata motivazione, e senza tenere conto del rapporto di convivenza che la piccola ha solo con il padre. R_
Il quarto motivo di appello, è astrattamente condivisibile, laddove sottopone a critica il criterio di liquidazione utilizzato dal primo giudice, e la mancata considerazione del grado di invalidità preesistente, ma è in concreto infondato, a fronte della decisione assunta, che non eccede nella valutazione del danno, per i genitori;
è marginalmente fondato, per il fratello.
Non è contestato, e va comunque riaffermato, come premessa della liquidazione del danno, che anche i prossimi congiunti della vittima di lesioni personali gravemente invalidanti possono patire un danno riflesso, originato dal fatto dannoso (Cass., S.U. n. 9556/2002; conformi Cass. n. 8827/2003, 28220 del 2019, tra le altre).
Tale danno, tuttavia, proprio perché indiretto, non si può riconoscere in tutti i casi in cui il congiunto abbia subito un danno alla salute, ma al contrario presuppone che le lesioni patite dalla vittima primaria siano gravi (secondo Cass. S.U. 9556 del 2002, almeno del grado del 50 %) e può essere dimostrato, provando l'oggettivo stravolgimento delle abitudini di vita, ovvero la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto, anche tramite prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato» (Cass. n. 17058/2017; cfr. anche 2788/2019, 11212/2019, 1640 del 2020). Ciò premesso, nella fattispecie non è in discussione che il danno patito dalla vittima primaria, come cristallizzatosi, sia grave, tanto da cagionare effetti riflessi.
Quanto alla critica rivolta al riconoscimento del danno in favore del fratello gemello, la stessa è infondata: la sentenza della Suprema Corte richiamata non è pertinente, perché si pronunciava in una fattispecie in cui i due fratelli che chiedevano il risarcimento del danno erano venuti al mondo rispettivamente dopo un anno e dopo sei anni dalla nascita del piccolo malato;
la Corte ritenne quindi che non vi fosse causalità materiale perché la scelta dei genitori di dare la vita ad altri figli, atto umano consapevole e volontario, aveva interrotto il nesso causale rispetto alla vicenda sanitaria pregressa, fonte di responsabilità, e il disagio e il dolore dai fratelli nati dopo. La Corte escluse anche il rapporto di causalità giuridica, osservando che le Sezioni Unite, chiamate a comporre i contrasti circa l'interpretazione dell'art. 1223 c.c., e sul modo di intendere il concetto di “danni immediati e diretti”, hanno stabilito che: danni “da rimbalzo” sono quelli che: 1) costituiscono una “conseguenza indefettibile” dell'illecito; 2) attingono in modo immediato persone diverse dalla vittima primaria dall'illecito; 3) attingono persone collegate da un “legame significativo” già esistente con il soggetto danneggiato in via primaria (vedi S.U. 9556 del 2002).
Nel nostro caso l'applicazione dei principi richiamati porta a confermare sia la legittimazione di già nato, seppure per pochi minuti, e quindi giuridicamente capace, al momento della nascita Per_2 pagina 7 di 10 di , sia la sussistenza del danno, in presenza di un legame addirittura gemellare, e quindi per sua R_ natura specialmente significativo, che è contrassegnato costantemente da una condizione di vita sofferente. Non pare irrilevante, d'altro canto, osservare che il legame affettivo sussiste, ed è forte, come comprovato dalle dichiarazioni della madre di cui riferisce il Ctu, (vedi pag.38 ss) secondo cui sempre premuroso con la sorella. Per_2
Tutti i componenti del nucleo familiare primario che chiedono il risarcimento sono stati quindi coinvolti dalla gravissima menomazione della salute della piccola , che richiede una attenzione e R_ dedizione del tutto speciale: i genitori, e il fratello gemello nato pochi minuti prima hanno visto cambiare radicalmente la propria vita, per la necessità di accudimento continuo di , e per la R_ continua condivisione dei limiti, e non vi è dubbio che questo costituisca una lesione del rapporto parentale, come ordinariamente vissuto ed inteso.
Né può comportare una “sottrazione” di risarcimento la circostanza che il danno biologico ascrivibile a responsabilità medica abbia carattere differenziale: mancano infatti i presupposti per ritenere che il danno preesistente avrebbe attinto la soglie di risarcibilità del danno riflesso, e l'unico dato acquisito ed apprezzabile è l'attuale stato di salute di , e le conseguenze che da questo stato derivano. R_
Vero è che a seguito dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza 10579 del 2021, che ha sottolineato l'esigenza equitativa di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita parentale va preferibilmente condotta seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, (tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza), nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, una liquidazione differente ed autonoma.
Proprio in seguito alla decisione richiamata il Tribunale di Milano si è adeguato, elaborando una tabella specifica nel 2022, che stabilisce il valore del singolo punto in euro 3365 nel rapporto tra genitori e figli, in euro 1461 nel rapporto tra fratelli, e prevede la assegnazione di punteggi fissi, per circostanze oggettive, e di un punteggio finale variabile, che tenga conto della qualità ed intensità del rapporto tra la vittima primaria e il congiunto da risarcire.
Quindi la Corte, per verificare la congruità della liquidazione operata dal primo giudice, riformula il conteggio secondo le tabelle a punto, e in primo luogo, in ragione delle circostanze del tutto peculiari del caso, assume, per tutti i congiunti, quanto all'unico valore variabile, il punteggio intermedio di 20, ossia due terzi del massimo, in considerazione del fatto che, per un aspetto, il rapporto con non è R_ stato reciso, ma conservato, il che non consente di applicare il valore risarcitorio massimo, per altro aspetto le forme del rapporto conservato sono così prosciugate, ed esigenti, da determinare un reale sconvolgimento della vita, il che non consente di ridurre il risarcimento oltre tale limite.
Dunque paiono plausibili i seguenti risultati: per la madre: 28 (età vittima primaria) + 24 (età vittima secondaria) + 12 (esistenza altri 2 congiunti nel nucleo familiare) + 20 = 84 punti x 3.365 ovvero euro 282.660 per il padre: 28 (età vittima primaria) + 22 (età vittima secondaria) + 12 (esistenza altri 2 congiunti nel nucleo familiare) + 16 (convivenza) + 20 = 98 punti, ovvero euro 329.700 fratello 20 (età vittima primaria) + 20 (età vittima secondaria) + 12 (esistenza altri 2 congiunti Per_2 nel nucleo familiare) + 20 = 72 punti, ovvero 105.192 euro
Conclusivamente, non vi è ragione di riformare la prima decisione, riducendo il risarcimento secondo pagina 8 di 10 le attese della azienda appellante, per quanto attiene al danno riconosciuto ai genitori, mentre la condanna va lievemente ridotta, per il fratello.
Con il quinto motivo si deduce la erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di primo grado in sentenza ha riconosciuto il risarcimento delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU nella misura di Euro 17.602,05 oltre Euro 11.581,14 per le modifiche autovettura, e ha liquidato in via equitativa l'importo di Euro 100.000,00 quale somma per le spese mediche future ipotizzando l'importo di Euro 2.000,00 annui.
In particolare l'appellante contesta il riconoscimento delle spese mediche, sostenendo che non vi sono prove adeguate, anche perché, come già eccepito in primo grado, tutte o molte delle spese comprese nella richiesta risarcitoria degli attori sono rimborsabili o, quanto meno, oggetto di detrazione e/o deduzione in sede di denuncia dei redditi, ovvero potevano essere o potranno essere concesse dal Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto: 1) calcolare le spese future risarcibili partendo dalla somma di Euro 1.500,00 annui (ritenuto congrua dal CTU), liquidando, in relazione alla età di (di 17 anni), l'importo di 1.500,00 x 38 = 57.000,00 (su un'aspettativa di R_ vita pari a anni 55) ovvero 1.500 x 43 = 64.500,00 (su un'aspettativa di vita di anni 60); 2) Applicare la compensatio lucri cum danno,detraendo le indennità di accompagnamento percepite e percipiende.
Ora, la critica è solo parzialmente fondata: il Ctu ha esaminato la documentazione prodotta, in particolare fatture per prestazioni di rieducazione neuromotoria e fisioterapica su Persona_3 ritenendole congrue e giustificate, rispetto alla sua condizione;
quindi, ha ridotto di ¼ le spese risarcibili, in ragione del fatto che comunque una parte delle spese sarebbero state necessarie anche per affrontare la minore invalidità preesistente, limitando il risarcimento alla somma residua di complessivi
€ 17.602,05. Ha infine stimato le spese future prevedibili e risarcibili per gli anni a venire in €.1.500,00 all'anno, ritenendo ragionevole che le spese nella misura sin qui affrontata perdurino anche in futuro.
Dunque, è solo parzialmente fondata la critica portata dall'appellante: le spese sono infatti provate, e vanno riconosciute, sia per il passato che per il futuro;
la eccezione svolta invocando la deducibilità o detraibilità fiscale va respinta in quanto solo genericamente allegata;
l'ammontare riconosciuto è tuttavia erroneo, laddove non recepisce la necessità di tenere conto del carattere differenziale delle invalidità, e della speranza di vita ridotta, a cui va effettivamente commisurato il danno patrimoniale futuro. La liquidazione va pertanto operata nuovamente, calcolando euro 1.500,00 annui per un numero di 43 anni futuri che in relazione alla età di (di 17 anni), e alla aspettativa di vita preconizzata dal R_ Ctu diviene di € 64.500,00.
Non è fondato invece l'appello nella parte in cui lamenta la mancata applicazione della “compensatio”, tra la voce di danno costituita dalle spese mediche future e la prestazione assistenziale che è stata erogata dalla nascita, costituita dalla indennità di accompagnamento.
La compensatio lucri cum damno è un istituto volto a realizzare il principio del risarcimento del danno effettivo, secondo cui occorre tenere conto che alla vittima di un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione, come effettivamente verificatosi, cosicchè per determinarlo occorre tenere conto anche dei vantaggi riconosciuti al danneggiato in conseguenza del fatto illecito, tra cui assumono speciali rilevanza le prestazioni assistenziali.
Le prestazioni del terzo però incidono sul danno, riducendolo, solo in quanto siano erogate in funzione di risarcimento dello specifico pregiudizio subito dal danneggiato: la prospettiva è quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria, e nella fattispecie questo collegamento non sussiste, perché le spese mediche future previste riguardano trattamenti fisioterapici o rieducativi, e nulla hanno chiesto i genitori per le spese di assistenza alla persona nelle quotidiane necessità di igiene, alimentazione, spostamento, a cui invece contribuisce la pagina 9 di 10 indennità di accompagnamento.
***
A seguito dell'accoglimento del primo motivo, e, parzialmente, del secondo, si ripercorre la liquidazione del danno, utilizzando le medesime tabelle milanesi adottate dal giudice di primo grado: a va conservata la liquidazione del danno non patrimoniale, nella duplice componente (biologica e R_ morale), senza tuttavia personalizzazione, e tenendo conto della sua natura differenziale rispetto alla preesistenza del 30 %, così pervenendo alla liquidazione della somma di €.1.047.531,00 (anziché 1.276.303,00).
A seguito del rigetto del terzo motivo, si conferma la condanna al risarcimento del danno da mancato guadagno.
A seguito del parziale accoglimento del quarto motivo si conferma la condanna al risarcimento del danno da perdita parentale nei confronti dei genitori, e si riduce l'importo della condanna nei confronti di condannando l' al pagamento in suo favore della diversa e minore somma di Per_2 Pt_1 105.192,00 euro, liquidata alla data della decisione di primo grado.
Infine, a seguito del parziale accoglimento del quinto motivo, si riduce la condanna risarcitoria in favore di ed per spese mediche future, ad euro € 64.500,00, anziché Controparte_1 Controparte_2 100.000,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza, che nel giudizio resta complessivamente in capo alla osservando altresì che l'appello è stato in maggior parte respinto. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, n. 331 del 09 maggio 2023, condanna l' Parte_3
- al pagamento in favore di della somma capitale di € 1.047.531,00 (anziché Persona_3 1.276.303,00) a titolo di danno biologico e morale;
- al pagamento in favore di della somma capitale di € 105.192,00 (anziché euro Persona_2 130.000,00) a titolo di danno da lesione del rapporto parentale;
- al pagamento in favore di e della somma capitale di € 64.500,00 Controparte_1 Controparte_2
(anziché € 100.000) a titolo di spese mediche future. Conferma la decisione in tutti i restanti capi, e in ordine al riconoscimento di rivalutazione, interessi e spese. Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, che liquida in €.19.800,00 a titolo di compensi, oltre esborsi documentati ed accessori di legge, (i.v.a., c.p.a. e spese generali).
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1126/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LOLLI DEBORA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE Contro
in proprio e quale genitori dei figli minori Controparte_1 Controparte_2 R_ e con il patrocinio dell'avv. GARCEA GABRIELE e dell'avv. GRAZIOSI Persona_2 ANNA ( ) C.F._1
APPELLATO
Avverso la sentenza 331 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ribadita ogni altra eccezione e deduzione,
- nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, Giudice Dott.ssa Alessia Vicini, n. 331/2023, del 09 maggio 2023, pubblicata il 11 maggio 2023, emessa nel procedimento R.g.n. 2362/2020, comunicata a mezzo pec in data 11 maggio 2023 e notificata alla scrivente a mezzo pec in data 31 maggio 2023, Per_ rideterminare e riquantificare le voci di danno non patrimoniale e patrimoniale da riconoscersi a , ai genitori, ed eventualmente al fratello sulla base dei principi logico-giuridici e giurisprudenziali espressi in narrativa, e dunque Per_2 nel seguente modo: Per_
- Riconoscimento a del solo danno biologico pari ad Euro 694.907,00 (calcolato su un danno preesistente del 30%), ovvero Euro 729.316,00 (calcolato su un danno preesistente del 25%), o, in subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
pagina 1 di 10 - Esclusione della personalizzazione del danno biologico differenziale-incrementativo o, in subordine, riconoscimento della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
- Esclusione del danno morale o, in subordine, riconoscimento del danno morale nella misura di € 352,624,00, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 373.193,00, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o, in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
- Esclusione del danno da perdita della capacità lavorativa o, in subordine, riconoscimento della stessa nella misura di € 443.085,68, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 474.734,66, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o, in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
Per_
- Esclusione del danno riflesso in favore del fratello di o, in subordine, riconoscimento del danno riflesso nella misura di € 56.000,00, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 60.000,00, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
Per_
- riconoscimento del danno riflesso al padre di , nella misura di € 156.800,00, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 168.000,00, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
Per_
- riconoscimento del danno riflesso alla madre di , nella misura di € 103.600,00, tenuto conto del danno preesistente del 30%, ovvero di € 111.000,00, tenuto conto del danno preesistente del 25%, o in ulteriore subordine, la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
- esclusione del danno patrimoniale di complessivi € 129.183.19, a seguito della compensatio lucri cum damno o, in subordine, riconoscimento del danno patrimoniale nella misura che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di legge di ulteriormente dedurre e produrre.
Gli appellati hanno concluso come segue: Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, riproposte tutte le domande ed eccezioni ex art. 346 c.p.c.:
- Nel merito: rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui ai motivi e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con il favore delle spese del grado.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 Controparte_2
e nel 2020 convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna l' R_ Persona_2 [...] deducendo la responsabilità dell'ente per errori commessi dai sanitari Parte_1 nell'assistenza prestata a dalla gravidanza gemellare al parto, oltre ad errori commessi Controparte_2 nella cura della neonata nella fase successiva al parto. Persona_3
Esposero che accortasi della gravidanza nel gennaio 2016, si era affidata alla Controparte_2 assistenza ginecologica della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Faenza presso cui aveva svolto regolari controlli clinici ed ecografici, durante la gravidanza, rivelatasi gemellare;
in occasione del controllo del 4.10.2016 le era stato riferito che il tracciato di uno dei due feti non era rassicurante, motivo per cui era stata immediatamente ricoverata e sottoposta a cesareo d'urgenza il giorno successivo.
Il gemello era nato sano, mentre la gemella manifestava grave stress respiratorio e Per_2 R_ dismaturità, cosicchè veniva trasferita presso l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Ravenna da cui veniva dimessa il 31.10.2006.
Acquisito un parere medico-legale erano emersi gravi profili di inadempimento dei sanitari, nel monitoraggio della gravidanza, e nella gestione della fase prenatale così come dell'assistenza post- natale, che avevano cagionato alla minore un danno biologico permanente del 100%, con ogni conseguenza anche sul piano lavorativo, e sul piano degli effetti riflessi nella vita dei familiari;
gli attori chiedevano quindi il risarcimento dei danni tutti patiti.
Si costituì in giudizio l contestando sia la responsabilità dei sanitari Parte_1 intervenuti che la quantificazione dei danni prospettati da parti attrici.
La causa istruita con documenti e l'espletamento di CTU è stata definita dal Tribunale di Ravenna con pagina 2 di 10 sentenza del 9 maggio 2023 che ha accolto la domanda, accertando la responsabilità della
[...] e riconoscendo a un danno non patrimoniale di € 1.276.303,00 e un Parte_1 Persona_3 danno da perdita della capacità lavorativa di euro di € 648.544,62.
Inoltre, ha liquidato ai congiunti di (padre, madre e fratello) a titolo di danno non patrimoniale R_ riflesso iure proprio liquidato alla attualità euro 280.000 per ciascun genitore, ed euro 130.000 per il fratello ltre ad euro 100.000 quale danno per spese mediche future. Infine, ha liquidato a titolo Per_2 di danno patrimoniale emergente euro 17.602,05 per spese sanitarie sostenute, ed euro 11.581,14 per spese di modifiche dell'autovettura per permettere il trasporto di , oltre rivalutazione ed interessi, R_
Avverso la sentenza, notificata il 31 maggio 2023, l' ha proposto tempestivo appello, Pt_1 deducendo cinque motivi di impugnazione;
si sono costituiti gli attori, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza;
la Corte, preso atto che la aveva nel frattempo corrisposto le Pt_1 somme non contestate, ha accordato all'appellante la sospensiva richiesta, quindi la causa, senza ulteriore istruttoria è stata rinviata alla udienza del 15 aprile 2025, per la decisione.
*
Con il primo motivo l appellante contesta il capo della sentenza in cui Giudice assume, come Pt_1 percentuale di danno preesistente da considerare per il 25%, anzichè il 30%, o la media Persona_3 tra i due (72,5%): osserva che il CTU ha approssimativamente determinato una forbice di minorazione preesistente ed inevitabile tra il 25 e il 30%, laddove avrebbe dovuto stabilire una percentuale determinata e non una forbice, onde evitare di lasciare spazio a una eccessiva discrezionalità nella decisione, visto che una differenza del 5% nel caso di specie comporta differenze liquidatorie assai ingenti;
assume che comunque il Giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare la propria scelta di prendere quale dato per determinare il danno preesistente di (non imputabile ad il 25% R_ Pt_2 anziché il 30%, o la media tra i due (72,5%), scelta quest'ultima che sarebbe stata certamente più coerente.
Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno ad esporre: contrariamente a quanto sostiene la azienda appellante non è censurabile l'operato del Ctu, che molto correttamente, dopo avere chiarito alla luce dell'arte medica la problematicità del caso, e la difficoltà di sceverare, (svolgendo un giudizio controfattuale e quindi per sua natura ipotetico) le conseguenze inevitabili del difetto di accrescimento uterino rispetto a quelle ascrivibili alla responsabilità dei sanitari, ha indicato il danno differenziale con una modesta forbice di incertezza, più che legittima e giustificata nel contesto.
Spetta d'altro canto al giudice, per regola generale e indefettibile, di avvalersi criticamente del parere espresso dall'ausiliario, integrandone le valutazioni con il proprio motivato giudizio, che tenga conto del complessivo contraddittorio tecnico svoltosi tra i consulenti, e faccia doverosa applicazione dei criteri che regolano la raccolta ed utilizzazione della prova, nel processo civile.
Nel caso in esame il Tribunale ha mancato di motivare la scelta fatta, di adottare come valore del danno biologico preesistente la percentuale più bassa della forbice individuata dal Ctu, così estendendo nel suo valore massimo il danno differenziale ascrivibile ai sanitari.
Ad avviso della Corte, questa decisione non è condivisibile: approfondendo la lettura delle considerazioni medico legale della vicenda, si richiama la relazione del Ctu, (in particolare alle pagg.47 ss, e nella parte finale in cui risponde alle critiche dei Ctp), dove osserva che pur a fronte dei numerosi controlli, anche cardiotocografici, effettuati, solo alla data del 19.9.2016 (settimana n.34 + 6 gg della gravidanza) sarebbe stato possibile rilevare il difetto di accrescimento del feto, concludendo con logica coerente e condivisibile, che una diversa condotta dei sanitari non avrebbe potuto evitare il problema della ridotta crescita fetale verificatasi fino a quel momento, non correggibile e foriera di inevitabili conseguenze sul feto in utero, secondo concorde letteratura scientifica, soprattutto nel caso di gravidanza gemellare. Il Ctu ha ribadito che la valutazione dei tracciati CTG nelle gemellari è pagina 3 di 10 importante per verificare il benessere dei feti, e che nel caso de quo non mostrava segni d'allerta, osservazione che non è stata contraddetta nemmeno dai consulenti di parte attrice. Dunque, occorre prendere atto che il periodo “grigio” in cui il problema di difetto di accrescimento della piccola non era rilevabile (nel parto gemellare tale difetto si verifica di norma dalla settimana n.28) nel caso di specie è stato assai protratto, per quasi sette settimane, il che rende assolutamente condivisibile e fa stimare prudenziale la valutazione del danno preesistente ed inevitabile operata dal Ctu.
In tale contesto, tenendo conto dei principi che regolano l'onere della prova, e gravano chi agisce con una domanda risarcitoria di dimostrare il nesso causale tra la condotta del responsabile e il danno, è più corretto adottare la stima del danno preesistente nella sua misura maggiore, e quindi nel 30 %, con conseguente riduzione al 70 % della percentuale di danno ascrivibile a responsabilità sanitaria.
Con il secondo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza nella parte in cui riconosce a : R_ 1) la personalizzazione massima del danno biologico, ancorchè gli attori non abbiano né provato né allegato circostanze "specifiche od eccezionali” tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; 2) il danno morale, pregiudizio del tutto autonomo rispetto al danno biologico in quanto integrato da uno stato di sofferenza che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali, e secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte non può ritenersi in re ipsa ma deve essere provato dal danneggiato, mediante allegazione dei fatti costitutivi del medesimo, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli, e descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione.
Ora, la critica va accolta, per quanto attiene alla personalizzazione, che nella fattispecie non pare avere spazio, come risulta dimostrato dalla motivazione sul punto espressa in sentenza, erronea perché fondata solo sulla gravità delle lesioni. La personalizzazione del danno biologico, infatti, non trova ragion d'essere nella “gravità delle lesioni” (che invece giustifica il riconoscimento della lesione della salute nella sua massima estensione oggettiva, in termini percentuali), ma al contrario corrisponde ad una logica diversa, svolgendo la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima in concreto, precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, subisce e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata.
L'incremento a titolo di "personalizzazione" si giustifica infatti solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito per quel soggetto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute (Cass. 18988/19, 27482/18), che sono risarcite dalla liquidazione del punto tabellare. Alla personalizzazione si procede dunque solo a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante, e questo purché si tratti di attività proprie del singolo individuo, e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
La liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime invero, tramite la applicazione del valore percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
il riconoscimento della invalidità al 100 % presuppone che ogni attività della vita sia preclusa;
il risarcimento riconosciuto secondo le tabelle è commisurato a tale preclusione, e accordare la personalizzazione costituirebbe una duplicazione del risarcimento.
Nella fattispecie la lesione della salute è stata stimata nella percentuale massima, del 100 %, proprio perché esclude ogni margine di capacità ed autonomia, e il risarcimento del danno nella sua componente biologica, estesa al profilo dinamico relazionale, è già commisurato alla preclusione pagina 4 di 10 totale, mancando di conseguenza uno spazio per incrementarlo ulteriormente.
E' vero che in questa logica si tende ad escludere la personalizzazione, proprio in presenza dei danni più gravi, per accordarla a fronte di lesioni della salute modeste, o addirittura minime, e tuttavia questo non costituisce una disparità di trattamento, ma al contrario consente di risarcire più adeguatamente danni che secondo la liquidazione commisurata a punto potrebbero essere ritenuti poco significativi, ed invece diventano gravi, per la peculiarità delle vite e delle persone che li patiscono.
L'appello è invece infondato, nella parte in cui contesta il riconoscimento del danno morale.
E' vero che il danno morale è una componente autonoma del danno non patrimoniale, rappresentata dalla “normale” conseguenza – in termini di sofferenza soggettiva - della lesione patita;
il danno morale, proprio perché costituito dalla sofferenza esclusivamente interiore, non è passibile di accertamento medico legale e, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, per assicurare l'integralità del risarcimento, avendo riguardo a tutti gli aspetti non patrimoniali e areddituali su cui incide l'illecito, senza incorrere in duplicazioni risarcitorie.
Nella fattispecie il danno morale è stato dedotto fin dalla domanda di primo grado, laddove gli attori, dopo avere esposto la condizione della ragazzina (che patisce una compromissione gravissima a livello motorio e dal punto di vista linguistico, soffre dell'assenza totale di controllo sfinterico ed è in terapia per le crisi epilettiche) ne descrivono anche la sofferenza soggettiva, per la condizione di non autosufficienza e di impossibilità di svolgere in autonomia qualsiasi attività della vita quotidiana, che secondo ogni verosimiglianza, conduce anche a stati di animo negativi, come la paura, la disperazione, il dolore, e la vergogna, elementi che proprio le difficoltà di espressione di rendono ardui da R_ dimostrare positivamente e direttamente.
Circa la prova e liquidazione del danno giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità a più riprese ha confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale, che le Tabelle prevedono, attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che ciò comprometta o escluda la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (vedi Cass. 20661 del 2024, 25164 del 2020, tra le altre).
A questa prima considerazione, da cui già discende che la incidenza del danno morale è tendenzialmente proporzionale alla incidenza del danno biologico, si accompagna, in complessiva coerenza, l'affermazione, rilevante sotto il profilo probatorio, secondo cui le conseguenze astrattamente prevedibili sul piano della sofferenza interiore possono ritenersi normalmente e presuntivamente assorbite, salva rigorosa prova contraria, nella liquidazione del danno biologico di lieve entità; al contrario in presenza di una invalidità gravissima, e di una anomalia della vita drammatica e radicale come quella che connota la esistenza di , secondo la generalità dei casi e quindi presuntivamente R_ va riconosciuto un corredo di sofferenza interiore, da risarcire in via autonoma (vedi tra le altre Cass.6444 del 2023).
Nella fattispecie la gravità del caso, e le condizioni descritte dalla madre e riportate a pag 38 della relazione ossia che riesce a usare il touchscreen, ha contatto visivo, si esprime con “si/no, R_ nonna/nanna”, apre la bocca se ha sete o fame, e, quando ha dolore, piange e si dispera, dimostrano che è cosciente, il che complessivamente comporta, con ragionamento di carattere indiziario e R_ presuntivo, l'accertamento del danno anche nella sua componente di sofferenza morale, con la conseguente liquidazione, nella misura massima.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione sotto tre profili, laddove affronta il tema del danno da perdita della capacità lavorativa, riconoscendo e liquidando a , a tale titolo, l'importo di R_ euro 648.544,62, ipotizzando un ingresso nel mondo del lavoro a 25 anni (senza peraltro motivare le ragioni di tale valutazione). pagina 5 di 10 Deduce che il Tribunale: 1) ha omesso di considerare la CTU, secondo cui in ogni caso vi sarebbero state delle difficoltà sulla capacità lavorativa generica, anche se non stimabili. Per tale ragione, non potendosi sapere in che modo il danno preesistente del 25-30% avrebbe inciso sulla capacità lavorativa della piccola , per coerenza tale voce di danno non avrebbe dovuto proprio essere liquidata;
2) ha R_ omesso di applicare il coefficiente di minorazione correlato alla anticipazione del pagamento;
infatti, pur avendo lo stesso giudice riconosciuto l'insegnamento della Suprema Corte per cui dopo avere quantificato i redditi perduti (moltiplicando il reddito annuo presumibile, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla età in cui il danneggiato avrebbe iniziato, verosimilmente, a lavorare), occorre moltiplicare il risultato ottenuto per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio dell'attività lavorativa (Cass. 31235/2018; Cass. 28988/2020), ha dimenticato di farlo in concreto;
3) ha omesso infine di detrarre la percentuale di danno preesistente del 25-30% dalla suddetta somma di € 632.979,55.
Il motivo seppure coglie alcuni aspetti su cui la motivazione del primo giudice presenta una eccessiva sinteticità, è complessivamente infondato, perché la liquidazione del danno appare congrua, cosicchè la decisione operata sul punto va confermata.
La liquidazione del danno da mancato guadagno riguarda un danno futuro, e presuppone un ragionamento ipotetico, e controfattuale, circa i redditi futuri che il danneggiato avrebbe potuto trarre dalla sua attività, in difetto della menomazione ascrivibile a responsabilità sanitaria.
L'appellante non contesta né il parametro dell'età di 25 anni come ipotetico ingresso nel mondo del lavoro, né l'utilizzo del triplo della pensione sociale quale criterio di calcolo presuntivo del reddito, né ancora il coefficiente di capitalizzazione utilizzato, limitandosi a contestare la mancata applicazione del coefficiente di minorazione, per il fatto che il danno avrebbe iniziato a prodursi solo quando R_ raggiungerà 25 anni, con uno “scarto” di circa 15.000 euro.
Ora, lo scarto di valore indicato è assai modesto, viste le somme in gioco, ed effettivamente, come osserva la difesa degli appellati, può ritenersi compensato dal fatto che il Tribunale ha utilizzato tabelle relative ai coefficienti di capitalizzazione ormai risalenti a oltre trent'anni, e che le più recenti tabelle pubblicate dal Tribunale di Milano prevedono una serie di coefficienti di capitalizzazione, aggiornati ai più recenti dati ISTAT relativi a vita lavorativa e vita fisica, che comporterebbero la liquidazione di una somma assai superiore.
Quanto, poi, alla contestazione (sottesa alle critiche esposte ai punti 1) e 3) del precedente paragrafo), relativa alla mancata considerazione degli effetti che la invalidità preesistente avrebbe comunque avuto sulla capacità di lavoro e sui redditi futuri ipotizzabili, si osserva che a fronte di una invalidità seria ed eccedente la micropermanente, ma comunque contenuta nella misura del 30 % avrebbe potuto, in R_ linea astratta, svolgere un'attività lavorativa. Lo stesso Ctu non si è espresso in modo concludente, pur affermando che anche in caso di ridotta invalidità avrebbe incontrato delle difficoltà, il che è R_ indubbio. Certo è che non sappiamo se il 30 % di preesistenza ineliminabile avrebbe comportato, ad esempio, difficoltà di movimento, o invece pregiudicato le facoltà cognitive, sensoriali, o altro, e nulla, in questa situazione, può essere detto, circa la compromissione della capacità di lavoro che R_ avrebbe patito ove non fosse intervenuto l'aggravamento della invalidità da responsabilità sanitaria.
In tale condizione, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, seguendo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, il danno da perdita di capacità lavorativa deve ritenersi integralmente risarcibile, non essendo dimostrata una preesistente perdita di capacità lavorativa, e quindi la natura “differenziale” del danno patrimoniale da mancato guadagno accertato: seppure, infatti, la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella astratta idoneità a svolgere un lavoro, può costituire oltre che un danno biologico anche un danno patrimoniale, la sussistenza di quest'ultimo va accertata caso per caso dal giudice di merito, perché il grado di invalidità personale non si riflette pagina 6 di 10 automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza. Per questo nulla potendosi affermare con esattezza circa le attitudini lavorative che avrebbe avuto, se portatrice del 30 % di invalidità, R_ (anche considerate le sue condizioni personali e familiari, e il percorso formativo che avrebbe potuto svolgere), non può ritenersi complessivamente dimostrato che gli esiti invalidanti più ridotti avrebbero impedito lo svolgimento di un lavoro retribuito adeguatamente, e il danno da mancato guadagno va confermato nella sua liquidazione.
Con il quarto motivo l'appellante impugna la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale sia laddove riconosce al fratello di , il danno riflesso, liquidando a suo favore la somma R_ Per_2 di Euro 130.000,00 senza alcuna più specifica motivazione, nonostante l'orientamento della Suprema Corte (vedi n. 9048 del 12 aprile 2018) escluda, per i fratelli nati successivamente all'evento dannoso la sussistenza del danno, per difetto di causalità sia materiale che giuridica;
sia nella parte in cui liquida il danno riflesso ai genitori di in euro 280.000 per ciascuno, utilizzando le Tabelle del Tribunale di R_ Milano 2021, anziché il sistema a punti, senza una adeguata motivazione, e senza tenere conto del rapporto di convivenza che la piccola ha solo con il padre. R_
Il quarto motivo di appello, è astrattamente condivisibile, laddove sottopone a critica il criterio di liquidazione utilizzato dal primo giudice, e la mancata considerazione del grado di invalidità preesistente, ma è in concreto infondato, a fronte della decisione assunta, che non eccede nella valutazione del danno, per i genitori;
è marginalmente fondato, per il fratello.
Non è contestato, e va comunque riaffermato, come premessa della liquidazione del danno, che anche i prossimi congiunti della vittima di lesioni personali gravemente invalidanti possono patire un danno riflesso, originato dal fatto dannoso (Cass., S.U. n. 9556/2002; conformi Cass. n. 8827/2003, 28220 del 2019, tra le altre).
Tale danno, tuttavia, proprio perché indiretto, non si può riconoscere in tutti i casi in cui il congiunto abbia subito un danno alla salute, ma al contrario presuppone che le lesioni patite dalla vittima primaria siano gravi (secondo Cass. S.U. 9556 del 2002, almeno del grado del 50 %) e può essere dimostrato, provando l'oggettivo stravolgimento delle abitudini di vita, ovvero la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto, anche tramite prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato» (Cass. n. 17058/2017; cfr. anche 2788/2019, 11212/2019, 1640 del 2020). Ciò premesso, nella fattispecie non è in discussione che il danno patito dalla vittima primaria, come cristallizzatosi, sia grave, tanto da cagionare effetti riflessi.
Quanto alla critica rivolta al riconoscimento del danno in favore del fratello gemello, la stessa è infondata: la sentenza della Suprema Corte richiamata non è pertinente, perché si pronunciava in una fattispecie in cui i due fratelli che chiedevano il risarcimento del danno erano venuti al mondo rispettivamente dopo un anno e dopo sei anni dalla nascita del piccolo malato;
la Corte ritenne quindi che non vi fosse causalità materiale perché la scelta dei genitori di dare la vita ad altri figli, atto umano consapevole e volontario, aveva interrotto il nesso causale rispetto alla vicenda sanitaria pregressa, fonte di responsabilità, e il disagio e il dolore dai fratelli nati dopo. La Corte escluse anche il rapporto di causalità giuridica, osservando che le Sezioni Unite, chiamate a comporre i contrasti circa l'interpretazione dell'art. 1223 c.c., e sul modo di intendere il concetto di “danni immediati e diretti”, hanno stabilito che: danni “da rimbalzo” sono quelli che: 1) costituiscono una “conseguenza indefettibile” dell'illecito; 2) attingono in modo immediato persone diverse dalla vittima primaria dall'illecito; 3) attingono persone collegate da un “legame significativo” già esistente con il soggetto danneggiato in via primaria (vedi S.U. 9556 del 2002).
Nel nostro caso l'applicazione dei principi richiamati porta a confermare sia la legittimazione di già nato, seppure per pochi minuti, e quindi giuridicamente capace, al momento della nascita Per_2 pagina 7 di 10 di , sia la sussistenza del danno, in presenza di un legame addirittura gemellare, e quindi per sua R_ natura specialmente significativo, che è contrassegnato costantemente da una condizione di vita sofferente. Non pare irrilevante, d'altro canto, osservare che il legame affettivo sussiste, ed è forte, come comprovato dalle dichiarazioni della madre di cui riferisce il Ctu, (vedi pag.38 ss) secondo cui sempre premuroso con la sorella. Per_2
Tutti i componenti del nucleo familiare primario che chiedono il risarcimento sono stati quindi coinvolti dalla gravissima menomazione della salute della piccola , che richiede una attenzione e R_ dedizione del tutto speciale: i genitori, e il fratello gemello nato pochi minuti prima hanno visto cambiare radicalmente la propria vita, per la necessità di accudimento continuo di , e per la R_ continua condivisione dei limiti, e non vi è dubbio che questo costituisca una lesione del rapporto parentale, come ordinariamente vissuto ed inteso.
Né può comportare una “sottrazione” di risarcimento la circostanza che il danno biologico ascrivibile a responsabilità medica abbia carattere differenziale: mancano infatti i presupposti per ritenere che il danno preesistente avrebbe attinto la soglie di risarcibilità del danno riflesso, e l'unico dato acquisito ed apprezzabile è l'attuale stato di salute di , e le conseguenze che da questo stato derivano. R_
Vero è che a seguito dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza 10579 del 2021, che ha sottolineato l'esigenza equitativa di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita parentale va preferibilmente condotta seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, (tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza), nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, una liquidazione differente ed autonoma.
Proprio in seguito alla decisione richiamata il Tribunale di Milano si è adeguato, elaborando una tabella specifica nel 2022, che stabilisce il valore del singolo punto in euro 3365 nel rapporto tra genitori e figli, in euro 1461 nel rapporto tra fratelli, e prevede la assegnazione di punteggi fissi, per circostanze oggettive, e di un punteggio finale variabile, che tenga conto della qualità ed intensità del rapporto tra la vittima primaria e il congiunto da risarcire.
Quindi la Corte, per verificare la congruità della liquidazione operata dal primo giudice, riformula il conteggio secondo le tabelle a punto, e in primo luogo, in ragione delle circostanze del tutto peculiari del caso, assume, per tutti i congiunti, quanto all'unico valore variabile, il punteggio intermedio di 20, ossia due terzi del massimo, in considerazione del fatto che, per un aspetto, il rapporto con non è R_ stato reciso, ma conservato, il che non consente di applicare il valore risarcitorio massimo, per altro aspetto le forme del rapporto conservato sono così prosciugate, ed esigenti, da determinare un reale sconvolgimento della vita, il che non consente di ridurre il risarcimento oltre tale limite.
Dunque paiono plausibili i seguenti risultati: per la madre: 28 (età vittima primaria) + 24 (età vittima secondaria) + 12 (esistenza altri 2 congiunti nel nucleo familiare) + 20 = 84 punti x 3.365 ovvero euro 282.660 per il padre: 28 (età vittima primaria) + 22 (età vittima secondaria) + 12 (esistenza altri 2 congiunti nel nucleo familiare) + 16 (convivenza) + 20 = 98 punti, ovvero euro 329.700 fratello 20 (età vittima primaria) + 20 (età vittima secondaria) + 12 (esistenza altri 2 congiunti Per_2 nel nucleo familiare) + 20 = 72 punti, ovvero 105.192 euro
Conclusivamente, non vi è ragione di riformare la prima decisione, riducendo il risarcimento secondo pagina 8 di 10 le attese della azienda appellante, per quanto attiene al danno riconosciuto ai genitori, mentre la condanna va lievemente ridotta, per il fratello.
Con il quinto motivo si deduce la erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di primo grado in sentenza ha riconosciuto il risarcimento delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU nella misura di Euro 17.602,05 oltre Euro 11.581,14 per le modifiche autovettura, e ha liquidato in via equitativa l'importo di Euro 100.000,00 quale somma per le spese mediche future ipotizzando l'importo di Euro 2.000,00 annui.
In particolare l'appellante contesta il riconoscimento delle spese mediche, sostenendo che non vi sono prove adeguate, anche perché, come già eccepito in primo grado, tutte o molte delle spese comprese nella richiesta risarcitoria degli attori sono rimborsabili o, quanto meno, oggetto di detrazione e/o deduzione in sede di denuncia dei redditi, ovvero potevano essere o potranno essere concesse dal Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto: 1) calcolare le spese future risarcibili partendo dalla somma di Euro 1.500,00 annui (ritenuto congrua dal CTU), liquidando, in relazione alla età di (di 17 anni), l'importo di 1.500,00 x 38 = 57.000,00 (su un'aspettativa di R_ vita pari a anni 55) ovvero 1.500 x 43 = 64.500,00 (su un'aspettativa di vita di anni 60); 2) Applicare la compensatio lucri cum danno,detraendo le indennità di accompagnamento percepite e percipiende.
Ora, la critica è solo parzialmente fondata: il Ctu ha esaminato la documentazione prodotta, in particolare fatture per prestazioni di rieducazione neuromotoria e fisioterapica su Persona_3 ritenendole congrue e giustificate, rispetto alla sua condizione;
quindi, ha ridotto di ¼ le spese risarcibili, in ragione del fatto che comunque una parte delle spese sarebbero state necessarie anche per affrontare la minore invalidità preesistente, limitando il risarcimento alla somma residua di complessivi
€ 17.602,05. Ha infine stimato le spese future prevedibili e risarcibili per gli anni a venire in €.1.500,00 all'anno, ritenendo ragionevole che le spese nella misura sin qui affrontata perdurino anche in futuro.
Dunque, è solo parzialmente fondata la critica portata dall'appellante: le spese sono infatti provate, e vanno riconosciute, sia per il passato che per il futuro;
la eccezione svolta invocando la deducibilità o detraibilità fiscale va respinta in quanto solo genericamente allegata;
l'ammontare riconosciuto è tuttavia erroneo, laddove non recepisce la necessità di tenere conto del carattere differenziale delle invalidità, e della speranza di vita ridotta, a cui va effettivamente commisurato il danno patrimoniale futuro. La liquidazione va pertanto operata nuovamente, calcolando euro 1.500,00 annui per un numero di 43 anni futuri che in relazione alla età di (di 17 anni), e alla aspettativa di vita preconizzata dal R_ Ctu diviene di € 64.500,00.
Non è fondato invece l'appello nella parte in cui lamenta la mancata applicazione della “compensatio”, tra la voce di danno costituita dalle spese mediche future e la prestazione assistenziale che è stata erogata dalla nascita, costituita dalla indennità di accompagnamento.
La compensatio lucri cum damno è un istituto volto a realizzare il principio del risarcimento del danno effettivo, secondo cui occorre tenere conto che alla vittima di un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione, come effettivamente verificatosi, cosicchè per determinarlo occorre tenere conto anche dei vantaggi riconosciuti al danneggiato in conseguenza del fatto illecito, tra cui assumono speciali rilevanza le prestazioni assistenziali.
Le prestazioni del terzo però incidono sul danno, riducendolo, solo in quanto siano erogate in funzione di risarcimento dello specifico pregiudizio subito dal danneggiato: la prospettiva è quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria, e nella fattispecie questo collegamento non sussiste, perché le spese mediche future previste riguardano trattamenti fisioterapici o rieducativi, e nulla hanno chiesto i genitori per le spese di assistenza alla persona nelle quotidiane necessità di igiene, alimentazione, spostamento, a cui invece contribuisce la pagina 9 di 10 indennità di accompagnamento.
***
A seguito dell'accoglimento del primo motivo, e, parzialmente, del secondo, si ripercorre la liquidazione del danno, utilizzando le medesime tabelle milanesi adottate dal giudice di primo grado: a va conservata la liquidazione del danno non patrimoniale, nella duplice componente (biologica e R_ morale), senza tuttavia personalizzazione, e tenendo conto della sua natura differenziale rispetto alla preesistenza del 30 %, così pervenendo alla liquidazione della somma di €.1.047.531,00 (anziché 1.276.303,00).
A seguito del rigetto del terzo motivo, si conferma la condanna al risarcimento del danno da mancato guadagno.
A seguito del parziale accoglimento del quarto motivo si conferma la condanna al risarcimento del danno da perdita parentale nei confronti dei genitori, e si riduce l'importo della condanna nei confronti di condannando l' al pagamento in suo favore della diversa e minore somma di Per_2 Pt_1 105.192,00 euro, liquidata alla data della decisione di primo grado.
Infine, a seguito del parziale accoglimento del quinto motivo, si riduce la condanna risarcitoria in favore di ed per spese mediche future, ad euro € 64.500,00, anziché Controparte_1 Controparte_2 100.000,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza, che nel giudizio resta complessivamente in capo alla osservando altresì che l'appello è stato in maggior parte respinto. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, n. 331 del 09 maggio 2023, condanna l' Parte_3
- al pagamento in favore di della somma capitale di € 1.047.531,00 (anziché Persona_3 1.276.303,00) a titolo di danno biologico e morale;
- al pagamento in favore di della somma capitale di € 105.192,00 (anziché euro Persona_2 130.000,00) a titolo di danno da lesione del rapporto parentale;
- al pagamento in favore di e della somma capitale di € 64.500,00 Controparte_1 Controparte_2
(anziché € 100.000) a titolo di spese mediche future. Conferma la decisione in tutti i restanti capi, e in ordine al riconoscimento di rivalutazione, interessi e spese. Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, che liquida in €.19.800,00 a titolo di compensi, oltre esborsi documentati ed accessori di legge, (i.v.a., c.p.a. e spese generali).
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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