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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2857/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2857 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (25.10.1955 – c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall' avv. Maria
Cristina Mascianà del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto rigettato per i motivi Parte_1
di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che sin dalla data della domanda del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare (13.1.2023) o, comunque, dalla data che sarà stabilita in corso di causa, a
1 causa delle patologie da cui è affetta è inabile con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
ritenere e dichiarare che sin dalla data della domanda (13.1.2023) o, comunque, dalla data che sarà stabilita in corso di causa, per effetto delle patologie da cui è affetta, ha diritto al riconoscimento ed alla corresponsione del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare poiché inabile;
condannare conseguentemente l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dalla data della domanda (13.1.2023) o da quella che sarà ritenuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo”: il tutto, con vittoria di spese da distrarsi.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- che, essendo affetta da un complesso di gravi patologie (“mastectomia totale destra per Dcis microinvasivo mammella dx e radiochemioterapia – pregresso quart mammario sx per adeno-
K e successiva radioterapia – depressione maggiore cronicizzata – tiroidectomia totale e terapia radiometabolica per carcinoma papillare della tiroide - poliartrosi – sacralizzazione della V vertebra lombare – condropatia e meniscopatia ginocchia – ernia discale L4-L5 – lesione pluritendinea spalla sx – ipoacusia neurosensoriale bilaterale – ipertensione arteriosa
– BPCO – insufficienza venosa arti inferiori – diminuzione del visus – fibrillazione atriale”) in data 13.1.2023 ha presentato all' richiesta del trattamento di famiglia di assegno quale CP_1
vedova inabile con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro a causa delle patologie invalidanti;
- che l' con provvedimento del 10.2.2023 ha rigettato tale domanda poiché a seguito del CP_1
giudizio medico-legale la stessa non era stata riconosciuta inabile al proficuo lavoro;
- che avverso tale diniego ha presentato in data 24.4.2023 ricorso amministrativo, senza alcun riscontro.
Di qui, la proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella presente sede.
Costituendosi in giudizio l' ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto ed in diritto, deducendo che “gli accertamenti sanitari eseguiti durante le procedura amministrativa hanno messo in evidenza l'inesistenza di infermità o difetto fisico o mentale, tali da porre la ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e di c.t.u. medica sulla persona della ricorrente (cfr. verbale di udienza del 7.2.2024).
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale ritiene che la pretesa della ricorrente sia infondata.
Il c.t.u. nominato, all'esito della visita peritale del 27.2.2024 e dell'esame della documentazione medica in atti, ha concluso sostenendo che le patologie riconosciute in capo alla “alcune delle quali molto remote e pregresse, non hanno determinato a carico Pt_1
della ricorrente l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”
(cfr. c.t.u. dott. pg. 8). Per_1
Particolarmente esaustive e di portata dirimente sono poi le motivazioni offerte dal c.t.u. alle controdeduzioni tecniche di parte ricorrente nell'ambito del subprocedimento peritale (cfr. comunicazione del 16.4.2024), nelle quali si è ulteriormente evidenziato come da un lato la quantificazione delle patologie – pur sussistenti – non andasse oltre la soglia del 77%, e dall'altro che l'esame obiettivo in uno con l'epoca risalente di alcune delle stesse patologie de quibus escludesse la lamentata totale inabilità al lavoro.
Tanto basta alla reiezione del ricorso.
3. Nulla per le spese di lite ex art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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