CA
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/08/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1103/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, entrambi rappresentate e difese dall'avv. DALFINO
DANIELE appellanti contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
DAIDONE SALVATORE
Appellati – appellanti incidentali
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2200/2019 del 17.4.2019, il Tribunale di Palermo ha accolto le domande di accertamento di nullità di clausole del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 8/06/2007 per la somma di € 70.000,00, presso e Parte_1 di ripetizione degli interessi indebitamente pagati, avanzate da e Controparte_1
nei confronti di e dell'intervenuta Parte_3 Parte_1
(cessionaria del credito), dichiarando “la nullità delle Parte_2
clausole di interessi” e condannando la alla restituzione di € 13.844,07, oltre CP_2
accessori di legge, e alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione del
17.5.2019, e con comparsa Parte_1 Parte_2
di costituzione con appello incidentale e , Controparte_1 Parte_3
contestando entrambe le parti la decisione impugnata per diversi motivi, e riproponendo le rispettive argomentazioni spese in prime cure.
Disattesa l'istanza ex art. 351 c.p.c., senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso: appellanti principali: “conclude come in atto di appello e successiva comparsa conclusionale, già in atti in esito alla precedente udienza”; appellati: “insiste nelle conclusioni già rappresentate per l'udienza del 4.4.2024 le quali devono ritenersi richiamate e trascritte al presente atto e chiede i termini di cui all'art. 352 - 190 cpc”.
Indi, dopo sostituzione del relatore, giusta ordinanza del 18.4.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, gli appellanti principali hanno affidato il gravame ai motivi inerenti “all'asserita usura genetica del contratto di mutuo in riferimento alla clausola avente ad oggetto la pattuizione del saggio degli interessi moratori” (primo motivo), nonché all'omessa pronuncia “sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da relativamente alle domande Parte_1
di accertamento della non debenza degli interessi e di ripetizione dei medesimi per il periodo successivo al 6/11/2012” (secondo motivo).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 A questo gravame si è aggiunto quello di e , i Controparte_1 Parte_3
quali lamentano: 1) “l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado della dedotta domanda di usurarietà del contenuto dell'art. 5 del contratto di mutuo in relazione al verificarsi dell'evento patologico negativo contrattualizzato in capo alla parte finanziata”; 2) “l'erronea valutazione e applicazione della normativa sull'usura ed in particolare dell'art. 1 e 2 della Legge 108 del 1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art.
1815, 2° comma, c.c. la cui corretta valutazione ed applicazione avrebbero portato il
Giudice di primo grado ad applicare la sanzione di gratuità del mutuo di cui al 2° comma dell'art. 1815 cc e non invece l'applicazione della sanzione degli interessi legali”.
Premesso che con note scritte del 2.11.22 e hanno rinunciato al CP_1 Parte_3
secondo motivo della domanda di appello incidentale, le doglianze degli appellanti principali risultano in parte fondate, mentre quelle degli appellanti incidentali non possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione sollevata dagli appellati principali con il secondo motivo, afferente alla carenza di legittimazione passiva di
[...]
con riguardo alle domande di accertamento e di ripetizione degli Parte_1
interessi per il periodo successivo al 6/11/2012, data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti da a Parte_1 [...]
Parte_2
La doglianza va rigettata.
Vale premettere che la banca originaria creditrice è cedente del credito e non del relativo contratto, ed è rimasta parte in causa anche nel giudizio di appello, dove si è ritualmente costituita e da dove non è mai stata estromessa.
La censura, in particolare, non può trovare accoglimento in conseguenza dell'infondatezza delle pretese di e - per quanto si dirà a breve -, CP_1 Parte_3
non sussistendo crediti a loro favore e, dunque, non vantando essi alcun diritto alla ripetizione (nel qual caso si sarebbe potuto affermare la sola legittimazione della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 cessionaria, essendo il soggetto legittimato alla restituzione delle somme indebitamente percepite).
Venendo al merito, il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Segnatamente, gli appellanti principali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “…il tasso moratorio convenuto in contratto dell'8,748
(comprensivo delle spese percentualizzate per polizze e commissioni varie) supera il tasso soglia dell'8,58% con conseguente nullità della clausola avente ad oggetto
l'interesse di mora” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). A detta degli appellanti principali, invece, il tasso di mora pattuito in contratto era pari all'8,55%, inferiore quindi al tasso soglia di usura pari all'8,58% (cfr. art. 5 contratto di mutuo).
Al contrario, e in seno al primo motivo di appello incidentale, CP_1 Parte_3
lamentano “l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado della dedotta domanda di usurarietà del contenuto dell'art. 5 del contratto di mutuo in relazione al verificarsi dell'evento patologico negativo contrattualizzato in capo alla parte finanziata”. In particolare, deducono genericamente che “la pattuizione di cui all'art. 5 del contratto di mutuo è usuraria considerato che al verificarsi di un evento patologico contrattualizzato quale il mancato pagamento di una rata o di alcune rate del mutuo la previsione contrattuale pattuita cioè di applicare il tasso di mora, non in sostituzione del tasso corrispettivo, ma all'intera rata non pagata composta dal capitale e dagli interessi corrispettivi rendono il TAEG/ISC dell'interesse moratorio generato da detta pattuizione, prevista ab origine, debordante il tasso soglia usura per come dedotto in atto di citazione” (cfr. appello incidentale, p. 6).
Ebbene, come anticipato, è solo la doglianza degli appellanti principali a risultare fondata.
Ed invero, vale ricordare la diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, laddove il Tribunale si era limitato a richiamare l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento” (Cass. 27442/2018) e considerando un tasso moratorio convenuto in contratto pari all'8,748%, ricavato dal tasso di mora espressamente pattuito pari all'8,55%, ritenuto aumentato delle “spese percentualizzate per polizze e commissioni varie” senza però specificazione ulteriore.
Tale generica ricostruzione non può essere condivisa, in quanto smentita dalle corrette modalità di rilevazione del tasso soglia nonché dal dato contrattuale.
Devesi innanzitutto rammentare che l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della Banca d'Italia di cui alla legge n. 108/96. Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio
2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, e da vagliare quindi al momento della pattuizione.
Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Questi essendo i riferimenti normativi, diversa valutazione deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII
29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche ove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico- giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, noto è l'arresto di Cassazione civile
SS.UU. 18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 giurisprudenza, dopo essersi soffermata sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito (per quanto qui di interesse) che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.”; e ancora “invero, ove
l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con
l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art.
1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente
l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace”.
Ancora, di recente, in linea con il precedente arresto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora comporta la necessità di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura.
Anche su questi aspetti si è espressa la citata sentenza delle Sezioni Unite, in sostanza individuando una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto
a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi” (Cass. n.
13144/2023).
Del pari da evidenziare è che la legge 108/1996 ha indicato le modalità di rilevazione del tasso soglia, per cui la Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Le Istruzioni della Banca d'Italia quindi: provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
individuano le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. La discrezionalità di cui è chiamata a fare uso la Banca d'Italia nell'assolvere questo compito è poi alla base delle diverse questioni di cui si è occupata la giurisprudenza negli ultimi anni, evidenziando che il dato da utilizzare ai fini dell'individuazione del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 carattere usurario degli interessi (applicabile a tutte le operazioni bancarie/finanziarie: mutui, aperture di credito, anticipi su crediti, sconto di portafoglio commerciale, factoring) è quello del tasso-soglia vigente al momento della pattuizione;
non rileva che invece quel tasso di interesse sia divenuto, dopo la conclusione dell'accordo, superiore al tasso-soglia per effetto di variazione (in diminuzione) di quest'ultimo.
Ai fini del calcolo del TSU, le Sezioni Unite sono appunto intervenute al fine dettare i criteri di rilevazione, distinguendo le singole modalità di calcolo per i diversi periodi di riferimento, che variano rispetto alla data di conclusione del contratto (Cass. SS.UU. n.
19597/2020).
Orbene, per i contratti conclusi dall'1/4/2003 al 30/6/2011 (questo il periodo di riferimento essendo il contratto oggetto di causa stipulato l'8/6/2007), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1%, il tutto maggiorato del
50% [formula indicata nella citata statuizione delle Sezioni Unite del 2020: (T.E.G.M. +
2,1) x 1,5]. Dunque, tenuto conto che per la categoria dei mutui ipotecari a tasso fisso
(quale quello di specie: cfr. piano ammortamento allegato al contratto), nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2007, il TEGM era del 5,72% (DM 20.3.2007), sviluppando la formula appena richiamate [per cui si ha: (5,72+2,1) x 1,5], il tasso soglia-mora è 11,73% sicché il tasso di mora previsto in contratto del 8,550% risulta, diversamente da quanto statuito in prime cure, al di sotto della soglia.
E ciò anche nel caso in cui volesse, in ipotesi, considerarsi, ai fini di quest'ultimo calcolo, anche l'incidenza della polizza assicurativa facoltativa stipulata, da , CP_1
contestualmente alla sottoscrizione del mutuo, dagli stessi appellati evocata quantificandosi al 0,198% e da sommare, sempre secondo costoro, al tasso di mora, ottenendosi un valore (8,748%) totale sempre inferiore alla soglia.
Solo per completezza argomentativa, a non diverso risultato si perverrebbe considerando detta polizza in uno al tasso corrispettivo effettivo (ISC) del 5,898%, indicato in contratto, stante appunto il TSU prima indicato (7,82%).
Considerato, infine, che del tutto generica è la prospettazione degli appellati in ordine
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 all'applicazione in concreto di un tasso differente, per tutte le considerazioni sin qui svolte, conclusivamente l'appello principale è meritevole di accoglimento, mentre l'appello incidentale va rigettato;
e da ciò consegue, in riforma della sentenza impugnata, accertato il rispetto della soglia d'usura, e quindi la validità della clausola relativa agli interessi di mora inserita nel contratto di mutuo ipotecario dell'8.6.2007, il rigetto delle pretese attoree (cui deve seguire la condanna alla restituzione delle poste erogate in esecuzione della sentenza del Tribunale, avendo documentato Pt_1
l'avvenuto pagamento).
Quanto alle spese di lite del complessivo giudizio, per il primo grado può riformarsi la sentenza impugnata disponendo la compensazione tra le parti: ciò considerando che pur in presenza di soccombenza, diverse delle questioni prospettate erano ancora oggetto di dibattito in giurisprudenza all'epoca dell'adozione della pronuncia, antecedente all'arresto chiarificatore avutosi con Cassazione SS.UU. 18/9/2020 n. 19597 già richiamata.
Per quelle del presente grado, l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza degli appellanti incidentali e e perciò di porle a CP_1 Parte_3
carico di costoro integralmente, con la liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
con atto di citazione del 17.5.2019, avverso la sentenza n. Parte_2
2200/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 3.5.2019, e in riforma di detta sentenza: rigetta le domande proposte da e nei confronti Controparte_1 Parte_3
di per l'effetto, condanna e Parte_1 Controparte_1
a restituire quanto corrisposto (per sorte, interessi e spese di lite) da Parte_3
n esecuzione della sentenza del Tribunale;
Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 compensa le spese del primo grado di giudizio;
condanna in solido e alla rifusione delle spese Controparte_1 Parte_3
sostenute dalle appellanti per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
7.560,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 31 luglio 2025
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1103/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, entrambi rappresentate e difese dall'avv. DALFINO
DANIELE appellanti contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
DAIDONE SALVATORE
Appellati – appellanti incidentali
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2200/2019 del 17.4.2019, il Tribunale di Palermo ha accolto le domande di accertamento di nullità di clausole del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 8/06/2007 per la somma di € 70.000,00, presso e Parte_1 di ripetizione degli interessi indebitamente pagati, avanzate da e Controparte_1
nei confronti di e dell'intervenuta Parte_3 Parte_1
(cessionaria del credito), dichiarando “la nullità delle Parte_2
clausole di interessi” e condannando la alla restituzione di € 13.844,07, oltre CP_2
accessori di legge, e alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione del
17.5.2019, e con comparsa Parte_1 Parte_2
di costituzione con appello incidentale e , Controparte_1 Parte_3
contestando entrambe le parti la decisione impugnata per diversi motivi, e riproponendo le rispettive argomentazioni spese in prime cure.
Disattesa l'istanza ex art. 351 c.p.c., senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso: appellanti principali: “conclude come in atto di appello e successiva comparsa conclusionale, già in atti in esito alla precedente udienza”; appellati: “insiste nelle conclusioni già rappresentate per l'udienza del 4.4.2024 le quali devono ritenersi richiamate e trascritte al presente atto e chiede i termini di cui all'art. 352 - 190 cpc”.
Indi, dopo sostituzione del relatore, giusta ordinanza del 18.4.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, gli appellanti principali hanno affidato il gravame ai motivi inerenti “all'asserita usura genetica del contratto di mutuo in riferimento alla clausola avente ad oggetto la pattuizione del saggio degli interessi moratori” (primo motivo), nonché all'omessa pronuncia “sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da relativamente alle domande Parte_1
di accertamento della non debenza degli interessi e di ripetizione dei medesimi per il periodo successivo al 6/11/2012” (secondo motivo).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 A questo gravame si è aggiunto quello di e , i Controparte_1 Parte_3
quali lamentano: 1) “l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado della dedotta domanda di usurarietà del contenuto dell'art. 5 del contratto di mutuo in relazione al verificarsi dell'evento patologico negativo contrattualizzato in capo alla parte finanziata”; 2) “l'erronea valutazione e applicazione della normativa sull'usura ed in particolare dell'art. 1 e 2 della Legge 108 del 1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art.
1815, 2° comma, c.c. la cui corretta valutazione ed applicazione avrebbero portato il
Giudice di primo grado ad applicare la sanzione di gratuità del mutuo di cui al 2° comma dell'art. 1815 cc e non invece l'applicazione della sanzione degli interessi legali”.
Premesso che con note scritte del 2.11.22 e hanno rinunciato al CP_1 Parte_3
secondo motivo della domanda di appello incidentale, le doglianze degli appellanti principali risultano in parte fondate, mentre quelle degli appellanti incidentali non possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione sollevata dagli appellati principali con il secondo motivo, afferente alla carenza di legittimazione passiva di
[...]
con riguardo alle domande di accertamento e di ripetizione degli Parte_1
interessi per il periodo successivo al 6/11/2012, data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti da a Parte_1 [...]
Parte_2
La doglianza va rigettata.
Vale premettere che la banca originaria creditrice è cedente del credito e non del relativo contratto, ed è rimasta parte in causa anche nel giudizio di appello, dove si è ritualmente costituita e da dove non è mai stata estromessa.
La censura, in particolare, non può trovare accoglimento in conseguenza dell'infondatezza delle pretese di e - per quanto si dirà a breve -, CP_1 Parte_3
non sussistendo crediti a loro favore e, dunque, non vantando essi alcun diritto alla ripetizione (nel qual caso si sarebbe potuto affermare la sola legittimazione della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 cessionaria, essendo il soggetto legittimato alla restituzione delle somme indebitamente percepite).
Venendo al merito, il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Segnatamente, gli appellanti principali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “…il tasso moratorio convenuto in contratto dell'8,748
(comprensivo delle spese percentualizzate per polizze e commissioni varie) supera il tasso soglia dell'8,58% con conseguente nullità della clausola avente ad oggetto
l'interesse di mora” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). A detta degli appellanti principali, invece, il tasso di mora pattuito in contratto era pari all'8,55%, inferiore quindi al tasso soglia di usura pari all'8,58% (cfr. art. 5 contratto di mutuo).
Al contrario, e in seno al primo motivo di appello incidentale, CP_1 Parte_3
lamentano “l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado della dedotta domanda di usurarietà del contenuto dell'art. 5 del contratto di mutuo in relazione al verificarsi dell'evento patologico negativo contrattualizzato in capo alla parte finanziata”. In particolare, deducono genericamente che “la pattuizione di cui all'art. 5 del contratto di mutuo è usuraria considerato che al verificarsi di un evento patologico contrattualizzato quale il mancato pagamento di una rata o di alcune rate del mutuo la previsione contrattuale pattuita cioè di applicare il tasso di mora, non in sostituzione del tasso corrispettivo, ma all'intera rata non pagata composta dal capitale e dagli interessi corrispettivi rendono il TAEG/ISC dell'interesse moratorio generato da detta pattuizione, prevista ab origine, debordante il tasso soglia usura per come dedotto in atto di citazione” (cfr. appello incidentale, p. 6).
Ebbene, come anticipato, è solo la doglianza degli appellanti principali a risultare fondata.
Ed invero, vale ricordare la diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, laddove il Tribunale si era limitato a richiamare l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento” (Cass. 27442/2018) e considerando un tasso moratorio convenuto in contratto pari all'8,748%, ricavato dal tasso di mora espressamente pattuito pari all'8,55%, ritenuto aumentato delle “spese percentualizzate per polizze e commissioni varie” senza però specificazione ulteriore.
Tale generica ricostruzione non può essere condivisa, in quanto smentita dalle corrette modalità di rilevazione del tasso soglia nonché dal dato contrattuale.
Devesi innanzitutto rammentare che l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della Banca d'Italia di cui alla legge n. 108/96. Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio
2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, e da vagliare quindi al momento della pattuizione.
Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Questi essendo i riferimenti normativi, diversa valutazione deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII
29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche ove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico- giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, noto è l'arresto di Cassazione civile
SS.UU. 18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 giurisprudenza, dopo essersi soffermata sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito (per quanto qui di interesse) che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.”; e ancora “invero, ove
l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con
l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art.
1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente
l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace”.
Ancora, di recente, in linea con il precedente arresto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora comporta la necessità di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura.
Anche su questi aspetti si è espressa la citata sentenza delle Sezioni Unite, in sostanza individuando una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto
a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi” (Cass. n.
13144/2023).
Del pari da evidenziare è che la legge 108/1996 ha indicato le modalità di rilevazione del tasso soglia, per cui la Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Le Istruzioni della Banca d'Italia quindi: provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
individuano le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. La discrezionalità di cui è chiamata a fare uso la Banca d'Italia nell'assolvere questo compito è poi alla base delle diverse questioni di cui si è occupata la giurisprudenza negli ultimi anni, evidenziando che il dato da utilizzare ai fini dell'individuazione del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 carattere usurario degli interessi (applicabile a tutte le operazioni bancarie/finanziarie: mutui, aperture di credito, anticipi su crediti, sconto di portafoglio commerciale, factoring) è quello del tasso-soglia vigente al momento della pattuizione;
non rileva che invece quel tasso di interesse sia divenuto, dopo la conclusione dell'accordo, superiore al tasso-soglia per effetto di variazione (in diminuzione) di quest'ultimo.
Ai fini del calcolo del TSU, le Sezioni Unite sono appunto intervenute al fine dettare i criteri di rilevazione, distinguendo le singole modalità di calcolo per i diversi periodi di riferimento, che variano rispetto alla data di conclusione del contratto (Cass. SS.UU. n.
19597/2020).
Orbene, per i contratti conclusi dall'1/4/2003 al 30/6/2011 (questo il periodo di riferimento essendo il contratto oggetto di causa stipulato l'8/6/2007), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1%, il tutto maggiorato del
50% [formula indicata nella citata statuizione delle Sezioni Unite del 2020: (T.E.G.M. +
2,1) x 1,5]. Dunque, tenuto conto che per la categoria dei mutui ipotecari a tasso fisso
(quale quello di specie: cfr. piano ammortamento allegato al contratto), nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2007, il TEGM era del 5,72% (DM 20.3.2007), sviluppando la formula appena richiamate [per cui si ha: (5,72+2,1) x 1,5], il tasso soglia-mora è 11,73% sicché il tasso di mora previsto in contratto del 8,550% risulta, diversamente da quanto statuito in prime cure, al di sotto della soglia.
E ciò anche nel caso in cui volesse, in ipotesi, considerarsi, ai fini di quest'ultimo calcolo, anche l'incidenza della polizza assicurativa facoltativa stipulata, da , CP_1
contestualmente alla sottoscrizione del mutuo, dagli stessi appellati evocata quantificandosi al 0,198% e da sommare, sempre secondo costoro, al tasso di mora, ottenendosi un valore (8,748%) totale sempre inferiore alla soglia.
Solo per completezza argomentativa, a non diverso risultato si perverrebbe considerando detta polizza in uno al tasso corrispettivo effettivo (ISC) del 5,898%, indicato in contratto, stante appunto il TSU prima indicato (7,82%).
Considerato, infine, che del tutto generica è la prospettazione degli appellati in ordine
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 all'applicazione in concreto di un tasso differente, per tutte le considerazioni sin qui svolte, conclusivamente l'appello principale è meritevole di accoglimento, mentre l'appello incidentale va rigettato;
e da ciò consegue, in riforma della sentenza impugnata, accertato il rispetto della soglia d'usura, e quindi la validità della clausola relativa agli interessi di mora inserita nel contratto di mutuo ipotecario dell'8.6.2007, il rigetto delle pretese attoree (cui deve seguire la condanna alla restituzione delle poste erogate in esecuzione della sentenza del Tribunale, avendo documentato Pt_1
l'avvenuto pagamento).
Quanto alle spese di lite del complessivo giudizio, per il primo grado può riformarsi la sentenza impugnata disponendo la compensazione tra le parti: ciò considerando che pur in presenza di soccombenza, diverse delle questioni prospettate erano ancora oggetto di dibattito in giurisprudenza all'epoca dell'adozione della pronuncia, antecedente all'arresto chiarificatore avutosi con Cassazione SS.UU. 18/9/2020 n. 19597 già richiamata.
Per quelle del presente grado, l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza degli appellanti incidentali e e perciò di porle a CP_1 Parte_3
carico di costoro integralmente, con la liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
con atto di citazione del 17.5.2019, avverso la sentenza n. Parte_2
2200/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 3.5.2019, e in riforma di detta sentenza: rigetta le domande proposte da e nei confronti Controparte_1 Parte_3
di per l'effetto, condanna e Parte_1 Controparte_1
a restituire quanto corrisposto (per sorte, interessi e spese di lite) da Parte_3
n esecuzione della sentenza del Tribunale;
Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 compensa le spese del primo grado di giudizio;
condanna in solido e alla rifusione delle spese Controparte_1 Parte_3
sostenute dalle appellanti per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
7.560,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 31 luglio 2025
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11