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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1372/2024 in data 21.3.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARACCO UMBERTO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIALE VITTORIO VENETO, n. 10 - TREVISO attrice / opponente contro
ON
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RISCICA PAOLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in CALMAGGIORE, n. 10 - TREVISO convenuta / opposta
*** avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria,
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“In via preliminare: riunire il presente giudizio con altro giudizio di opposizione promosso dal debitore principale R.G. 1368/2024 Dr. Marco Saran Tribunale di Treviso prossima udienza al 28.11.2024;
Nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'art.7, ultima parte, del contratto di fideiussione perché abusivo e/o perché viola l'art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990; accertare e dichiarare il mancato rispetto del termine di cui all'art.1957, comma I, c.c. e quindi la liberazione della sig.ra dalla garanzia prestata;
Pt_1 accertare e dichiarare in ogni caso la nullità del mutuo e di ogni altra concessione fatta dalla a favore del sig. perché illecita e contraria al buon costume e/o CP_1 CP_2
l'irripetibilità delle somme ingiunte ex art.2035 c.c.; accertare e dichiarare comunque la liberazione della sig.ra per violazione dell'art.1956 c.c.; Pt_1
e per l'effetto: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia credito della Banca opposta, identificata in atti, verso la sig.ra per tutte le ragioni di cui all'atto di Pt_1 opposizione;
Quindi, revocare (ovvero annullare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace) il decreto ingiuntivo n.189/2024 emesso il 26.01.2024 dal Tribunale di Treviso qui opposto;
In ogni caso: con rifusione integrale delle spese, dei diritti e degli onorari di lite”;
- per ON
:
[...]
“Nel merito in via principale: respingersi le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in corso di causa e, per l'effetto, confermarsi l'op-posto decreto;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale accogliesse, in tutto o in parte, le domande avversarie, condannarsi l'attrice opponente a pagare la somma di Euro 12.130,00, oltre agli interessi convenzionali di mora ed oltre alle spese della procedu-ra di ingiunzione, liquidate in Euro 1.370,00 per compensi, in Euro 286,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% ed oltre I.v.a. e C.p.a., ovvero a pagare i sopraindicati importi, quantificati in misura maggiore o minore, che risulteranno in corso di causa, ovvero a pagare gli importi che risulteranno di giustizia, oltre ai successivi maturandi interessi sino al saldo effettivo ed oltre alle spese e compensi del presente procedimento ed oltre agli accessori di legge;
In ogni caso: valutarsi la natura temeraria della lite promossa da controparte ex art. 96 c.p.c. ed il rispetto del principio di specificità dei motivi dell'opposizione ex art. 164, co. 4 c.p.c., assumendo ogni opportuno conseguente provvedimento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ON ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 189/2024 con cui era stato ingiunto a
, titolare della ditta individuale Emmetienne di Mazzon Tiziano CP_3
Pag. 2 di 6 (debitore principale) e alla di lui moglie (fideiussore) di pagare la somma Parte_1 di € 36.001,72, oltre ad interessi e spese, di cui € 10.852,51 quale saldo passivo del conto corrente n. 414 ed € 25.149,21 quale residuo dovuto in relazione al mutuo chirografario n. 37143.
La sola ha proposto in questa sede opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 eccependo:
- la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 CC contenuta nel contratto di fideiussione (sia in relazione alla violazione della normativa antitrust, sia in quanto clausola vessatoria ai sensi del codice del consumo) e la conseguente estinzione della garanzia a causa del mancato rispetto del termine semestrale di legge;
- l'irripetibilità delle somme mutuate dalla banca ai sensi dell'art. 2035 CC, essendo la concessione di credito a soggetti non meritevoli una prestazione contraria al buon costume;
- l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 CC.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
La clausola di deroga all'art. 1957 CC contenuta nel contratto di fideiussione deve effettivamente ritenersi nulla in quanto vessatoria ai sensi del codice del consumo, trattandosi di clausola che limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. t) cod. cons. e non essendovi prova di una trattativa individuale sul punto (non essendo a tal fine sufficiente, per consolidato orientamento, la mera doppia sottoscrizione ex art. 1341 CC).
Ciò nondimeno, l'eccezione di estinzione sollevata dall'attrice con riferimento alla disposizione in esame è infondata.
Risulta per tabulas che la risoluzione dei due rapporti di mutuo e di conto corrente avvenne il 22.8.2023 (docc. 6 e 11 fasc. mon.) e che il ricorso monitorio venne depositato il 19.12.2023, nel pieno rispetto del termine semestrale.
L'attrice sostiene a tal proposito che il dies a quo dovrebbe in realtà essere individuato in un momento anteriore, ossia a giugno 2023, data di scadenza della prima rata di mutuo non pagata (e ciò varrebbe anche con riferimento al conto corrente, posto che la banca, avendo constatato in tale momento il mancato pagamento della rata del mutuo, ben avrebbe potuto recedere anche dall'apertura di credito a revoca).
La tesi attorea, oltre ad apparire quasi sorprendente (ci si aspetterebbe che i clienti della banca lamentassero piuttosto un'eccessiva intransigenza da parte di un istituto di credito che, pur potendolo fare a norma del contratto, non mostrasse un minimo di tolleranza e
Pag. 3 di 6 decidesse di recedesse da tutti i rapporti con la propria clientela per il mero mancato pagamento di una sola rata del mutuo), è anche radicalmente infondata.
La giurisprudenza citata dall'attrice – per cui il dies a quo ai fini dell'art. 1957 CC andrebbe individuato nella scadenza delle singole prestazioni, ossia delle singole rate – è in realtà del tutto inconferente in questa sede, riguardando la diversa fattispecie del contratto di locazione, in cui deve effettivamente ravvisarsi l'autonomia delle prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo;
ciò non è invece nel presente caso, considerato che, per orientamento più che consolidato, “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cass. 17798/2011), salvo che la banca non proceda, in un momento antecedente, alla risoluzione del contratto (il che comporta l'immediata esigibilità dell'intero debito), come nel caso di specie. Va poi osservato che il mancato pagamento di una sola rata del mutuo, pur essendo inadempimento indicato nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto, non comporta di per sé l'automatica risoluzione del contratto, essendo comunque necessario che la mutuante decida di avvalersi del rimedio di cui all'art. 1456 CC, il che non risulta nel presente caso.
Quanto al conto corrente, l'apertura di credito era senz'altro a revoca, per cui è solo da tale momento che il credito diviene esigibile ed è irrilevante che la banca potesse revocare il fido anche in un momento antecedente, rappresentando questa, per l'appunto, una facoltà della banca, non un obbligo.
In ogni caso, e la circostanza appare dirimente con riferimento sia al mutuo che al conto corrente, l'art. 6 ultimo comma della fideiussione esclude che il garante possa sollevare eccezioni quanto al momento in cui la banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti.
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L'attrice sostiene a tal punto che il mutuo oggetto di causa sarebbe nullo per contrarietà al buon costume, essendo stato concesso ad un'impresa non meritevole di credito. Da tale nullità deriverebbe non solo l'inesistenza del debito per gli interessi dovuti in virtù del contratto, ma anche l'irripetibilità dello stesso capitale, ai sensi dell'art. 2035 CC.
L'eccezione, per quanto altamente suggestiva, non merita accoglimento.
Va anzitutto sgomberato il campo da un equivoco in cui sembra essere incorsa l'attrice: stando alla stessa giurisprudenza richiamata in atto di citazione (Cass. 16706/2020; Trib. Vicenza decr. 19.5.2022; Trib. Asti decr. 105 dell'8.1.2024), l'invocata nullità per contrarietà al buon costume non si verifica ogni qualvolta venga concesso credito ad un soggetto in crisi di liquidità o in difficoltà economica (il che rappresenta invero la normalità dei rapporti economici), ma solo nei casi – essi sì patologici – di concessione
Pag. 4 di 6 di credito ad imprese che siano già in stato di totale decozione, ossia di crisi irreversibile tale da non consentire in alcun modo la prosecuzione dell'attività aziendale, perché ciò avrebbe quale unico effetto quello di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa.
Tanto chiarito, l'odierna attrice non ha in alcun modo dimostrato (ma, a ben vedere, nemmeno allegato) che l'impresa del marito versasse, nel settembre 2020, in un siffatto stato di crisi irreversibile: i documenti prodotti dimostrano tutt'al più delle mere difficoltà economiche e le testimonianze richieste non sono state ammesse in quanto generiche e, comunque, irrilevanti (anche il cap. 4, pur astrattamente pertinente, non avrebbe consentito di ritenere provato lo stato di dissesto).
Si osserva altresì che è proprio la stessa attrice a riconoscere il ruolo determinante assunto dall'epidemia da Covid-19 rispetto alla crisi dell'impresa del marito, “in quanto, mercè il lockdown, i negozi rimasero chiusi per mesi”. Il mutuo venne quindi concesso nel contesto di una situazione del tutto eccezionale quale la pandemia, sicché ben si poteva all'epoca presumere che, terminata la situazione emergenziale, i consumi potessero riprendere e quindi anche l'impresa di potesse continuare la propria CP_2 attività. Che poi ciò non sia, purtroppo, avvenuto non dimostra però che già al momento della concessione del mutuo la crisi fosse evidentemente irreversibile.
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Non può infine trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 CC, dovendosi ritenere – quanto meno secondo il criterio probatorio del “più probabile che no” applicabile nel giudizio civile – che la garante avesse concesso, sia pure implicitamente, la speciale autorizzazione all'erogazione di nuovo credito in favore del debitore principale, considerato che:
- la garante è anche moglie del debitore principale;
- dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa attrice (docc. 21-24) emerge che la garante non era una semplice lavoratrice dipendente del marito (circostanza peraltro nemmeno allegata), ma che facesse a tutti gli effetti parte dell'impresa familiare;
- l'indirizzo e-mail utilizzato da per le trattative CP_2 Email_1 con la banca per la concessione del mutuo del 2020 (docc. 10-12 att.) è il medesimo utilizzato anche dalla stessa per le comunicazioni relative Pt_1 alla sospensione delle rate di un precedente mutuo (cfr. doc. 8 att.).
L'insieme di tutte queste circostanze, congiuntamente considerate, consente di ritenere presuntivamente dimostrato che fosse ben a conoscenza della situazione Pt_1 finanziaria del marito, che partecipasse attivamente alla gestione dell'impresa (anche nel proprio interesse) e che avesse quindi dato il proprio assenso, sia pure tacitamente, all'erogazione degli ulteriori crediti.
Pag. 5 di 6 ***
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Non si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per disporre la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 CPC (come invece richiesto dalla convenuta), non ritenendosi che la stessa abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave. In particolare, non si può considerare come tale il fatto che e avessero introdotto due separati CP_2 Pt_1 giudizi di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, sia perché la valutazione da compiersi ai sensi dell'art. 96 CPC deve riguardare le ragioni fatte valere in questo giudizio, sia perché la posizione del debitore principale e del fideiussore non sono del tutto sovrapponibili (tanto più nel presente caso, in cui l'attrice ha sollevato diverse eccezioni attinenti solo ed esclusivamente il rapporto di garanzia), sicché non appare pretestuosa la proposizione di distinte opposizioni.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 189/2024;
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta Parte_1 [...] le spese di lite del ON presente procedimento, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 25 settembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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