TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3374/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENZA Parte_1 C.F._1
DONATO, elettivamente domiciliato in VIA BERLINGUER 10 SAN GREGORIO MAGNO presso il difensore avv. MENZA DONATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENZA Parte_2 C.F._2
DONATO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MENZA DONATO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEPE ANGELA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RINALDI FRANCESCA PAOLA ( VIA D. MORELLI 24 80100 NAPOLI;
C.F._3
( ); elettivamente domiciliato in VIA PADRE Controparte_2 C.F._4
MODESTINO, 25 80027 FRATTAMAGGIORE presso il difensore avv. SEPE ANGELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni richiamate all'udienza del 6.5.2025.
pagina 1 di 10 In seguito a notifica nei loro confronti di decreto ingiuntivo da parte di CP_1 Parte_3
e quali eredi di , proponevano opposizione
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_1 per i seguenti motivi:
• Difetto di legittimazione attiva del creditore: non ha fornito la prova che CP_1
“il credito azionato sia specificamente compreso tra quelli oggetto di cessione”, anche perchè la banca non ha provveduto a dare notizia dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 58 c. 2 TUB
• Mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale
• Violazione dei limiti di fideiussione ex art. 1941 c.c. il contratto di fideiussione è stato stipulato a condizioni più gravose rispetto a quelle dei contratti garantiti;
in particolare, non vi è un limite di durata della garanzia, non è previsto il beneficio della divisione e quello della preventiva escussione dell'obbligato principale.
• Violazione dell'art. 1957 c.c. l'art. 6 del contratto di fideiussione prevede la deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., articolo da considerarsi nullo sia perchè illegittimamente gravoso ex art. 1941 c.c., sia perchè riproducente il cd schema
ABI, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 41994/2021, sia perchè - nella cui posizione contrattuale subentrano le figlie – Persona_1
doveva essere considerato consumatore con conseguente nullità della clausola di deroga al termine decadenziale perchè vessatoria. Dovendo applicarsi il termine decadenziale per legge, in forza della nullità della clausola contrattuale derogatoria, la banca non si è attivata nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale: il contratto di fideiussione è stato risolto con comunicazione del 18.7.2014 e il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto n. 3658/2014 non può essere considerato ai fini del rispetto del termine decadenziale in quanto dichiarato inesistente dal Tribunale di Salerno. Il primo atto valido successivo alla scadenza dell'obbligazione è quindi la richiesta di nuovo decreto ingiuntivo, avvenuta a distanza di oltre 9 anni dalla revoca degli affidamenti, in data 11.12.2023.
• Infondatezza nel merito della pretesa creditoria: si tratta di un contratto di conto corrente e di un contratto di finanziamento, con richiesta di voci passive inesistenti (i tassi applicati sono usurari, le variazioni di interessi non sono state comunicate) e non sono state considerate le somme medio tempore versate dal debitore principale.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria depositando CP_1
documentazione relativa alla propria legittimazione;
richiamando le risultanze peritali rese in altro pagina 2 di 10 giudizio in cui è stata esclusa la presenza di interessi usurari;
richiamando le pattuizioni contrattuali, anche relative all'obbligo per il fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” e specificando che le sorelle sono state convenute in giudizio per le rispettive quote ereditarie e non per l'intero Per_1
debito. Ha inoltre specificato come la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia valida in quanto oggetto di specifica negoziazione e in ogni modo, nel luglio 2014, la Banca ha con telegramma comunicato sia al debitore principale sia al fideiussore la revoca degli affidamenti, intimando così il versamento delle somme dovute: così facendo la richiesta di pagamento risulta essere contestuale alla scadenza dell'obbligazione. Subito dopo, nel settembre 2014, è stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo ottenendone l'emissione; in seguito all'opposizione è stato instaurato il giudizio, interrottosi in seguito al Fallimento del debitore principale, quindi, siccome nelle more il decreto ingiuntivo è stato dichiarato inesistente perchè il garante è deceduto dopo la presentazione del ricorso ma prima della sua notificazione, il creditore ha instaurato nuovo procedimento monitorio. Aggiungeva come la fideiussione doveva ritenersi valida in tutte le sue pattuizioni, non potendo peraltro Persona_1
essere considerato consumatore in virtù della sua qualifica di responsabile tecnico come da visura prodotta.
Concessa l'esecuzione e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per essere trattenuta in decisione, con la concessione di termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
Parte opponente non ha depositato alcuno scritto difensivo ed il difensore è comparso all'udienza fissata per tenere la causa a decisione, richiamando costui le conclusioni di cui all'atto di citazione.
La presente opposizione deve essere rigettata per i seguenti motivi.
***
Legittimazione attiva
L'opposta ha fornito la prova della propria legittimazione attiva e quindi della titolarità del credito azionato in giudizio, a fronte delle contestazioni di parte opponente relative per lo più alla mancata prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione e quindi alla mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese, come previsto dall'art. 58 c. 2 TUB.
Bisogna prima richiamare i principi espressi ultimamente dalla Corte di Cassazione, ripresi da ultimo anche dalla Corte di Appello di Genova, tenendo conto che il sistema economico si avvale sempre di più della cd cartolarizzazione dei crediti ed il sistema normativo la prevede e la disciplina, semplificandone le procedure rispetto alle singole cessioni di credito (anche in considerazione della massa di crediti, per lo più in sofferenza, che sono oggetto di cessione).
pagina 3 di 10 La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in termini di prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, atteso che frequentemente nei contenziosi di merito si è ritenuto il difetto di titolarità del credito – e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto – proprio per il mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano prettamente processuale, ha chiarito la
Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, integrando la prova, ad esempio, anche con gli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito).
Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Si tratta di un elenco meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo, rispetto al quale la Corte di Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri: 1) che risulti provata la cessione;
2) che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto. La Corte ha riconosciuto che la produzione della dichiarazione del cedente così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato fossero elementi idonei a provare l'effettiva cessione del credito, con cessazione di ogni questione e contestazione sul punto.
Con ordinanza del 5 novembre 2020, n. 24798 la Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì “…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”.
In sintesi, la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la pagina 4 di 10 cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). “La S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto”. (Corte d'Appello di
Genova III sezione civile, 29.5.2023).
Nel caso di specie la documentazione fornita dalla appare sufficiente a fornire la prova CP_1 della legittimazione.
È stato infatti prodotto l'Avviso di Pubblicazione della cessione di crediti sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (All. 12 parte opposta), con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (“crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, da aperture di credito e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, sorti tra il 28 giugno 1982 e il 30 novembre 2018”), tra i quali per la sua collocazione temporale (13.3.2008) e la sua tipologia contrattuale anticipazione credito commerciale e finanziamento chirografo) rientra il credito per cui è causa
Vi è anche la dichiarazione della a firma del suo legale rappresentante, in Controparte_3
cui viene espressamente previsto che la è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi e CP_3 per gli effetti dell'art. 2054 bis cod. civ. con effetto dal 28 novembre 2022 alla Banca CARIGE S.p.a. la quale, a sua volta, con contratto di cessione di crediti del 4 dicembre 2028 ha ceduto, pro soluto ed in blocco, a tra i vari, il credito vantato nei confronti della ditta individuale Controparte_1
Contr con codice identificativo cliente 27727579, NDG Ex Carige Controparte_4 CP_3
797630 derivante dai rapporti per cui è causa (all. 29 parte opposta). Ed ancora, l'opposta ha la detenzione di tutti i contratti in forza dei quali è stato azionato il credito e che ha prodotto in giudizio insieme agli estratti conto integrali (all. 2, 4, 34 e 35) e che, se non ci fosse stata la cessione, difficilmente si comprenderebbe a quale titolo sarebbero nella sua detenzione.
Anche per quanto riguarda l'ulteriore contestazione circa la mancata iscrizione nel registro delle imprese, deve richiamarsi principio di legittimità in un caso simile in cui, pur essendoci la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mancava la prova dell'iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione è stato escluso che, laddove – come nel caso di specie – non vi sia contestazione della sussistenza della cessione, la mancata iscrizione faccia venire meno la prova della titolarità del rapporto, tanto che sullo specifico punto ha affermato "perciò la Corte di appello ha errato nel ritenere che in ragione di detta eccezione l'intervenuta cessionaria non avesse provato la titolarità del rapporto controverso in ragione della mancata iscrizione nel R.I.: l'adempimento dell'iscrizione è estraneo alla fattispecie traslativa e serve solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi (Cass. n. 5997/2006).”
pagina 5 di 10 Alla luce di quanto appena esposto deve concludersi per la prova della legittimazione di
. CP_1
Mancato esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale
Si tratta di eccezione che è venuta meno in quanto nelle more parte opposta ha proceduto ad attivare la relativa procedura.
Violazione dei limiti di fideiussione ex art. 1941 c.c.
La contestazione appare generica anche perchè la fideiussione è stata prestata a garanzia di un contratto di finanziamento assistito da garanzia consortile e stipulata in un momento in cui non emerge
(e non è neppure allegato) che la situazione del debitore principale fosse in sofferenza. La richiesta nei confronti delle opponenti è poi stata limitata alla quota di partecipazione ereditaria;
quindi, poco si comprende il richiamo attoreo al mancato beneficio della divisione, nonchè a quello della preventiva escussione dell'obbligato principale (in considerazione della richiesta monitoria avanzata nei di lui confronti e poi dell'intervenuto fallimento con insinuazione di al passivo del (all. 13 CP_1 Parte_4 parte opposta).
Violazione dell'art. 1957 c.c.: nullità e decadenza
Parte opponente nel corpo dell'atto di citazione ha lamentato la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione perchè riproducente l'art. 6 dello schema ABI e ha affermato quindi “la fideiussione è affetta da nullità parziale ex art. 1419 c.c. come riconosciuto dalla sentenza n. 41994 del 30.12.2021”; inoltre al momento della sottoscrizione, sarebbe stato pensionato e quindi Persona_1 consumatore con applicazione del codice del consumo e quindi nullità delle clausole ritenute abusive.
Pur non considerandosi il fatto che le opponenti non hanno chiesto nelle conclusioni dichiararsi la nullità parziale di tale clausola (limitandosi a citare la sentenza della Cassazione senza neppure depositare il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, per la verità neppure citato), essendo la nullità comunque dichiarazione prodromica alla richiesta decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. e la declaratoria di nullità comunque sviluppata nelle argomentazioni difensive nel corpo dell'atto, deve affrontarsi la relativa censura e brevemente osservarsi quanto segue.
Il contratto di fideiussione è stato stipulato il 13.3.2008 (con elevazione dell'importo garantito successivamente) e quindi a distanza di diversi anni dall'accertamento della Banca d'Italia avvenuto nel 2005. È vero che la notissima sentenza a Sezioni Unite della Cassazione 41994/2021 ha ritenuto che la sovrapponibilità delle suddette clausole a quelle incluse nello schema ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia ne comporti di per sé l'intrinseca nullità. Deve però osservarsi come la giurisprudenza di merito successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite – alla quale si ritiene di aderire in questa sede - abbia escluso che l'accertamento della Banca d'Italia possa estendersi de plano anche alle fideiussioni pagina 6 di 10 concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali (in tal senso, Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486). Mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della Banca d'Italia
(indicativamente, annualità 2003-2005) possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva. In questi ultimi casi, infatti, il garante-attore potrà giovarsi della presunzione di reiterata diffusione (almeno sino al 2005) del testo de quo (e, consequenzialmente, dell'accertata lesività per le dinamiche concorrenziali), ma al contempo dovrà dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI. Secondo questa impostazione, condivisa dalla giurisprudenza di merito già citata, la diffusione dell'archetipo censurato sarebbe accertabile mediante la produzione in giudizio (oltre che del modello ABI e del Provvedimento
n. 55/2005), di un numero ragguardevole di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento, ascrivibili a diversi istituti bancari e diffusi sull'intero territorio nazionale. In altri termini, dovrebbe essere il garante attore a comprovare che «un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione» (così, testualmente, Trib. Padova, 3 marzo 2020, n.
453), stante la circostanza per cui «il provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima» (in tal senso si è espresso Trib. Milano, 19 gennaio 2022 n. 294). Tale prova non è però presente: le opponenti non hanno prodotto nè il provvedimento della Banca d'Italia nè modelli uniformi di fideiussione prestate nel periodo coevo dalla stipula del contratto di fideiussione.
Per tale motivo non può essere dichiarata la nullità delle singole clausole.
Il debitore principale non può essere considerato consumatore in quanto il contratto di conto corrente appare essere stato sottoscritto per soddisfare esigenze di natura imprenditoriale del contraente
(tanto è vero che il rapporto è sorto poco dopo l'iscrizione dell'impresa al Controparte_4 registro d'impresa e quale indirizzo del correntista è stata indicata la sede dell'impresa medesima); inoltre, il fideiussore (al quale sono subentrate iure haereditatis Controparte_6
le odierne ingiunte) era preposto alla gestione tecnica della società, ciò che ne esclude la qualifica di consumatore (v. Visura prodotta all. 28 parte convenuta). Il preposto alla gestione tecnica è una figura che viene presa in considerazione dall'art. 2, comma 3, D.M. n. 274/97 ai fini della prova, in capo pagina 7 di 10 all'impresa, della capacità tecnica ed organizzativa necessaria ex art. 1 l. n. 82/94 per l'iscrizione della stessa al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con r.d. n. 2011/1934 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 l. n. 443/85. Ciò esclude che potesse Persona_1
essere considerato consumatore nel momento in cui sottoscrisse le due fideiussioni, ossia che lo stesso abbia agito "per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Le stesse opponenti si sono limitate ad allegare che il padre fosse pensionato, ciò che però - oltre ad essere mera allegazione di parte – non comporta di per sè la qualifica di consumatore. La clausola 6 di deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. deve considerarsi valida. In essa viene indicato il più lungo termine di cinque anni.
Nel caso di specie la risoluzione dei contratti è avvenuta il 18.7.2014 con comunicazione mediante telegramma (v. All. 31) ed intimazione di pagamento al debitore principale e al fideiussore lo stesso giorno (All.31); oltre quindi ad esservi l'immediata e contestuale richiesta di pagamento, pochi mesi dopo (17 settembre 2014) è stato chiesto ed emesso decreto ingiuntivo nei confronti sia del debitore principale che del fideiussore (v. All. 17 opposto): quindi non solo entro i cinque anni, ma comunque entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Tutte le questioni sull'inesistenza di tale decreto ingiuntivo dichiarata il 10.7.2023 dal Tribunale di Salerno (davanti al quale era stato svolta l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. perchè notificato dopo il decesso di
, decesso avvenuto il 6.8.2014 tra il deposito del ricorso monitorio e la sua notifica) Persona_1
sono superate dal fatto che, ai fini del rispetto del termine semestrale, la giurisprudenza ritiene sufficiente il deposito del ricorso monitorio (v. in termini Cass. civ., Sez. III, 20/04/2004, n. 7502 "Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento”). A ciò si aggiunge l'elemento rilevante secondo il quale l'inesistenza del decreto ingiuntivo è stata dichiarata dal
Tribunale di Salerno tra le eredi di e , non potendosi quindi estendere a Persona_1 CP_1
pagina 8 di 10 soggetto non parte di quel giudizio ex art. 2909 c.c., quale . Nei confronti del Controparte_4
debitore principale il decreto ingiuntivo sembrerebbe essere esistente, non potendo valere nei di lui confronti una sentenza emessa tra altre parti (stesso creditore, ma diversi debitori): da ciò conseguirebbe che il creditore si è attivato nei di lui confronti entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Non si è quindi verificata alcuna decadenza.
Infondatezza nel merito della pretesa creditoria
Le censure sul merito sono generiche, non indicando quando si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, quale sarebbe il tasso applicato dalla banca e quello soglia superato.
Anche per quanto riguarda lo ius variandi, le opponenti si sono limitate a censurare una generica mancata comunicazione di variazioni contrattuali, senza indicare di quali condizioni si parla e in che modo sarebbero state modificate.
La genericità di tali censure ne comporta il rigetto.
***
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.142,00
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in persona del giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione formulata da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo 317/2024 emesso dal Tribunale di Genova e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
2. Condanna e , in solido tra di loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
Genova, 15 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3374/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENZA Parte_1 C.F._1
DONATO, elettivamente domiciliato in VIA BERLINGUER 10 SAN GREGORIO MAGNO presso il difensore avv. MENZA DONATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENZA Parte_2 C.F._2
DONATO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MENZA DONATO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEPE ANGELA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RINALDI FRANCESCA PAOLA ( VIA D. MORELLI 24 80100 NAPOLI;
C.F._3
( ); elettivamente domiciliato in VIA PADRE Controparte_2 C.F._4
MODESTINO, 25 80027 FRATTAMAGGIORE presso il difensore avv. SEPE ANGELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni richiamate all'udienza del 6.5.2025.
pagina 1 di 10 In seguito a notifica nei loro confronti di decreto ingiuntivo da parte di CP_1 Parte_3
e quali eredi di , proponevano opposizione
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_1 per i seguenti motivi:
• Difetto di legittimazione attiva del creditore: non ha fornito la prova che CP_1
“il credito azionato sia specificamente compreso tra quelli oggetto di cessione”, anche perchè la banca non ha provveduto a dare notizia dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 58 c. 2 TUB
• Mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale
• Violazione dei limiti di fideiussione ex art. 1941 c.c. il contratto di fideiussione è stato stipulato a condizioni più gravose rispetto a quelle dei contratti garantiti;
in particolare, non vi è un limite di durata della garanzia, non è previsto il beneficio della divisione e quello della preventiva escussione dell'obbligato principale.
• Violazione dell'art. 1957 c.c. l'art. 6 del contratto di fideiussione prevede la deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., articolo da considerarsi nullo sia perchè illegittimamente gravoso ex art. 1941 c.c., sia perchè riproducente il cd schema
ABI, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 41994/2021, sia perchè - nella cui posizione contrattuale subentrano le figlie – Persona_1
doveva essere considerato consumatore con conseguente nullità della clausola di deroga al termine decadenziale perchè vessatoria. Dovendo applicarsi il termine decadenziale per legge, in forza della nullità della clausola contrattuale derogatoria, la banca non si è attivata nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale: il contratto di fideiussione è stato risolto con comunicazione del 18.7.2014 e il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto n. 3658/2014 non può essere considerato ai fini del rispetto del termine decadenziale in quanto dichiarato inesistente dal Tribunale di Salerno. Il primo atto valido successivo alla scadenza dell'obbligazione è quindi la richiesta di nuovo decreto ingiuntivo, avvenuta a distanza di oltre 9 anni dalla revoca degli affidamenti, in data 11.12.2023.
• Infondatezza nel merito della pretesa creditoria: si tratta di un contratto di conto corrente e di un contratto di finanziamento, con richiesta di voci passive inesistenti (i tassi applicati sono usurari, le variazioni di interessi non sono state comunicate) e non sono state considerate le somme medio tempore versate dal debitore principale.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria depositando CP_1
documentazione relativa alla propria legittimazione;
richiamando le risultanze peritali rese in altro pagina 2 di 10 giudizio in cui è stata esclusa la presenza di interessi usurari;
richiamando le pattuizioni contrattuali, anche relative all'obbligo per il fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” e specificando che le sorelle sono state convenute in giudizio per le rispettive quote ereditarie e non per l'intero Per_1
debito. Ha inoltre specificato come la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia valida in quanto oggetto di specifica negoziazione e in ogni modo, nel luglio 2014, la Banca ha con telegramma comunicato sia al debitore principale sia al fideiussore la revoca degli affidamenti, intimando così il versamento delle somme dovute: così facendo la richiesta di pagamento risulta essere contestuale alla scadenza dell'obbligazione. Subito dopo, nel settembre 2014, è stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo ottenendone l'emissione; in seguito all'opposizione è stato instaurato il giudizio, interrottosi in seguito al Fallimento del debitore principale, quindi, siccome nelle more il decreto ingiuntivo è stato dichiarato inesistente perchè il garante è deceduto dopo la presentazione del ricorso ma prima della sua notificazione, il creditore ha instaurato nuovo procedimento monitorio. Aggiungeva come la fideiussione doveva ritenersi valida in tutte le sue pattuizioni, non potendo peraltro Persona_1
essere considerato consumatore in virtù della sua qualifica di responsabile tecnico come da visura prodotta.
Concessa l'esecuzione e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per essere trattenuta in decisione, con la concessione di termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
Parte opponente non ha depositato alcuno scritto difensivo ed il difensore è comparso all'udienza fissata per tenere la causa a decisione, richiamando costui le conclusioni di cui all'atto di citazione.
La presente opposizione deve essere rigettata per i seguenti motivi.
***
Legittimazione attiva
L'opposta ha fornito la prova della propria legittimazione attiva e quindi della titolarità del credito azionato in giudizio, a fronte delle contestazioni di parte opponente relative per lo più alla mancata prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione e quindi alla mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese, come previsto dall'art. 58 c. 2 TUB.
Bisogna prima richiamare i principi espressi ultimamente dalla Corte di Cassazione, ripresi da ultimo anche dalla Corte di Appello di Genova, tenendo conto che il sistema economico si avvale sempre di più della cd cartolarizzazione dei crediti ed il sistema normativo la prevede e la disciplina, semplificandone le procedure rispetto alle singole cessioni di credito (anche in considerazione della massa di crediti, per lo più in sofferenza, che sono oggetto di cessione).
pagina 3 di 10 La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in termini di prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, atteso che frequentemente nei contenziosi di merito si è ritenuto il difetto di titolarità del credito – e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto – proprio per il mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano prettamente processuale, ha chiarito la
Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, integrando la prova, ad esempio, anche con gli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito).
Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Si tratta di un elenco meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo, rispetto al quale la Corte di Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri: 1) che risulti provata la cessione;
2) che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto. La Corte ha riconosciuto che la produzione della dichiarazione del cedente così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato fossero elementi idonei a provare l'effettiva cessione del credito, con cessazione di ogni questione e contestazione sul punto.
Con ordinanza del 5 novembre 2020, n. 24798 la Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì “…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”.
In sintesi, la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la pagina 4 di 10 cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). “La S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto”. (Corte d'Appello di
Genova III sezione civile, 29.5.2023).
Nel caso di specie la documentazione fornita dalla appare sufficiente a fornire la prova CP_1 della legittimazione.
È stato infatti prodotto l'Avviso di Pubblicazione della cessione di crediti sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (All. 12 parte opposta), con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (“crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, da aperture di credito e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, sorti tra il 28 giugno 1982 e il 30 novembre 2018”), tra i quali per la sua collocazione temporale (13.3.2008) e la sua tipologia contrattuale anticipazione credito commerciale e finanziamento chirografo) rientra il credito per cui è causa
Vi è anche la dichiarazione della a firma del suo legale rappresentante, in Controparte_3
cui viene espressamente previsto che la è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi e CP_3 per gli effetti dell'art. 2054 bis cod. civ. con effetto dal 28 novembre 2022 alla Banca CARIGE S.p.a. la quale, a sua volta, con contratto di cessione di crediti del 4 dicembre 2028 ha ceduto, pro soluto ed in blocco, a tra i vari, il credito vantato nei confronti della ditta individuale Controparte_1
Contr con codice identificativo cliente 27727579, NDG Ex Carige Controparte_4 CP_3
797630 derivante dai rapporti per cui è causa (all. 29 parte opposta). Ed ancora, l'opposta ha la detenzione di tutti i contratti in forza dei quali è stato azionato il credito e che ha prodotto in giudizio insieme agli estratti conto integrali (all. 2, 4, 34 e 35) e che, se non ci fosse stata la cessione, difficilmente si comprenderebbe a quale titolo sarebbero nella sua detenzione.
Anche per quanto riguarda l'ulteriore contestazione circa la mancata iscrizione nel registro delle imprese, deve richiamarsi principio di legittimità in un caso simile in cui, pur essendoci la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mancava la prova dell'iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione è stato escluso che, laddove – come nel caso di specie – non vi sia contestazione della sussistenza della cessione, la mancata iscrizione faccia venire meno la prova della titolarità del rapporto, tanto che sullo specifico punto ha affermato "perciò la Corte di appello ha errato nel ritenere che in ragione di detta eccezione l'intervenuta cessionaria non avesse provato la titolarità del rapporto controverso in ragione della mancata iscrizione nel R.I.: l'adempimento dell'iscrizione è estraneo alla fattispecie traslativa e serve solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi (Cass. n. 5997/2006).”
pagina 5 di 10 Alla luce di quanto appena esposto deve concludersi per la prova della legittimazione di
. CP_1
Mancato esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale
Si tratta di eccezione che è venuta meno in quanto nelle more parte opposta ha proceduto ad attivare la relativa procedura.
Violazione dei limiti di fideiussione ex art. 1941 c.c.
La contestazione appare generica anche perchè la fideiussione è stata prestata a garanzia di un contratto di finanziamento assistito da garanzia consortile e stipulata in un momento in cui non emerge
(e non è neppure allegato) che la situazione del debitore principale fosse in sofferenza. La richiesta nei confronti delle opponenti è poi stata limitata alla quota di partecipazione ereditaria;
quindi, poco si comprende il richiamo attoreo al mancato beneficio della divisione, nonchè a quello della preventiva escussione dell'obbligato principale (in considerazione della richiesta monitoria avanzata nei di lui confronti e poi dell'intervenuto fallimento con insinuazione di al passivo del (all. 13 CP_1 Parte_4 parte opposta).
Violazione dell'art. 1957 c.c.: nullità e decadenza
Parte opponente nel corpo dell'atto di citazione ha lamentato la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione perchè riproducente l'art. 6 dello schema ABI e ha affermato quindi “la fideiussione è affetta da nullità parziale ex art. 1419 c.c. come riconosciuto dalla sentenza n. 41994 del 30.12.2021”; inoltre al momento della sottoscrizione, sarebbe stato pensionato e quindi Persona_1 consumatore con applicazione del codice del consumo e quindi nullità delle clausole ritenute abusive.
Pur non considerandosi il fatto che le opponenti non hanno chiesto nelle conclusioni dichiararsi la nullità parziale di tale clausola (limitandosi a citare la sentenza della Cassazione senza neppure depositare il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, per la verità neppure citato), essendo la nullità comunque dichiarazione prodromica alla richiesta decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. e la declaratoria di nullità comunque sviluppata nelle argomentazioni difensive nel corpo dell'atto, deve affrontarsi la relativa censura e brevemente osservarsi quanto segue.
Il contratto di fideiussione è stato stipulato il 13.3.2008 (con elevazione dell'importo garantito successivamente) e quindi a distanza di diversi anni dall'accertamento della Banca d'Italia avvenuto nel 2005. È vero che la notissima sentenza a Sezioni Unite della Cassazione 41994/2021 ha ritenuto che la sovrapponibilità delle suddette clausole a quelle incluse nello schema ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia ne comporti di per sé l'intrinseca nullità. Deve però osservarsi come la giurisprudenza di merito successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite – alla quale si ritiene di aderire in questa sede - abbia escluso che l'accertamento della Banca d'Italia possa estendersi de plano anche alle fideiussioni pagina 6 di 10 concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali (in tal senso, Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486). Mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della Banca d'Italia
(indicativamente, annualità 2003-2005) possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva. In questi ultimi casi, infatti, il garante-attore potrà giovarsi della presunzione di reiterata diffusione (almeno sino al 2005) del testo de quo (e, consequenzialmente, dell'accertata lesività per le dinamiche concorrenziali), ma al contempo dovrà dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI. Secondo questa impostazione, condivisa dalla giurisprudenza di merito già citata, la diffusione dell'archetipo censurato sarebbe accertabile mediante la produzione in giudizio (oltre che del modello ABI e del Provvedimento
n. 55/2005), di un numero ragguardevole di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento, ascrivibili a diversi istituti bancari e diffusi sull'intero territorio nazionale. In altri termini, dovrebbe essere il garante attore a comprovare che «un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione» (così, testualmente, Trib. Padova, 3 marzo 2020, n.
453), stante la circostanza per cui «il provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima» (in tal senso si è espresso Trib. Milano, 19 gennaio 2022 n. 294). Tale prova non è però presente: le opponenti non hanno prodotto nè il provvedimento della Banca d'Italia nè modelli uniformi di fideiussione prestate nel periodo coevo dalla stipula del contratto di fideiussione.
Per tale motivo non può essere dichiarata la nullità delle singole clausole.
Il debitore principale non può essere considerato consumatore in quanto il contratto di conto corrente appare essere stato sottoscritto per soddisfare esigenze di natura imprenditoriale del contraente
(tanto è vero che il rapporto è sorto poco dopo l'iscrizione dell'impresa al Controparte_4 registro d'impresa e quale indirizzo del correntista è stata indicata la sede dell'impresa medesima); inoltre, il fideiussore (al quale sono subentrate iure haereditatis Controparte_6
le odierne ingiunte) era preposto alla gestione tecnica della società, ciò che ne esclude la qualifica di consumatore (v. Visura prodotta all. 28 parte convenuta). Il preposto alla gestione tecnica è una figura che viene presa in considerazione dall'art. 2, comma 3, D.M. n. 274/97 ai fini della prova, in capo pagina 7 di 10 all'impresa, della capacità tecnica ed organizzativa necessaria ex art. 1 l. n. 82/94 per l'iscrizione della stessa al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con r.d. n. 2011/1934 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 l. n. 443/85. Ciò esclude che potesse Persona_1
essere considerato consumatore nel momento in cui sottoscrisse le due fideiussioni, ossia che lo stesso abbia agito "per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Le stesse opponenti si sono limitate ad allegare che il padre fosse pensionato, ciò che però - oltre ad essere mera allegazione di parte – non comporta di per sè la qualifica di consumatore. La clausola 6 di deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. deve considerarsi valida. In essa viene indicato il più lungo termine di cinque anni.
Nel caso di specie la risoluzione dei contratti è avvenuta il 18.7.2014 con comunicazione mediante telegramma (v. All. 31) ed intimazione di pagamento al debitore principale e al fideiussore lo stesso giorno (All.31); oltre quindi ad esservi l'immediata e contestuale richiesta di pagamento, pochi mesi dopo (17 settembre 2014) è stato chiesto ed emesso decreto ingiuntivo nei confronti sia del debitore principale che del fideiussore (v. All. 17 opposto): quindi non solo entro i cinque anni, ma comunque entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Tutte le questioni sull'inesistenza di tale decreto ingiuntivo dichiarata il 10.7.2023 dal Tribunale di Salerno (davanti al quale era stato svolta l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. perchè notificato dopo il decesso di
, decesso avvenuto il 6.8.2014 tra il deposito del ricorso monitorio e la sua notifica) Persona_1
sono superate dal fatto che, ai fini del rispetto del termine semestrale, la giurisprudenza ritiene sufficiente il deposito del ricorso monitorio (v. in termini Cass. civ., Sez. III, 20/04/2004, n. 7502 "Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento”). A ciò si aggiunge l'elemento rilevante secondo il quale l'inesistenza del decreto ingiuntivo è stata dichiarata dal
Tribunale di Salerno tra le eredi di e , non potendosi quindi estendere a Persona_1 CP_1
pagina 8 di 10 soggetto non parte di quel giudizio ex art. 2909 c.c., quale . Nei confronti del Controparte_4
debitore principale il decreto ingiuntivo sembrerebbe essere esistente, non potendo valere nei di lui confronti una sentenza emessa tra altre parti (stesso creditore, ma diversi debitori): da ciò conseguirebbe che il creditore si è attivato nei di lui confronti entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Non si è quindi verificata alcuna decadenza.
Infondatezza nel merito della pretesa creditoria
Le censure sul merito sono generiche, non indicando quando si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, quale sarebbe il tasso applicato dalla banca e quello soglia superato.
Anche per quanto riguarda lo ius variandi, le opponenti si sono limitate a censurare una generica mancata comunicazione di variazioni contrattuali, senza indicare di quali condizioni si parla e in che modo sarebbero state modificate.
La genericità di tali censure ne comporta il rigetto.
***
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.142,00
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in persona del giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione formulata da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo 317/2024 emesso dal Tribunale di Genova e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
2. Condanna e , in solido tra di loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
Genova, 15 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 10 di 10