Sentenza breve 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 14/07/2025, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3239 del 2025, proposto da
SI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, non costituita in giudizio;
nei confronti
DE S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:
della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 715 del 20/5/2025, recante “ inclusione della società DE tra i partecipanti (..) alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lett. c), del D.lgs n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. Federico II e L. Vanvitelli da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ”, indetta con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 1790 del 19/12/2024; della medesima deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 1790 del 19/12/2024, recante Indizione della gara senza bando de qua , della lettera d'invito e di tutti gli atti, amministrativi e tecnici, della procedura negoziata; di tutti i provvedimenti presupposti, con particolare riguardo a quelli menzionati espressamente nelle delibere nn. 1790/2024 e 715/2025, conseguenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ai fini della comprensione dei caratteri della controversia e delle ragioni della decisione occorre una sintetica premessa. Il provvedimento impugnato dalla ricorrente si inserisce infatti in una controversia da tempo pendente, i cui caratteri possono essere così sinteticamente riassunti:
a) nel settembre 2022 la Società regionale per la sanità s.p.a. (OR) indiceva una gara per l’affidamento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti asserviti agli immobili o in uso alle aziende sanitarie del S.S.R. della Regione Campania; questa gara era divisa in 6 lotti su base territoriale (il lotto n. 5 si riferiva agli impianti delle aziende universitarie Federico II e Vanvitelli);
b) la gara si concludeva con un provvedimento del 6 settembre 2023 che aggiudicava agli aventi titolo i singoli lotti; per quanto qui interessa, il lotto n. 5 era aggiudicato alla ET s.p.a.;
c) gli esiti della gara indetta dalla Soresa erano tuttavia oggetto di ricorso giurisdizionale; questo ricorso giurisdizionale, respinto in primo grado, era accolto dalla sentenza n. 4701 del 27 maggio 2024 della III sezione del Consiglio di Stato;
d) nelle more della decisione del Consiglio di Stato, il 22 marzo 2024 OR e la ET (aggiudicataria, come già visto, del lotto n. 5) stipulavano la convenzione, cui l’azienda ospedaliera Federico II aderiva con provvedimento del Direttore generale del 10 maggio 2024; il 22 maggio 2024 il Direttore generale invitava quindi il gestore uscente (Siram s.p.a.) a dare seguito alle attività occorrenti a consentire alla ET di avviare il servizio;
e) OR, con provvedimento n. 146 in data 11 giugno 2024, prendeva atto della sentenza n. 4701 del Consiglio di Stato e annullava le convenzioni stipulate a seguito dell’aggiudicazione del settembre 2023;
f) nella situazione di incertezza creatasi (e aggravata dalla pendenza di ulteriori contenziosi relativi alla gara) alcune aziende sanitarie indicevano “ gare-ponte ” per la selezione di gestori provvisori dei servizi nelle more della indizione di una nuova gara da parte della OR; relativamente all’ ex lotto n. 5 (che è quello relativo agli impianti delle Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Luigi Vanvitelli) il 24 ottobre 2024 la prima chiedeva alla OR l’autorizzazione alla indizione della gara-ponte congiuntamente alla seconda; OR con nota del 6 novembre 2024 autorizzava l’indizione della gara-ponte;
g) seguiva la delibera n. 1790 del 19 dicembre 2024 con cui l’azienda ospedaliera Federico II indiceva la gara ai sensi dell’articolo 76, comma 2, d.lg. 31 marzo 2023, n. 36 (cioè con “ procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ”), invitando i soggetti “ già ammessi alla procedura aperta ” indetta da OR (cioè alla gara annullata);
h) in concreto alla gara che interessa il ricorso all’esame ( ex lotto n. 5) erano invitati i concorrenti che avevano partecipato alla gara annullata (per il lotto n. 5); nel caso di concorrenti partecipanti attraverso raggruppamenti temporanei di imprese erano invitate le sole mandatarie e non anche le imprese mandanti;
i) la DE s.p.a. – odierna controinteressata – proponeva quindi il ricorso R.G. n. 308 del 2025 con il quale denunciava l’illegittimità del suo mancato invito alla gara; il ricorso era respinto in primo grado con la sentenza n. 1025 del 7 febbraio 2025 di questa sezione; contro la sentenza la DE proponeva appello al Consiglio di Stato (ricorso R.G. n. 2275 del 2025);
l) con ordinanza n. 1409 del 14 aprile 2025 la terza sezione del Consiglio di Stato accoglieva quindi l’istanza di sospensione della sentenza n. 1205 citata fissando la trattazione del merito al 3 luglio 2025 (la trattazione è stata quindi differita alla udienza pubblica del 25 settembre 2025 per ragioni di connessione con altri ricorsi);
m) nelle more della decisione di merito del Consiglio di Stato, il Direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II adottava la deliberazione n. 715 del 20 maggio 2025 – oggetto del ricorso all’esame - con la quale, nel presupposto che le aziende interessate avessero interesse alla conclusione della procedura di gara (essendo il servizio affidato ai gestori uscenti in forza di proroga da oltre due anni), disponeva l’inclusione della DE s.p.a. nell’elenco dei partecipanti alla gara e la trasmissione alla stessa della lettera di invito in modo che essa potesse presentare “ alle medesime condizioni e termini ” degli altri concorrenti la propria offerta. Successivamente la terza sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5783 del 4 luglio 2025 ha revocato la precedente ordinanza n. 1409 del 14 aprile 2025 nel presupposto che la deliberazione n. 715 del 20 maggio 2025 risultasse satisfattiva dell’interesse della DE.
La odierna ricorrente S.I.E.M.E. ha partecipato alla gara indetta dalla OR per il lotto n. 5 e annullata dalla sentenza n. 4701 del 2024 più volte citata in qualità di mandante di un costituendo RTI con Mieci s.p.a., mandataria, e Enenso s.r.l., mandante.
Con il ricorso all’esame essa impugna la deliberazione n. 715 del 2025 e ne chiede l’annullamento sostenendo che: a) tale deliberazione confermerebbe la scelta (illegittima) di fare ricorso alla procedura negoziata senza bando; la tesi della ricorrente è che non sussistessero i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza bando (cioè ragioni di urgenza non imputabili alla stazione appaltante); b) in ogni caso alla gara avrebbero dovuto essere invitate tutte le imprese partecipanti alla gara annullata e quindi anche quelle che vi avessero partecipato come mandanti in costituendi RTI, come del resto aveva in realtà previsto la deliberazione n. 1790 del 2024 (cioè il provvedimento con il quale era stata indetta la cd gara ponte).
L’azienda sanitaria universitaria Federico II resiste al ricorso di cui denuncia l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza.
Il ricorso è manifestamente inammissibile, come eccepito dall’azienda Federico II.
La SI con questo ricorso, infatti, in ultima analisi denuncia l’illegittimità della gara indetta dall’azienda Federico II sostenendo, da un lato, che non sussistessero i presupposti del “ tipo ” di gara scelto (cioè la procedura negoziata senza bando) e, dall’altro, che in ogni caso la limitazione dell’invito alle sole imprese che avessero partecipato in proprio o quali mandatarie di RTI (o, il che è lo stesso, il mancato invito delle mandanti di RTI partecipanti alla gara annullata) sarebbe illegittimo.
Senonché è abbastanza evidente che la deliberazione n. 715 del 2025 non attiene ad alcuno di questi aspetti. che essa invece presuppone, puramente e semplicemente. La scelta del tipo di gara e dei concorrenti da invitare alla stessa infatti è avvenuta a mezzo di atti diversi e precedenti alla deliberazione n. 725 del 2025 che la ricorrente non ha tempestivamente impugnato (a differenza della DE s.p.a.); si tratta, in particolare, della deliberazione n. 1790 del 19 dicembre 2024, che la IE non ha impugnato nei termini nonostante si trattasse di un atto immediatamente e direttamente lesivo (di cui essa aveva avuto piena conoscenza avendo vanamente chiesto di essere invitata alla gara il 21 gennaio 2025); il suo inserimento tra gli atti impugnati con il ricorso all’esame è chiaramente uno strumento per “ rimettersi in termini ” eludendo l’inoppugnabilità della delibera derivante dalla sua mancata tempestiva impugnazione; né vale a rimettere in termini la ricorrente la contestuale impugnazione della deliberazione n. 725 del 2025 che si limita ad ammettere alla gara-ponte la DE (in quanto appellante vincitrice nella fase cautelare dell’appello contro la sentenza della sezione che aveva ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione) in modo da permetterne la prosecuzione nelle more della decisione del Consiglio di Stato.
In definitiva: 1) l’impugnazione della SI risulta tempestiva solo in relazione alla delibera n. 725 del 2025 di ammissione della DE s.p.a. alla gara, ma l’annullamento di questa deliberazione non le attribuirebbe alcun vantaggio perché, ottenutolo, la SI non sarebbe ammessa a propria volta alla gara; 2) la lesione dell’interesse della SI a partecipare alla gara-ponte è stata determinata in realtà dalla delibera n. 1790 del 2024 che la gara ha indetto, scegliendone il metodo e le imprese da invitare a parteciparvi (e infatti la SI non è stata invitata pur avendone fatto richiesta); 3) non è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui la deliberazione n. 725 del 2025 – nell’ammettere la (sola) DE alla gara – avrebbe proceduto a un riesame degli atti precedenti e li avrebbe confermati; di questo riesame, infatti, non vi è traccia e esso avrebbe avuto anche scarso senso, dato che la questione della legittimità del gara sotto i vari profili implicati dal ricorso sarà il prossimo oggetto della decisione da parte del Consiglio di Stato sull’appello contro la sentenza della sezione che ha respinto il ricorso della DE; in realtà – e come già si è visto – la deliberazione n. 725 ha un oggetto molto più ristretto limitandosi, in attesa della decisione del Consiglio di Stato e nel presupposto che questa possa risultare favorevole alle ragioni dell’amministrazione, ad ammettere l’appellante DE alla gara, soddisfacendone in via provvisoria e interinale l’interesse, e permettendo così che la gara potesse riprendere senza violare la decisione cautelare favorevole alla DE del giudice d’appello (che, infatti, su istanza dell’azienda Federico II, ha revocato con la citata ordinanza del 4 luglio 2025 la propria precedente ordinanza n. 1409 del 14 aprile 2025 riconoscendo il carattere satisfattivo per la DE della deliberazione n. 725); 4) a riprova di quanto precede, del resto, sta il rilievo che le censure proposte con il ricorso all’esame si riferiscono chiaramente a vizi della delibera n. 1790 del 2024.
La conclusione è che l’impugnazione della deliberazione n. 725 del 2025 è inammissibile per carenza d’interesse, mentre l’impugnazione della deliberazione n. 1790 del 2024, data la sua immediata e autonoma lesività, è irricevibile per tardività.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte irricevibile, come da motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO