Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1952, n. 3082
Articolo 2
Versione
30 gennaio 1953
Art. 1.
I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano richiamati alle armi nell'Esercito sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione allegata al regolamento di disciplina militare. Le guardie sono incorporati come semplici soldati.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1953