TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3620/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3620 R.G.A.C., anno 2022, passata in decisione all'udienza del 9.12.2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Benevento, alla via G. Verdi n. 1 presso lo studio dell'Avv. Guido Principe che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, via CP_1
G. Garibaldi n. 116, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tommaso
Incarbone, giusta procura e mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
9.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 8 conveniva in giudizio per sentire Parte_1 CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti, relativo alla compravendita di un'autovettura e per sentirlo condannare alla restituzione del prezzo sborsato, pari ad € 6.907,00, oltre al risarcimento del danno subito per ulteriori € 2.000,00; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, l'attore esponeva di avere acquistato, in data 26.04.2022, l'autovettura Mitsubishi Pajero di proprietà del convenuto, aderendo ad un annuncio riportato sulla rivista
“Autoscout24” e versando la somma di € 6.907,00, tramite bonifico.
Il mezzo, proveniente da Caltagirone, veniva consegnato a Benevento in data 3.05.2022 e dopo circa 10 km si verificava l'esplosione del radiatore;
tanto rendeva necessario l'intervento di un carroattrezzi per trasportare l'auto in un'autofficina.
In data 9.05.2022, l'attore rendeva edotto dell'accaduto il venditore, chiedendo la restituzione del prezzo, senza ricevere però alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio, , il quale, in via preliminare, CP_1
chiedeva dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Caltagirone;
nel merito contestava la domanda.
Con ordinanza del 16.06.2023, il Giudice riteneva la necessità di disporre accertamenti tecnici per verificare la causa e l'entità dei vizi lamentati da parte attrice, al termine dei quali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del
9.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto non può trovare accoglimento. pagina 2 di 8 In proposito, deve evidenziarsi che, in tema di compravendita di autoveicoli, il foro competente a decidere le controversie insorte tra acquirente e venditore è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo); tale competenza è inderogabile.
Ad abundantiam, si specifica che la contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili, costituisce presupposto necessario per l'accoglimento della suddetta eccezione.
Obbligo del convenuto, infatti, era quello di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto.
Nel caso di specie, il convenuto contestava il criterio di collegamento di cui agli artt. 18 (foro generale delle persone fisiche) e 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) prendendo però in considerazione, con riferimento all'art. 20 c.p.c., solo il luogo in cui l'obbligazione è sorta, vale a dire quello di conclusione del contratto
(forum contractus), precisando che trattandosi di contratto concluso telefonicamente, il luogo di conclusione era quello in cui l'accettazione era giunta a conoscenza del proponente e in questo caso Caltagirone, non risultando invece formulata in riferimento al luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis).
Dunque, anche per tal motivo, l'eccezione non può essere accolta e la causa deve ritenersi radicata presso il giudice adito, come espressamente statuito dalla Suprema Corte: “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a pagina 3 di 8 sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito» (Cass.,3 luglio 2018 n. 17311).
Nel merito, l'attore ha sostenuto che, per individuare la causa dell'inconveniente verificatosi, aveva conferito incarico ad un perito, il quale aveva accertato che l'esplosione era ascrivibile ad un'anomalia del circuito di raffreddamento (circostanza che non poteva non essere nota al precedente proprietario), che aveva causato l'esplosione del radiatore.
Parte convenuta sosteneva invece che alcun vizio era stato occultato dallo stesso e che l'evento verificatosi era del tutto accidentale, non prevedibile e soprattutto non conosciuto dal Vicino.
Deve premettersi che, nel contratto di vendita, se il bene venduto presenta vizi, al compratore spetta la garanzia per gli stessi, ai sensi dell'articolo 1490 c.c., il quale -al comma 1- recita: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Il venditore è quindi tenuto a garantire che il bene sia libero da difetti che lo rendano inutilizzabile o ne riducano significativamente il valore, coprendo la garanzia i vizi occulti della cosa, ovvero quelli che il compratore non conosceva al momento della conclusione del contratto in quanto non facilmente riconoscibili al momento dell'acquisto o dolosamente nascosti e taciuti all'acquirente.
In questi casi, il compratore ha l'onere di denunciare tali vizi al venditore, ex art. 1495 c.c., entro otto giorni dalla scoperta (la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza dello stesso o l'ha occultato). pagina 4 di 8 Nella specie, risulta dagli atti che l'attore riceveva l'auto in data
3.05.2022 e provvedeva, in data 9.05.2022, ad informare il venditore dell'accaduto, rispettando pertanto il termine degli otto giorni previsti.
Al fine di verificare la causa e l'entità dei vizi lamentati da parte attrice e contestati dal convenuto, venivano disposti accertamenti tecnici (sulla legittimità dell'operato del ctu si dirà infra); il nominato CTU “accertava la rottura del radiatore ed il mancato funzionamento dell'indicatore della temperatura, nel vano cruscotto”.
Il CTU rappresentava che, dopo aver provveduto alla sostituzione del radiatore e delle tubazioni, nonché alla pulizia dell'impianto di raffreddamento, tramite il responsabile dell'officina dove era allocato il mezzo, “alla prima accensione del veicolo, si verificava un cortocircuito nel vano abitacolo e precisamente nella zona sottostante il cruscotto… provocato dal malfunzionamento dell'alternatore, che inviava una corrente oltre 19 V, in luogo dei 13/14 V ordinari”
Il tecnico rappresentava ancora che “Tale anomalia, unitamente al mancato funzionamento dell'interruttore del termostato, provocavano il mancato avvio della ventola di raffreddamento del radiatore”.
Pertanto, il ctu così concludeva: “…l'autovettura oggetto del giudizio, presentava avaria all'alternatore, che inviava una carica di oltre 19 V, superiore a quella prevista, provocando il danneggiamento di alcuni componenti elettrici, fra i quali la mancata accensione della ventola di raffreddamento, che provocava il riscaldamento del liquido refrigerante e la successiva rottura/esplosione del radiatore”.
Orbene, per quanto riguarda gli effetti della garanzia, ai sensi dell'art. 1492 del c.c. il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. pagina 5 di 8 “La scelta tra le due azioni è indipendente dal maggiore o minore grado di gravità del vizio denunciato (Cass. Civ. n. 582/1982)”.
Nel caso in esame l'attore chiedeva la risoluzione del contratto di vendita e la restituzione di quanto versato, nonché il risarcimento del danno, che è in ogni caso dovuto.
In proposito, deve rilevarsi che “…spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi, dal momento che si tratta di uno dei fatti costitutivi della pretesa, sia che esperisca il rimedio redibitorio (risoluzione del contratto) sia estimatorio (riduzione del prezzo). Tale soluzione….costituisce espressione del principio di vicinanza della prova” (Cass. SS. UU. 11748/2019).
Nel caso di specie, l'esistenza dei vizi emerge dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati, dai quali però non può ritenersi dimostrata l'inidoneità del bene all'uso cui è destinato.
Invero, il CTU dichiarava: “In data 26.04.2024, giorno dell'ultimo accesso presso l'officina, l'autovettura veniva ispezionata a riparazioni ultimate;
il p.a. , unitamente al responsabile dell'officina CP_2
effettuavano giro di prova di circa 13 km, senza rilevare alcun Pt_2
problema sull'autovettura.”
Sul punto, il CTU afferma che: “L'innalzamento della temperatura, a causa delle avarie sopra descritte, non poteva essere visibile al conducente, a causa del mancato funzionamento dell'indicatore della temperatura” e tanto vale sia per il compratore che per il venditore, in mancanza di prova contraria.
Inoltre, non è possibile stabilire da quando tali vizi fossero presenti, invero lo stesso CTU dichiara: “In merito al malfunzionamento dell'alternatore e dell'indicatore temperatura in quadro non vi sono elementi che possano far risalire alla data esatta dell'avaria”. pagina 6 di 8 In assenza di prova sulla lamentata inidoneità all'uso non può ritenersi accoglibile la domanda di risoluzione del contratto.
Nonostante il rigetto della domanda di risoluzione, stante l'acclarata esistenza di vizi del bene, ricordando la norma sopra citata che fa comunque salvo il risarcimento del danno quando viene invocata la garanzia per vizi, al compratore spetta il risarcimento del danno subito, pari al costo necessario per la riparazione del bene acquistato, che nel caso di specie è stato determinato dal nominato c.t.u., il quale ha ritenuto che “Il costo totale per il ripristino del veicolo è stato stimato, al netto di degrado d'uso, in € 3.434,78 iva compresa” e pertanto il convenuto dovrà versare tale importo per il ripristino del mezzo.
Quanto alla validità dell'operato del ctu, deve evidenziarsi che, come evidenziato dal tecnico nella risposta alle note tecniche di parte (e come si evince dal verbale di sopralluogo del 16.10.2023) per poter verificare la presenza dei vizi lamentati, “in accordo con le parti si autorizzava l'officina alla sostituzione del radiatore e pulizia condutture impianto di raffreddamento e sostituzione raccordi deteriorati”.
Inoltre, al successivo incontro del 22 dicembre 2023 “tutte le parti autorizzavano il prosieguo delle riparazioni al fine di ripristinare l'impianto elettrico danneggiato e consentire il normale funzionamento del motopropulsore per le indispensabili prove su strada”.
In conclusione, la domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e in tali termini va accolta.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione ritualmente notificato, nei Parte_1
confronti di , ogni altra istanza, eccezione e deduzione CP_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda, limitatamente alla richiesta di risarcimento danni e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento della somma di € 3.434,78, a titolo di risarcimento del danno, quale costo necessario per il ripristino del mezzo;
oltre interessi dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre spese di C.U. e spese di C.T.U., nonchè rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge.
Benevento, 14/04/2024
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3620 R.G.A.C., anno 2022, passata in decisione all'udienza del 9.12.2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Benevento, alla via G. Verdi n. 1 presso lo studio dell'Avv. Guido Principe che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, via CP_1
G. Garibaldi n. 116, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tommaso
Incarbone, giusta procura e mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
9.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 8 conveniva in giudizio per sentire Parte_1 CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti, relativo alla compravendita di un'autovettura e per sentirlo condannare alla restituzione del prezzo sborsato, pari ad € 6.907,00, oltre al risarcimento del danno subito per ulteriori € 2.000,00; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, l'attore esponeva di avere acquistato, in data 26.04.2022, l'autovettura Mitsubishi Pajero di proprietà del convenuto, aderendo ad un annuncio riportato sulla rivista
“Autoscout24” e versando la somma di € 6.907,00, tramite bonifico.
Il mezzo, proveniente da Caltagirone, veniva consegnato a Benevento in data 3.05.2022 e dopo circa 10 km si verificava l'esplosione del radiatore;
tanto rendeva necessario l'intervento di un carroattrezzi per trasportare l'auto in un'autofficina.
In data 9.05.2022, l'attore rendeva edotto dell'accaduto il venditore, chiedendo la restituzione del prezzo, senza ricevere però alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio, , il quale, in via preliminare, CP_1
chiedeva dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Caltagirone;
nel merito contestava la domanda.
Con ordinanza del 16.06.2023, il Giudice riteneva la necessità di disporre accertamenti tecnici per verificare la causa e l'entità dei vizi lamentati da parte attrice, al termine dei quali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del
9.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto non può trovare accoglimento. pagina 2 di 8 In proposito, deve evidenziarsi che, in tema di compravendita di autoveicoli, il foro competente a decidere le controversie insorte tra acquirente e venditore è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo); tale competenza è inderogabile.
Ad abundantiam, si specifica che la contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili, costituisce presupposto necessario per l'accoglimento della suddetta eccezione.
Obbligo del convenuto, infatti, era quello di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto.
Nel caso di specie, il convenuto contestava il criterio di collegamento di cui agli artt. 18 (foro generale delle persone fisiche) e 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) prendendo però in considerazione, con riferimento all'art. 20 c.p.c., solo il luogo in cui l'obbligazione è sorta, vale a dire quello di conclusione del contratto
(forum contractus), precisando che trattandosi di contratto concluso telefonicamente, il luogo di conclusione era quello in cui l'accettazione era giunta a conoscenza del proponente e in questo caso Caltagirone, non risultando invece formulata in riferimento al luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis).
Dunque, anche per tal motivo, l'eccezione non può essere accolta e la causa deve ritenersi radicata presso il giudice adito, come espressamente statuito dalla Suprema Corte: “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a pagina 3 di 8 sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito» (Cass.,3 luglio 2018 n. 17311).
Nel merito, l'attore ha sostenuto che, per individuare la causa dell'inconveniente verificatosi, aveva conferito incarico ad un perito, il quale aveva accertato che l'esplosione era ascrivibile ad un'anomalia del circuito di raffreddamento (circostanza che non poteva non essere nota al precedente proprietario), che aveva causato l'esplosione del radiatore.
Parte convenuta sosteneva invece che alcun vizio era stato occultato dallo stesso e che l'evento verificatosi era del tutto accidentale, non prevedibile e soprattutto non conosciuto dal Vicino.
Deve premettersi che, nel contratto di vendita, se il bene venduto presenta vizi, al compratore spetta la garanzia per gli stessi, ai sensi dell'articolo 1490 c.c., il quale -al comma 1- recita: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Il venditore è quindi tenuto a garantire che il bene sia libero da difetti che lo rendano inutilizzabile o ne riducano significativamente il valore, coprendo la garanzia i vizi occulti della cosa, ovvero quelli che il compratore non conosceva al momento della conclusione del contratto in quanto non facilmente riconoscibili al momento dell'acquisto o dolosamente nascosti e taciuti all'acquirente.
In questi casi, il compratore ha l'onere di denunciare tali vizi al venditore, ex art. 1495 c.c., entro otto giorni dalla scoperta (la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza dello stesso o l'ha occultato). pagina 4 di 8 Nella specie, risulta dagli atti che l'attore riceveva l'auto in data
3.05.2022 e provvedeva, in data 9.05.2022, ad informare il venditore dell'accaduto, rispettando pertanto il termine degli otto giorni previsti.
Al fine di verificare la causa e l'entità dei vizi lamentati da parte attrice e contestati dal convenuto, venivano disposti accertamenti tecnici (sulla legittimità dell'operato del ctu si dirà infra); il nominato CTU “accertava la rottura del radiatore ed il mancato funzionamento dell'indicatore della temperatura, nel vano cruscotto”.
Il CTU rappresentava che, dopo aver provveduto alla sostituzione del radiatore e delle tubazioni, nonché alla pulizia dell'impianto di raffreddamento, tramite il responsabile dell'officina dove era allocato il mezzo, “alla prima accensione del veicolo, si verificava un cortocircuito nel vano abitacolo e precisamente nella zona sottostante il cruscotto… provocato dal malfunzionamento dell'alternatore, che inviava una corrente oltre 19 V, in luogo dei 13/14 V ordinari”
Il tecnico rappresentava ancora che “Tale anomalia, unitamente al mancato funzionamento dell'interruttore del termostato, provocavano il mancato avvio della ventola di raffreddamento del radiatore”.
Pertanto, il ctu così concludeva: “…l'autovettura oggetto del giudizio, presentava avaria all'alternatore, che inviava una carica di oltre 19 V, superiore a quella prevista, provocando il danneggiamento di alcuni componenti elettrici, fra i quali la mancata accensione della ventola di raffreddamento, che provocava il riscaldamento del liquido refrigerante e la successiva rottura/esplosione del radiatore”.
Orbene, per quanto riguarda gli effetti della garanzia, ai sensi dell'art. 1492 del c.c. il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. pagina 5 di 8 “La scelta tra le due azioni è indipendente dal maggiore o minore grado di gravità del vizio denunciato (Cass. Civ. n. 582/1982)”.
Nel caso in esame l'attore chiedeva la risoluzione del contratto di vendita e la restituzione di quanto versato, nonché il risarcimento del danno, che è in ogni caso dovuto.
In proposito, deve rilevarsi che “…spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi, dal momento che si tratta di uno dei fatti costitutivi della pretesa, sia che esperisca il rimedio redibitorio (risoluzione del contratto) sia estimatorio (riduzione del prezzo). Tale soluzione….costituisce espressione del principio di vicinanza della prova” (Cass. SS. UU. 11748/2019).
Nel caso di specie, l'esistenza dei vizi emerge dalle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati, dai quali però non può ritenersi dimostrata l'inidoneità del bene all'uso cui è destinato.
Invero, il CTU dichiarava: “In data 26.04.2024, giorno dell'ultimo accesso presso l'officina, l'autovettura veniva ispezionata a riparazioni ultimate;
il p.a. , unitamente al responsabile dell'officina CP_2
effettuavano giro di prova di circa 13 km, senza rilevare alcun Pt_2
problema sull'autovettura.”
Sul punto, il CTU afferma che: “L'innalzamento della temperatura, a causa delle avarie sopra descritte, non poteva essere visibile al conducente, a causa del mancato funzionamento dell'indicatore della temperatura” e tanto vale sia per il compratore che per il venditore, in mancanza di prova contraria.
Inoltre, non è possibile stabilire da quando tali vizi fossero presenti, invero lo stesso CTU dichiara: “In merito al malfunzionamento dell'alternatore e dell'indicatore temperatura in quadro non vi sono elementi che possano far risalire alla data esatta dell'avaria”. pagina 6 di 8 In assenza di prova sulla lamentata inidoneità all'uso non può ritenersi accoglibile la domanda di risoluzione del contratto.
Nonostante il rigetto della domanda di risoluzione, stante l'acclarata esistenza di vizi del bene, ricordando la norma sopra citata che fa comunque salvo il risarcimento del danno quando viene invocata la garanzia per vizi, al compratore spetta il risarcimento del danno subito, pari al costo necessario per la riparazione del bene acquistato, che nel caso di specie è stato determinato dal nominato c.t.u., il quale ha ritenuto che “Il costo totale per il ripristino del veicolo è stato stimato, al netto di degrado d'uso, in € 3.434,78 iva compresa” e pertanto il convenuto dovrà versare tale importo per il ripristino del mezzo.
Quanto alla validità dell'operato del ctu, deve evidenziarsi che, come evidenziato dal tecnico nella risposta alle note tecniche di parte (e come si evince dal verbale di sopralluogo del 16.10.2023) per poter verificare la presenza dei vizi lamentati, “in accordo con le parti si autorizzava l'officina alla sostituzione del radiatore e pulizia condutture impianto di raffreddamento e sostituzione raccordi deteriorati”.
Inoltre, al successivo incontro del 22 dicembre 2023 “tutte le parti autorizzavano il prosieguo delle riparazioni al fine di ripristinare l'impianto elettrico danneggiato e consentire il normale funzionamento del motopropulsore per le indispensabili prove su strada”.
In conclusione, la domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e in tali termini va accolta.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione ritualmente notificato, nei Parte_1
confronti di , ogni altra istanza, eccezione e deduzione CP_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda, limitatamente alla richiesta di risarcimento danni e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento della somma di € 3.434,78, a titolo di risarcimento del danno, quale costo necessario per il ripristino del mezzo;
oltre interessi dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre spese di C.U. e spese di C.T.U., nonchè rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge.
Benevento, 14/04/2024
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
pagina 8 di 8