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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 953 del R.G. 2020, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 ed avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Bizzarro, come da Parte_1 mandato in atti,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Meliana Francesca Controparte_1
Ricchiuti, come da mandato in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 5.3.25 e parti precisavano le conclusioni come da verbale telematico in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 12.2.2020, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in NO con in data 23.9.2006, che Controparte_2 dalla loro unione era nata in data [...] la figlia e che con sentenza n. Per_1
1 2442/2018 questo Tribunale aveva pronunziato la loro separazione, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, deducendo la mancata ripresa di ogni rapporto coniugale e chiedendo l'esclusione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della moglie.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, contestando invece la richiesta di revoca dell'assegno previsto in suo favore.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposte informative a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del 5.3.25 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n. 2442/2018 emessa in data 21.06.2023 dal Tribunale di Taranto.
È allo stesso modo incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, osserva in via preliminare il collegio che, così come emerge dalle informative della Guardia di Finanza del
28.01.2025, continua a sussistere tra le parti una significativa sperequazione in ordine alla capacità di produrre reddito, atteso che per l'anno di imposta 2023 il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad euro 11.617,46 in virtù di un contratto a tempo indeterminato, mentre la convenuta ha invece percepito redditi da lavoro decisamente inferiori pari ad euro 3.630,10 ed ha lavorato sempre e solo in virtù di contratti a tempo determinato.
Ciò premesso, alla luce della diversa stabilità acquisita dalle parti nel mondo del lavoro, tenuto conto dell'indiscusso e fondamentale contributo fornito dalla CP_2 nel corso del matrimonio all'intero menage familiare e, in particolare, alla crescita della figlia oggettivamente provato anche dalla circostanza che il Per_1
ha sicuramente potuto ritagliarsi maggiori spazi da dedicare con serenità Parte_1
2 alla propria attività lavorativa, ritiene equo il Tribunale porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta la somma mensile di euro 150,00 a titolo di assegno di divorzio.
Quanto alla prole, vanno affrontate le questioni relative al regime di affidamento e di mantenimento della figlia minorenne Per_1
A al proposito, il collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare il suo affidamento in conformità della soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Allo stesso modo, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza della figlia con la madre, così come nulla osta alla conferma dei provvedimenti della separazione in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
In ordine all'assegno di mantenimento, tenuto conto delle esigenze di vita e di relazione della minore, oggi di anni diciassette, nonché delle capacità reddituali delle parti, rileva il Tribunale che non vi sia prova agli atti del sopravvenire di nuovi elementi di valutazione che giustifichino una modifica delle condizioni già previste dalla separazione.
Il dovrà pertanto versare alla la somma mensile di euro 250,00 per Parte_1 CP_2 il mantenimento della figlia, oltre all'intero Assegno Unico.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse della figlia, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze e con le tempistiche analiticamente regolate dal Protocollo attualmente in vigore presso questo tribunale.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto
3 conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO (TA) in data 23.9.2006 da , nato a [...] il Parte_1
25.4.1973, e , nata a [...] il [...], con atto trascritto Controparte_2 nell'apposito registro al n. 36, parte II^, anno 2006;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 madre e con conferma dei provvedimenti in vigore quanto al diritto di visita del padre;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla con decorrenza Parte_1 CP_2 dalla data del presente provvedimento la somma mensile di euro 400,00, di cui euro
150,00 a titolo di assegno di divorzio ed euro 250,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia oltre al 100% dell'Assegno Unico, al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie così come specificate in motivazione ed alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
5) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 2.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 953 del R.G. 2020, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 ed avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Bizzarro, come da Parte_1 mandato in atti,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Meliana Francesca Controparte_1
Ricchiuti, come da mandato in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 5.3.25 e parti precisavano le conclusioni come da verbale telematico in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 12.2.2020, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in NO con in data 23.9.2006, che Controparte_2 dalla loro unione era nata in data [...] la figlia e che con sentenza n. Per_1
1 2442/2018 questo Tribunale aveva pronunziato la loro separazione, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, deducendo la mancata ripresa di ogni rapporto coniugale e chiedendo l'esclusione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della moglie.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, contestando invece la richiesta di revoca dell'assegno previsto in suo favore.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposte informative a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del 5.3.25 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n. 2442/2018 emessa in data 21.06.2023 dal Tribunale di Taranto.
È allo stesso modo incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, osserva in via preliminare il collegio che, così come emerge dalle informative della Guardia di Finanza del
28.01.2025, continua a sussistere tra le parti una significativa sperequazione in ordine alla capacità di produrre reddito, atteso che per l'anno di imposta 2023 il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad euro 11.617,46 in virtù di un contratto a tempo indeterminato, mentre la convenuta ha invece percepito redditi da lavoro decisamente inferiori pari ad euro 3.630,10 ed ha lavorato sempre e solo in virtù di contratti a tempo determinato.
Ciò premesso, alla luce della diversa stabilità acquisita dalle parti nel mondo del lavoro, tenuto conto dell'indiscusso e fondamentale contributo fornito dalla CP_2 nel corso del matrimonio all'intero menage familiare e, in particolare, alla crescita della figlia oggettivamente provato anche dalla circostanza che il Per_1
ha sicuramente potuto ritagliarsi maggiori spazi da dedicare con serenità Parte_1
2 alla propria attività lavorativa, ritiene equo il Tribunale porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta la somma mensile di euro 150,00 a titolo di assegno di divorzio.
Quanto alla prole, vanno affrontate le questioni relative al regime di affidamento e di mantenimento della figlia minorenne Per_1
A al proposito, il collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare il suo affidamento in conformità della soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Allo stesso modo, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza della figlia con la madre, così come nulla osta alla conferma dei provvedimenti della separazione in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
In ordine all'assegno di mantenimento, tenuto conto delle esigenze di vita e di relazione della minore, oggi di anni diciassette, nonché delle capacità reddituali delle parti, rileva il Tribunale che non vi sia prova agli atti del sopravvenire di nuovi elementi di valutazione che giustifichino una modifica delle condizioni già previste dalla separazione.
Il dovrà pertanto versare alla la somma mensile di euro 250,00 per Parte_1 CP_2 il mantenimento della figlia, oltre all'intero Assegno Unico.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse della figlia, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze e con le tempistiche analiticamente regolate dal Protocollo attualmente in vigore presso questo tribunale.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto
3 conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO (TA) in data 23.9.2006 da , nato a [...] il Parte_1
25.4.1973, e , nata a [...] il [...], con atto trascritto Controparte_2 nell'apposito registro al n. 36, parte II^, anno 2006;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 madre e con conferma dei provvedimenti in vigore quanto al diritto di visita del padre;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla con decorrenza Parte_1 CP_2 dalla data del presente provvedimento la somma mensile di euro 400,00, di cui euro
150,00 a titolo di assegno di divorzio ed euro 250,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia oltre al 100% dell'Assegno Unico, al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie così come specificate in motivazione ed alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
5) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 2.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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