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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2918/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Baldo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Falcone e
Borsellino n. 79, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso l'ufficio legale dell sito in Palermo in Via Laurana n. 59 rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti del notar da Fiumicino. Per_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.08.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, conveniva in giudizio l' , deducendo: CP_1 - che, con verbale di visita del 16.12.2020, era stata riconosciuta soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 104/92;
- che, a seguito di visita di revisione del 4.1.2022, la commissione medica, pur riscontrando lo stesso quadro clinico-sanitario, ha immotivatamente ed illegittimamente ridotto la percentuale invalidante all'80% riconfermando lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92;
- che la sede provinciale di Palermo ha emesso un provvedimento datato CP_1
10.02.2022 con il quale ha chiesto la ripetizione di somme indebitamente erogate, pari ad Euro 358,47, percepite dal 01.02.2022 al 28.02.2022, con la seguente motivazione “è stata riscossa la maggiorazione sociale non spettante perché in seguito alla visita di revisione del 04.01.2022 è stata riconosciuta invalida parziale. La maggiorazione invece è prevista per gli invalidi totali”;
- di non aver mai avuto piena e legale conoscenza della superiore comunicazione;
- che, nelle more, parte ricorrente proponeva ricorso per ATP ( R.G. n. 1082/2022) avverso il verbale di accertamento d'invalidità civile del 04.01.2022.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare il mancato diritto dell'ente previdenziale opposto e richiedere la ripetizione delle somme per cui è causa e di cui al provvedimento di accertamento del 10/02/2022 sopra richiamato ed oggi CP_1
impugnato, ritenendo e dichiarando al contempo l'illegittimità e l'infondatezza del sotteso accertamento e di ogni altro provvedimento propedeutico, presupposto e conseguenziale;
per l'effetto, dire nullo, annullare e/o revocare l'accertamento suddetto ed il conseguente provvedimento ed oggi impugnati con il presente ricorso;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
, contestando la fondatezza della domanda ed evidenziando, al contempo, CP_2
che “l'odierna ricorrente ha proposto il ricorso per ATP rubricato R.g. n. 1082/22 r.g. lav. avanti al Tribunale di Termini Imerese contestando l'esito del verbale di revisione
n. 6120904100475 che l'aveva riconosciuta invalida parziale. Il procedimento suddetto si è poi concluso con il decreto di omologa del 22.08.23 con il quale l'assistita veniva riconosciuta invalida totale a far data dalla visita di revisione (04.01.2022). Gli uffici hanno quindi preso tempestivamente atto del suddetto provvedimento, decreto di omologa, procedendo alla riliquidazione della pensione n. 07198033, in data 16.10.23 revocando l'assegno mensile di assistenza e ripristinando la pensione di inabilità civile comprensiva della maggiorazione sociale prevista dall' Art. 38 della legge 448/2001
a far data dal 01.02.22, mese successivo alla visita di revisione. Dal ricalcolo è derivato un credito di €. 8.442,62 determinato interamente dalla concessione del beneficio della maggiorazione sociale di cui sopra dal 01.02.22. Si allega il relativo prospetto di ricalcolo dal quale alla pag. 3 si evince che è stato interamente compensato il debito n. 16799900 di €. 358,47 relativo al periodo dal 01.02.22 al
28.02.22 oggetto del presente ricorso;
il periodo a cui si riferisce il debito infatti è compiutamente ricompreso nella riliquidazione e nella determinazione del credito effettuato. La disposta compensazione è corretta in quanto diversamente controparte avrebbe percepito 2 volte la maggiorazione sociale per il mese di febbraio 2022, posto che nel ricalcolo del 16.10.23 e nel credito determinatosi è ricompresa anche la liquidazione della rata di maggiorazione sociale relativa al febbraio 2022. Per quanto detto il debito non è più sussistente né la ricorrente ha altro a pretendere”; chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.01.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A seguito di ricorso per ATP, che si è concluso con decreto di omologa del 24.08.2023
RG 1082/22 che riconosceva ricorrente la del prescritto requisito Parte_2
sanitario a decorrere dalla data della visita medica di revisione fissata per il 04.01.2022. Per tale motivo appare evidente che sono venuti meno i presupposti dell'indebito che sarebbe insussistente, essendo stata riconosciuta l'invalidità dalla revisione ed avendo dato prova documentale dell'avvenuta compensazione del debito n. 16799900 di €.
358,47 relativo al periodo dal 01.02.22 al 28.02.22.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso
- dichiara che nulla è dovuto dalla sig.ra a titolo di indebito per i Parte_1
titoli di cui in parte motiva;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
quantificate in € 900,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, il 19.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo