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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/12/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AN DR Presidente
LO EN Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 409/2023 R.G.L. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Misurale e Jgor Giacchino, per procura in atti appellanti
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
IL Paroletti, per procura in atti appellata
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate in data 1.12.2025.
Per l'appellata: come da note depositate in data 2.12.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 30 marzo 2021, i signori ed Parte_1
e hanno convenuto in giudizio , Parte_2 Parte_3 CP_2 chiedendo la condanna della stessa Società al risarcimento del danno in loro favore, sia quali eredi del signor , rispettivamente Persona_1 marito e padre degli stessi, sia a titolo proprio per perdita del rapporto parentale, essendo lo stesso deceduto in data 16 maggio 2013 per mesotelioma pleurico, conseguente all'esposizione a fibre di amianto subita nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della stessa Società dal 1972 al 1997.
Si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo di respingere il CP_3 ricorso.
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti testi ed è stata espletata CTU medico legale.
Con sentenza n. 181 del 2023 il Tribunale di SA ha respinto il ricorso.
I ricorrenti hanno proposto appello.
Gli appellanti lamentano l'acritica adesione del Giudice di primo grado alle conclusioni peritali, conclusioni che vengono sottoposte ad articolata critica, ed altresì la valutazione assunta in primo grado in ordine alle dichiarazioni dei testi sentiti, dichiarazioni che, anche alla luce della documentazione agli atti, dovevano ritenersi quale conferma dell'esposizione a fibre di amianto subita dal loro congiunto durante lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Gli appellanti si riferiscono altresì al riconoscimento da parte dell' CP_4 della rendita alla signora , con evidente riconoscimento dell'origine Pt_1 professionale del mesotelioma del marito, il quale ha lavorato solo alle dipendenze della convenuta.
Si è costituita chiedendo di respingere l'appello. CP_2
Questa Corte ha disposto il rinnovo della CTU, nominando il dott.
[...]
. Per_2
La causa è stata quindi discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
9.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
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L'esito complessivo dell'istruttoria, svolta in entrambi i gradi del giudizio, ha infatti confermato sia la rilevante esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa svolta dal congiunto dei ricorrenti, sia il decesso dello stesso per mesotelioma, sia il nesso di causalità tra tale patologia e l'esposizione all'amianto ed infine anche la responsabilità della Società datrice di lavoro.
La rilevante esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, attività svolta esclusivamente alla dipendenza della Società appellata, risulta ampiamente provata sia dalla documentazione già allegata al ricorso introduttivo, sia dalle dichiarazioni dei testi sentiti in primo grado, sia dall'approfondito, esaustivo e congruo elaborato peritale del dott. Profumo,
CTU nominato da questa Corte.
D'altra parte, come altri Giudici di merito, questa Corte si è già più volte occupata di casi del tutto analoghi, cioè di dipendenti della Società appellata colpiti da mesotelioma, tra le altre con la sentenza n. 442 del 2019, la cui motivazione può essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Correttamente il Tribunale ha ritenuto che dall'istruttoria espletata mediante le prove testimoniali che il Sig. ..., nel corso dell'attività lavorativa dal 1961 al 1993 sia stato esposto all'inalazione di fibre di amianto disperse nell'ambiente, presente nelle locomotive dei treni e rotabili ferroviari, come risultava dal rapporto EN (Registro
Nazionale Mesoteliomi), preso in esame dal CTU dott. che ha Per_3 confermato come la popolazione dei macchinisti ferroviari sia stata esposta negli anni in questione ad amianto.
Assume altresì rilevanza il fatto che la malattia contratta dal ..., che ne cagionò il decesso, fu un mesotelioma, patologia monofattoriale dose indipendente, per cui nella fattispecie in esame non occorre verificare la quantità di fibre cui il lavoratore fu esposto.
E che si trattasse di un mesotelioma è stato appurato, dal CTU predetto in termini di certezza, in presenza di esami istologici e radiologici svolti durante i ricoveri ospedalieri.
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Quanto alla responsabilità del datore di lavoro, è ormai consolidata la giurisprudenza secondo cui già all'epoca dei fatti di causa la nocività dell'amianto era conosciuta e divulgata a livello di scienza medica, per cui
l'imprenditore era tenuto a compiere tutta una serie di accorgimenti per limitare al massimo l'esposizione dei lavoratori, tra cui - oltre ai normali dispositivi facciali e di riciclo dell'aria attraverso sistemi di areazione ed aspirazione delle polveri imposti dagli artt. 19, 20 21 del D.P.R. 303/1956,
– occorreva che i lavoratori venissero informati della pericolosità dell'inalazione delle fibre di amianto e della necessità di adottare ogni cautela in presenza di esse.
Risulta invece dall'istruttoria che nelle locomotive si continuasse ad usare
l'amianto a spruzzo quale coibente senza alcuna precauzione volta ad evitare che tali fibre entrassero nelle cabine di guida (v. testimonianza dell'Ing. ).” Tes_1
Tali principi e considerazioni possono e debbono sicuramente valere anche per il caso in esame, analogo a quello oggetto della richiamata sentenza, e per il quale si possono riscontrare le relative precisate condizioni;
quindi, già solo alla luce della predetta motivazione si imporrebbe l'accoglimento del presente appello.
Anche nel caso in oggi in esame, si tratta infatti di valutare le medesime domande, presentate dagli eredi di una persona che ha lavorato, per molti degli stessi anni di cui al predetto precedente, alle dipendenze della Società appellata, con diverse mansioni ma tutte esposte alla nociva esposizione all'amianto, svolgendosi negli stessi ambienti di lavoro, con la stessa esposizione a fibre di amianto, con conseguente, purtroppo, medesima patologia.
Anche nel nostro caso, il predetto CTU ha potuto concludere nei medesimi corretti ed esaustivi termini.
In ogni caso, anche nel caso in esame i testi sentiti in primo grado hanno potuto confermare una rilevante esposizione all'amianto. Cont D'altra parte, dalla documentazione agli atti e dalle stesse difese di
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risulta sostanzialmente non contestata la presenza diffusa di componenti in amianto a bordo delle locomotive e negli altri ambienti in cui ha dovuto svolgere la sua attività il signor , come anche la stessa presenza nei Pt_2 materiali di consumo per gli interventi manutentivi.
Quindi si può considerare ammessa e pacifica l'ampia e diffusa presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, presenza già sufficiente a confermare un rischio del tutto idoneo a causare il mesotelioma che ha colpito il lavoratore.
L'istruttoria svolta in primo grado, documentale e per testimoni, ha consentito di accertare il contatto diretto ed indiretto dell'interessato con materiale contenente amianto.
Pure in questo procedimento, come in quello concluso con la richiamata sentenza di questa Corte, le dichiarazioni dei colleghi di lavoro, signori
, , , e la documentazione agli atti, in CP_5 Per_4 Per_5 Per_6 particolare gli elementi tratti dal Rapporto EN, dalla Nota Contarp
INAIL, il riconoscimento di quest'ultimo Istituto anche della origine professionale del mesotelioma che ha colpito il signor , essendo Pt_2
Cont quella svolta presso l'unica attività lavorativa dello stesso, e le stesse
Circolari delle Ferrovie dello Stato, hanno ampiamente confermato tale nociva esposizione.
In ordine alla certificazione che ha riconosciuto l'origine CP_4 professionale del mesotelioma che ha colpito il signor , vale la Pt_2 pena ricordare i principi in materia precisati dalla giurisprudenza di legittimità, tra le altre con l'ordinanza n. 678 del 2023 della Sezione Lavoro, che conferma “circa le certificazioni in questione di aver “già avuto CP_4 modo di puntualizzare la loro rilevanza al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse (Cass., n. 18008 del 2014)”, vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali ….
6.2. Inoltre, appunto in relazione a fattispecie concreta simile a quella che ci occupa (riguardante domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. contro due datrici di lavoro), la suddetta decisione ha specificato che dette certificazioni , se non possono avere valoro dirimente, “possono CP_4
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assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa
l'esposizione” all'amianto.”
Infine, risulta decisivo a questi fini, come detto, l'esito dell'approfondito accertamento peritale, di cui si richiamano i più rilevanti passaggi.
“Non si ritiene in dubbio la diagnosi di mesotelioma …
Si ritiene … che la valutazione del rischio non possa basarsi solo su Cont dichiarazioni di laddove si afferma che negli '70 non c'era quasi amianto e quello presente era in condizioni di non potere causare danno. Part Altre indagini svolte dai Servizi pubblici, in particolare di non concordano sul punto. Un'esposizione ad amianto nelle ferrovie, per varie categorie e mansioni, almeno fino a parte del decennio 80 sarebbe invece stata presente. Un rischio diretto in particolare si poteva ammettere per varie categorie, in particolare per le officine e ambientale per altre, anche a bordo dei treni. Si ricorda in particolare come vi fu osservazione di mesoteliomi nelle famiglie dei casellanti.
Definire pertanto che nel periodo di attività del sig. , almeno negli Pt_2 anni '70, sia a terra sia a bordo, non vi sia stata esposizione ad amianto o meglio definirla pari a quella della popolazione generale non si ritiene sia condivisibile. Nei luoghi ed ambienti di lavoro ferroviari la presenza di amianto e di inquinamento da fibre dello stesso ha portato a riconoscimenti di malattie professionali e indagini epidemiologiche hanno evidenziato casi di patologie collegate all'esposizione ad amianto (mesoteliomi pleurici, neoplasie polmonari sia asbestosi e placche pleuriche). …
… le varie edizioni dei Renam sono in merito alquanto indicative ….
Al proposito si ricorda come il rischio amianto nelle ferrovie fu affrontata da una commissione negli anni 1979-1982. Questa Commissione portò all'adozione di aree dedicate alle lavorazioni con amianto, dedicando specifica attenzione alle Officine ed Impianti FS di riparazione presenti in vari parti d'Italia. … La Commissione scriveva “… si può presumere che, agli inizi, le procedure di sicurezza anti inquinamento non fossero minuziose e consolidate e che una più attenta ed efficiente organizzazione
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dei lavori in presenza di amianto si raggiunge presumibilmente solo dopo il
1986”.
La stessa Commissione poi faceva riferimento a due direttive delle F.S., del
1/4/1983 e 28/9/1989, che affrontavano le misure da adottare rispetto al rischio amianto. Da ciò si evince che vi fu attenzione al problema e che lo stesso era presente e che le misure furono effettivamente attive e valide a partire dagli anni 80, parallelamente con la normativa nazionale (D. L.vo
277/'91 - Legge 257/'92) Di fatto…l'amianto (crisotilo) fu presente almeno fino al decennio '90 ad esempio nei ferodi degli scambi (o deviatoi). …
Il fatto che ciò comportasse esposizione a livelli di amianto inferiori alle
100 ff/l …è possibile … ma qui parliamo di mesotelioma e non di un tumore polmonare, che … necessita di esposizione elevata.
Dieci anni dopo i lavori della prima Commissione, nel 1989, fu messa in atto un'ulteriore indagine, con nuovi approfondimenti, questa volta interna ma che si avvalse ancora dell'ausilio di esperti esterni, che fu coordinato dallo prof. ; questa nuova indagine portò a fotografare così la Per_7 situazione: “Fino alla fine degli anni settanta le esposizioni ad amianto in occasione delle riparazioni dei rotabili sono derivate da interventi sia su manufatti di amianto, sia su parti con amianto spruzzato. Non veniva effettuata una scoibentazione sistematica, ma i lavoratori intervenivano, di volta in volta, per riparare le singole parti e/o apparecchiature in presenza di amianto… A fine anni '70 viene abbandonato l'uso dell'amianto spruzzato…. Dalla fine degli anni settanta, in evidente ritardo rispetto alle già consolidate conoscenze scientifiche, è cessata la coibentazione con amianto spruzzato su tutti i rotabili di nuova costruzione. Soltanto dal 1983
è stato avviato un piano organico di attrezzatura degli impianti e di bonifica sistematica dei rotabili coibentati, dopo una fase conoscitiva e sperimentale iniziata nel 1978-79”.
Sempre il rischio amianto nelle Ferrovie…fu esaminato dalla Consulenza centrale tecnica per l'accertamento dei rischi e la prevenzione (Contarp) dell' . … La relazione della Contarp concluse che fino ai primi anni CP_4
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'80 in varie attività delle legate ai reparti di manutenzione vi era CP_6 una significativa presenza di inquinamento da fibre di amianto. … la
Contarp ritenne che l'esposizione a fibre di amianto fosse diffusa in tutti gli impianti e officine di riparazione.”
Il CTU descrive poi le mansioni lavorative del signor , precisando Pt_2
“… l'attività lavorativa svolta dal Sig. presso le Persona_1
Cont Ferrovie dello Stato poi fu dal 28/08/1972 al 31/12/1977 manovale presso la stazione di SA;
dal 01/01/1978 al 19/05/1981 ausiliario presso stazione di SA. Dal 20/05/1981 al 27/03/1986 ausiliario viaggiante presso l'impianto deposito personale viaggiante (DP) di
SA; dal 28/03/1986 al 29/09/1995 conduttore DP SA;
dal
30/09/1995 al 31/12/1995 capo servizi treno DP SA ….”
Quindi il dott. Profumo così conclude “Parlare per il caso del Sig. Pt_2 di esposizione ambientale e non diretta nelle Ferrovie potrebbe anche essere ammesso ma non osta rispetto ad un mesotelioma, così come non è per nulla decisivo il fatto (non così acclarato) che per le mansioni svolte dal sig. non sia ipotizzabile un superamento del limite di esposizione, Pt_2 visto che quel limite non esclude comunque un'esposizione inferiore, certamente compatibile con l'insorgenza di un mesotelioma per cui non è riconosciuta soglia sotto la quale non vi sia appunto rischio di contrarre un mesotelioma. … La latenza temporale (diagnosi nel 2012, 40 anni dopo
l'inizio del lavoro nelle ferrovie) e compatibile con il contatto lavorativo. …
Si può concludere che i dati anatomopatologici e l'immunoistochimica disponibile, pure in assenza di due marcatori tumorali negativi per carcinoma, siano coerenti la diagnosi di mesotelioma pleurico dx,
l'evoluzione clinica è inoltre tipica.”
Si deve quindi ribadire che le conclusioni cui è potuto giungere il dott.
Profumo meritano di essere condivise, anche in quanto sorrette da logiche ed esaurienti argomentazioni, fondate su un accurato esame della documentazione in atti e su accreditata letteratura medico-scientifica, compiutamente richiamata nella relazione peritale.
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Anche il CTU di questo procedimento, come i precedenti, può concludere confermando l'esposizione all'amianto in ambito lavorativo ed il nesso di causalità tra tale esposizione ed il mesotelioma, in termini sicuramente più che idonei ad accogliere la domanda, considerati anche tutti gli altri già menzionati elementi complessivi.
Come già visto nella sentenza richiamata, questa Corte ha già potuto congruamente ritenere il mesotelioma quale “patologia monofattoriale”, ma anche si ritenesse tale malattia a possibile, per quanto molto dubbia e remota, “eziologia multifattoriale”, comunque in questo caso il nesso di causalità relativo all'origine professionale della stessa malattia si deve considerare dimostrato in modo concreto e specifico e quindi in termini di c.d. “probabilità qualificata”, come dai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità.
D'altra parte, non si possono invece condividere le conclusioni di cui alla
CTU disposta in primo grado, in quanto la stessa innanzitutto non ha congruamente valutato gli esiti dell'istruttoria testimoniale, esiti, come detto, che hanno confermato la rilevante esposizione a polveri di amianto del signor nello svolgimento delle sue attività lavorative, sia per Pt_2 quelle svolte a bordo dei convogli ferroviari, sia per quelle svolte sui binari e nei reparti di manutenzione. Proprio sulla base dell'esito dell'istruttoria, anche di quella documentale, tanto meno si può condividere l'affermazione che tale esposizione professionale sia pari a quella della popolazione generale.
Nemmeno risulta condivisibile che sia necessario il superamento di un supposto limite di esposizione all'amianto, in quanto per l'insorgenza della patologia sofferta dal signor , causa del suo decesso, cioè il Pt_2 mesotelioma, a differenza di altre patologie tumorali, dalla scienza medica non viene riconosciuta la necessità di una soglia minima sotto la quale non via sia rischio di contrarre un mesotelioma.
In conclusione, si deve ritenere dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia, cui è conseguita la morte, e l'esposizione lavorativa
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del signor all'amianto, come del resto era già stato riconosciuto Pt_2 dall' che ha costituito una rendita a favore della vedova dello stesso, CP_4 la signora , attuale appellante. Pt_1
Come già detto e riscontrato negli analoghi precedenti di questa Corte, si deve anche affermare la condotta colposa della Società datrice di lavoro ed attuale appellata. In questo senso, si deve ribadire che nella comunità scientifica, nel periodo di interesse e comunque già prima degli anni
Sessanta del secolo scorso, la pericolosità dell'amianto per la salute e specificatamente la sua cancerogenicità, erano dati già acquisiti, come anche confermato nella CTU e pure nella giurisprudenza della Suprema Corte, sia della Sezione Lavoro tra le altre Cass. Sez. lav. n. 644 del 2005, sia delle sezioni penali, ad esempio Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2003.
La grave nocività dell'amianto per la salute umana era fatto noto già agli inizi del secolo scorso, si citano a questo proposito il R.D. 1909 n. 442 in tema di lavori insalubri, il D. lgt. 1916 n. 1136 e il R.D. 1936 n. 1720, poi la legge n. 443 del 1943 che ha inserito l'asbestosi nell'elenco delle malattie professionali ed ancora il regolamento n. 1169 del 1960 che all'art. 1 prevede che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo a nocive inalazioni di polvere di silice libera od appunto di amianto.
Da quanto esposto discende che anche normativamente, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni appellanti, era ben nota la intrinseca pericolosità dell'amianto.
A questo proposito, si può anche richiamare altra precedente decisione di questa Corte, la sentenza n. 237 del 2025: anche in quel caso il datore di lavoro sosteneva che in quegli anni non vi era consapevolezza della pericolosità dell'amianto, e questa Corte ha ritenuto tale tesi non fondata
“alla luce dell'orientamento ormai costante della giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata (Cass. n.
1853 del 2016);…. Già negli anni '50 infatti la letteratura scientifica aveva pubblicato vari studi epidemiologici che dimostravano la natura
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cancerogena dell'amianto e la riconducibilità del mesotelioma pleurico all'inalazione di fibre di amianto anche in modiche quantità (v. le pubblicazioni del patologo del 1956 sui minatori inizialmente Persona_8 considerati affetti da tubercolosi pleurica, la cui autopsia dimostrò la presenza di asbesto nei polmoni e di un ampio mesotelioma della pleura); tali studi preliminari portarono alla pubblicazione nel 1960 del “Diffuse pleural mesotheliom and esbestos exposure in the north western Cape
Province”.”
In conclusione, i dirigenti e responsabili della Società appellata, compagine da sempre di primaria importanza in Italia, non potevano non conoscere la dannosità dell'amianto sotto lo specifico punto di vista in esame, come anche già più volte concluso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Infondata anche l'obiezione della Società datrice di lavoro secondo cui qualunque fossero state le cautele all'epoca dei fatti da essa adottate, comunque l'evento si sarebbe ugualmente prodotto, non esistendo in allora appropriate misure di protezione per la prevenzione della malattia.
La tesi si deve considerare infondata anche alla luce dei dati e delle conclusioni acquisiti dalla scienza medico legale, che trovano riscontro anche nelle CTU di questo come di altri giudizi, che hanno evidenziato come il rischio di ammalarsi cresca con il crescere della c.d. dose cumulativa di esposizione e come uno dei fattori della dose cumulativa sia costituita proprio dalla quantità di fibre presenti nell'aria, quindi comunque la Società datrice di lavoro doveva adottare adeguati dispositivi individuali di protezione e/o sistemi di abbattimento delle poveri nella specie.
Ma soprattutto la tesi non tiene conto della prima direttiva di condotta che deve sempre rispettare il datore di lavoro in presenza di un rischio per la salute dei propri dipendenti, che è quella di adottare tutte le misure idonee a garantire l'integrità fisica e psichica dei lavoratori in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche oltre l'adozione di particolari misure imposte dalle leggi in materia antinfortunistica;
il che significa che se era nota da tempo la pericolosità dell'amianto sulla salute dei soggetti esposti, il
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datore di lavoro doveva giungere fino a determinarsi alla sua integrale bonifica e sostituzione con materiali alternativi non nocivi.
Secondo infatti noti principi giurisprudenziali, l'inserimento del lavoratore subordinato in un'organizzazione produttiva più o meno complessa fa sorgere in capo all'imprenditore un obbligo di sicurezza che l'art. 2087 c.c. esplicita nel dovere di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente.
Ciò è fonte di responsabilità contrattuale – attenendo detto illecito ad una preesistente obbligazione (ancorché di fonte legale) – ed incombe sul datore l'onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti.
Sul punto si può altresì richiamare la sentenza n. 18503 del 2016 della Corte di Cassazione: “Nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, assume valenza decisiva l'art.
2087 del codice civile …. Adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica. Deve essere pure affermato, in base alla lettura costituzionalmente (art. 41,2 comma) e comunitariamente orientata (Direttiva 89/391) dell'art. 2087 c.c.
e della legislazione prevenzionale, che la natura degli interventi protettivi da adottare non sia affidata alla mera discrezionalità del datore, essendo funzionale alla più efficace tutela dell'integrità fisica e morale del
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lavoratore il rispetto di un ordine gerarchico che privilegi prima di tutto quelli che mirano ad evitare i rischi, e poi (rispetto ai rischi che non possono essere evitati) quelli che mirino a combatterli alla fonte.”
Anche alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, si deve ribadire che la Società appellata non abbia fatto quanto necessario per proteggere i propri dipendenti.
La società davvero non poteva non essere a conoscenza della pericolosità dell'utilizzo dell'amianto, sostanza, come emerso in modo inequivocabile nel corso dell'istruttoria, massicciamente presente nel luogo di lavoro, altrettanto doveva conoscere le regole cautelari necessarie per garantire il suo uso con minimi rischi ed in ogni caso aveva il dovere di informarsi circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori.
Nella specie, quindi, può dirsi acquista non solo la prova della sussistenza del nesso causale fra attività lavorativa svolta presso la Società appellata dal signor e la sua malattia, ma anche della colpevole violazione da Pt_2 parte della stessa Società datrice di lavoro delle norme di prevenzione della salute dei propri dipendenti.
L'appello deve quindi essere accolto.
La liquidazione dei danni lamentati dai ricorrenti va effettuata secondo i seguenti criteri.
Per quanto riguarda il danno biologico subito dal signor , Pt_2 trasmissibile agli odierni appellanti in qualità di eredi, il CTU ha evidenziato che la vittima venne ricoverata presso l'Ospedale di Pietra
Ligure per la prima volta, per il sorgere della predetta patologia, il
31.8.2012 e dimesso il 16.9.2012, in tale degenza furono praticate le prime cure e fu identificata la stessa patologia;
poi venne nuovamente ricoverato, questa volta presso l'Ospedale San Martino di Genova dal 19.2.2013 al
6.3.2013 ed infine di nuovo presso l'Ospedale di Pietra Ligure dal 6 al 16 maggio 2013, in tale ultima data intervenne il decesso.
Sulla base della documentazione clinica in atti, in particolare delle Cartelle
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Cliniche relative a tali ricoveri, il CTU ha individuato un periodo di invalidità temporanea di 8 mesi e 16 giorni, cioè dal momento della diagnosi per mesotelioma al momento del decesso ed ha quindi così individuato l'invalidità temporanea:
- invalidità temporanea al 75%: per giorni 217;
- invalidità temporanea totale per giorni 41, cioè i giorni dei ricoveri.
Alla luce di queste risultanze, che vengono totalmente condivise da questa
Corte per ogni questione affrontata, il danno biologico e morale subito dalla vittima primaria e trasmissibile agli odierni appellanti va quantificato in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, i cui recenti approdi hanno distinto le seguenti voci di danno in capo alla vittima primaria:
- il “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica, intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute, perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, in quanto letale) fino al decesso;
- il “danno morale cd. Soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: in questo caso l'accertamento in fatto dell'“an”, ossia della esistenza del danno- conseguenza, presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione”, da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine.
Dunque, non solo in caso di patologia che conduca la vittima alla morte senza possibilità di guarigione e/o stabilizzazione dei postumi, ma, più in generale, in tutti i casi di lesione del bene-salute, deve tenersi conto, secondo le più recenti indicazioni dei Giudici di legittimità, della “duplice componente fenomenologica del danno non patrimoniale, avuto riguardo
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sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza, di paura, di angoscia, di disperazione” (Cass. ord. n.
36841/2022).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che non solo i familiari ricorrenti ma anche i testi sentiti in primo grado, colleghi ed amici del signor
, hanno riferito che quest'ultimo era, purtroppo, perfettamente Pt_2 consapevole di avere una gravissima ed incurabile forma di neoplasia maligna, quindi del tutto consapevole dell'ineluttabilità di essere destinato a morire ancora in giovane età, avendo solo 64 anni, soffrendo sino all'ultimo, quindi anche consapevole della “progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso fine-vita”, essendo in lui presente, si ripete, una “cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilità della propria fine.
Alla luce di queste risultanze, occorre utilizzare i criteri equitativi individuati nelle aggiornate Tabelle di Milano, che questa Corte intende recepire.
Per gli ultimi tre giorni di vita va liquidato l'importo fisso di euro
35.247,00, a titolo di danno terminale e catastrofale;
per i precedenti 97 giorni di sopravvivenza va liquidato l'importo, sempre fisso, euro 62.544,00
a titolo di danno terminale, con ulteriore congruo incremento a titolo di danno catastrofale.
Per i restanti 158 giorni di sopravvivenza, alla luce delle percentuali indicate nella CTU, tenuto conto che l'indennità temporanea per il 100% è pari a €.
115,00, gli ulteriori importi ammontano ad euro 10.091,25 (86,25 x 117 giorni) ed euro 4.715,00 (115,00 x 41 giorni); anche per tale periodo va riconosciuto un congruo incremento a titolo di danno catastrofale.
Il complessivo incremento a titolo di danno catastrofale deve consentire, come detto, di personalizzare il danno in via equitativa al caso concreto e per le ragioni già specificate, in particolare per la grave personale sofferenza derivante dalla consapevolezza di dover morire ancora in giovane età,
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avendo solo 64 anni, soffrendo sino all'ultimo.
Questa Corte ritiene quindi congruo riconoscere un aumento che porti la somma complessiva ad euro 178.000,00, cioè nei limiti della domanda formulata nelle ultime note scritte degli appellanti, somma che andrà divisa tra gli appellanti secondo la propria quota ereditaria.
Di conseguenza, la Società appellata va condannato al pagamento a favore degli appellanti, dell'importo di euro 178.000,00, oltre gli accessori di legge, come indicati in dispositivo, considerando che tale somma è stata individuata in via equitativa ed attualizzata alla data della presente sentenza.
In ordine al danno “iure proprio” da perdita del legame familiare, vanno recepiti i criteri equitativi di cui all'Osservatorio di Milano basati sul
“sistema a punti”, valore di ciascun punto pari ad €. 3.911,00, tenuto conto di una serie di circostanze di fatto oggettive e soggettive rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Più specificamente, mentre i parametri A), B), C) e D) sono oggettivi, il parametro E) è soggettivo, perché il punteggio previsto (sino a 30) dipende dalla qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto e richiede la prova di elementi particolari ed ulteriori rispetto alla normalità di tale legame parentale tali da giustificare una ulteriore personalizzazione del danno risarcibile.
Nella fattispecie in esame, occorre considerare che il signor è Pt_2 deceduto all'età di 64 anni, al momento del decesso la moglie aveva 60 anni ed era convivente con il marito, il figlio aveva 37 anni ed il Parte_2 figlio 32 anni, entrambi non convivevano con il padre al momento Pt_3 del decesso dello stesso, come risulta dai rispettivi certificati di residenza storico di ciascuno, il signor sino al suo decesso, come detto Pt_2 intervenuto in data 16.5.2013, è sempre stato residente con la moglie in
Vado Ligure via S. Bernardo 11, mentre i due figli hanno lasciato quella residenza ben prima, in data 21.6.2006 e in data Parte_2 Pt_3
15.5.2008.
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Si deve aggiungere che i testi sentiti in primo grado hanno confermato che la famiglia era felice e molto unita e che gli appellanti, la moglie ed i due figli, hanno garantito una preziosa assistenza e vicinanza al proprio congiunto durante la grave malattia, anche nei momenti dei ricoveri.
Si ritiene dunque di attribuire alla posizione della vedova signora un Pt_5 punteggio di 77 punti sulla base dei criteri oggettivi A, B, C, D (età del congiunto, età della vittima primaria, convivenza e presenza di altri congiunti); mentre si riconosce il valore medio per la categoria E
(qualità/intensità della relazione), con conseguente importo complessivo di euro 301.147,00, oltre gli accessori di legge come indicati in dispositivo.
Per i due figli i punteggi sono identici, vista la poca differenza di età e la non convivenza con il padre al momento del decesso, ritenendo di attribuire agli stessi un punteggio di 65 punti sulla base dei criteri oggettivi A, B, C, D
(età del congiunto, età della vittima primaria, non convivenza e presenza di altri congiunti); mentre si riconosce il valore medio per la categoria E, con conseguente importo complessivo di euro 254.215,00 per entrambi, oltre gli accessori di legge come indicati in dispositivo.
Tenuto conto dell'integrale accoglimento dell'appello e della circostanza che la Società appellata non ha accettato la proposta formulata da questa
Corte, accettata invece dagli appellanti, la stessa Società va condannato a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, considerati il valore della causa e la sua elevata complessità, la presenza di una impegnativa fase istruttoria in entrambi i gradi, nonché
l'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello,
1) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, e , pro quota, quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di di euro 178.000,00, oltre Persona_9 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di
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risarcimento del danno iure hereditatis.
2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, di euro 301.147,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio.
3) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, di euro 254.215,00, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_2 interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio.
4) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, di euro 254.215,00, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_3 interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio.
5) condanna l'appellata al rimborso, in favore degli appellanti, delle spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi euro 14.000,00 e delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre, per entrambi i gradi, a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
6) pone le spese delle CTU a definitivo carico di Controparte_1
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO EN AN DR
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