Ordinanza cautelare 18 dicembre 2014
Sentenza 15 dicembre 2021
Parere sospensivo 12 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 20 dicembre 2022
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00153/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00370/2022
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal -OMISSIS- contro il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la prefettura di-OMISSIS- e la Motorizzazione civile di-OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento del 19 novembre 2021 di diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art.120, comma 4, c.d.s. e di tutte le valutazioni compiute dal Ministero; nonché per l’accertamento del diritto di poter partecipare alla prova pratica ed ottenere il titolo abilitativo alla guida e, comunque, il nulla osta al rilascio della nuova patente di guida.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 17 febbraio 2022;
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.15365 del 11 maggio 2022, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto limitatamente alla fase cautelare;
Visto il parere interlocutorio n.1681 del 12 ottobre 2022, reso nell’adunanza del 24 agosto 2022;
Vista la relazione definitiva sul merito del ricorso trasmessa con foglio prot. n.0021042 del 24 luglio 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia è costituito dal provvedimento datato 19 novembre 2021 di diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art.120, comma 4, c.d.s. e da tutte le valutazioni compiute dal Ministero; nonché dall’accertamento del diritto del ricorrente di poter partecipare alla prova pratica ed ottenere il titolo abilitativo alla guida e, comunque, il nulla osta al rilascio della nuova patente di guida.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:
a) l’interessato riferisce di aver conseguito la patente di guida nell’anno 1996 e di essere stato assoggettato, il 27 giugno 2011, a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e conseguente revoca della patente di guida-OMISSIS-
b) in data 1 aprile 2019 è stata data esecuzione al provvedimento di applicazione della misura di prevenzione ed il successivo 19 marzo 2020 il tribunale di-OMISSIS- ha revocato la prefata misura, con conseguente venir meno dei presupposti sottostanti alla revoca ed al ritiro della patente di guida;
c) sempre per come riferito dall’interessato, un altro soggetto coinvolto nella stessa misura di prevenzione revocata dal tribunale di-OMISSIS- con provvedimento del 19 marzo 2020, ha già ottenuto il rilascio della patente di guida in data 18 settembre 2021.
3. L’interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 17 febbraio 2022 affidandosi ad un unico motivo di ricorso (esteso da pagina 6 a pagina 15) rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt.120 d.lgs. n.285 del 1992. Violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art.3 nonché la violazione del diritto al contraddittorio di cui all’art.9 della legge n.241 del 1990. Violazione dei principi costituzionali dettati dagli artt.2, 3, 4, 13, 16, 27, 35 e 41 di legalità e di tipicità delle fattispecie rilevanti ai fini del d.lgs. n.285 del 1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e valutazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità ed arbitrarietà. Perplessità di comportamento. Ingiustizia manifesta. Grave sviamento di potere violazione dell’art.97 della Costituzione ”.
In tesi del ricorrente, il provvedimento di diniego è carente di motivazione ed in contrasto con l’art.120, comma 3, c.d.s., essendo trascorsi più di 3 anni dalla revoca della patente. Ed ancora, considerata l’intervenuta revoca della misura di prevenzione (in data 19 marzo 2020) e la circostanza che sono comunque decorsi oltre otto anni dal ritiro della patente, il diniego risulta privo dell’indicazioni delle specifiche e puntuali ragioni per cui l’interessato non risulta in possesso dei requisiti previsti per conseguire un nuovo titolo di guida. Inoltre, il provvedimento impugnato non tiene conto delle decisioni della Corte costituzionale, in particolare la n.24 del 2020 e la n.99 del 2020, alla luce delle quali è illegittimo l'automatismo della revoca della patente sia in presenza della applicazione della misura di prevenzione, sia per eventuali condanne penali specificatamente indicate nell'art.120 c.d.s., essendo subordinato alla valutazione del prefetto delle situazioni soggettive e oggettive del richiedente. Infine, si sostiene che il comportamento tenuto dall’amministrazione ha leso i diritti fondamentali di circolazione e lavorativi del ricorrente.
4. Nel corso del procedimento:
a) con relazione trasmessa con nota prot. n.15365 del 11 maggio 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha sostenuto l’infondatezza dell’istanza di sospensione per la mancanza della presunzione di buon diritto e del danno grave ed irreparabile in quanto non dimostrato in maniera specifica;
b) con parere interlocutorio n.1681 del 12 ottobre 2022, reso nell’adunanza del 24 agosto 2022, la sezione ha ritenuto che l’istanza di sospensione non dovesse essere accolta per carenza, in particolare, del presupposto del periculum in mora ed ha sollecitato al competente Ministero la predisposizione della relazione definitiva nel merito sui singoli motivi di ricorso, assicurando le garanzie partecipative del ricorrente;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con foglio prot. n.0021042 del 24 luglio 2024, ha trasmesso la relazione definitiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. Nell’adunanza del 29 gennaio 2025, l’affare è stato deciso.
6. Il ricorso non merita accoglimento e deve essere respinto.
A mente dell’art.120, comma 1, c.d.s., non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati assoggettati a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n.1423 del 1956, ad eccezione di quella di cui agli artt.73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n.309 del 1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
In claris non fit interpretatio . Il tenore della norma non concede margini di interpretazione: chi è stato colpito da una misura di prevenzione, ai fini del rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida, deve preventivamente ottenere la riabilitazione. Opportunamente, l’amministrazione ha sostenuto, richiamando il contenuto della circolare del Ministero dell’interno prot. n.5259 del 24 aprile 2020, che, ai fini del rilascio di un nuovo titolo abilitativo, occorre il concorso di due condizioni, entrambe necessarie ed indefettibili, ossia che siano comunque decorsi almeno tre anni dal momento della revoca della patente e che l’interessato abbia ottenuto la riabilitazione di cui all’art.120, comma 2, c.d.s.
Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che l’amministrazione, correttamente, ha portato a conoscenza dell’interessato le ragioni del diniego con nota della prefettura di-OMISSIS- del 20 novembre 2020 e che quest’ultimo non ha mai inteso instaurare alcun procedimento volto ad ottenere il provvedimento di riabilitazione in suo favore.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
7. Per le ragioni esposte, la sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.