Art. 15.
Il punto A) dell'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall' articolo 9 della legge 16 febbraio 1974, n. 57 , e' abrogato con effetto dal 1 giugno 1980.
Il punto A) dell'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall' articolo 9 della legge 16 febbraio 1974, n. 57 , e' abrogato con effetto dal 1 giugno 1980.