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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12122/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LODATO ANGELA e dell'avv. DELLA MONICA UGO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ESPOSITO CIRO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito contrariis rejectis per tutto quanto innanzi premesso ed argomentato, così pronunciare: - ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6393/2014 reso provvisoriamente esecutivo dal, Tribunale di Firenze in data 28.10.2014 poiché la sua esecuzione arreca al sig. un Pt_1 danno grave ed irreparabile, per i motivi sopra esplicitati anche con provvedimento, se del caso, reso inaudita altera parte;
- revocare il decreto ingiuntivo N. 6393/2014 . reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Firenze in data 28.10.2014 e per l'effetto
pagina 1 di 5 ordinare alla società di restituire gli importi sino ad Controparte_1 ora conseguiti dal sig. con il decreto ingiuntivo in questione”. Parte_1
Parte convenuta:
“Per i motivi svolti la conclude per il rigetto della CP_1 Controparte_1 Controparte_1 domanda, improponibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori antistatari”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la revocazione di cui all'art. 656 c.p.c. del decreto
[...] ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6393/2014 che era stato emesso nei confronti, oltre che dell'attore, anche di VE NE s.r.l. e IG CO, per l'importo di € 530.526,68, oltre interessi e spese.
Ha dedotto che gli ingiunti avevano concluso un accordo di transazione con la società creditrice in data 9.05.2015 con la quale , IG CO e VE Parte_1
NE s.r.l. rinunciavano all'opposizione proposta avverso il suddetto decreto che conduceva poi in data 10.05.2016 all'estinzione del giudizio introdotto dagli opponenti e alla definitività del titolo monitorio. Ha osservato quindi che in esecuzione della predetta transazione CP_1 aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare ai danni di parte attrice.
[...]
Ha assunto che gli amministratori di fatto nonché legali di fiducia della CP_1 avevano tenuto una condotta estorsiva e truffaldina ai suoi danni
[...] presentando pertanto querela dinanzi alle competenti autorità in data 17.10.2022 e 25.10.2022. Ha precisato che il termine di 30 giorni per la proposizione della domanda di revocazione decorre dall'acquisita conoscenza del dolo di controparte coincidente con la notifica dell'ultimo atto di precetto alla quale ha fatto seguito la querela presentata in data 17.10.2022, poi integrata il 25.10.2022.
pagina 2 di 5 Ha pertanto chiesto ordinarsi la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 401 e 373 c.p.c., oltre che revocarsi il decreto ingiuntivo stesso e conseguentemente ordinarsi alla società creditrice di restituire gli importi fino a tal momento conseguiti. Si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1 contestato l'inammissibilità della domanda di revocazione essendo decorso il termine di 30 giorni per la sua proposizione.
Infatti ha osservato che le contestazioni contenute nelle denunce riguardano fatti dei quali pare attrice era già a conoscenza avendole rappresentate in querele, opposizioni ed istanze precedentemente proposte dal sig. nei confronti Pt_1 della società finanziaria. In particolare, erano state presentate due querele, l'una il 30.06.2017 e l'altra datata 21.02.2020, che dimostrano la conoscenza da parte dell'attore delle circostanze integranti il dolo contestato e posto ad oggetto della revocatoria proposta. Ha osservato che anche il provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio disposto il 19.11.2019 denoterebbe la conoscibilità dell'intento fraudolento della società convenuta da parte dell'attore. Nel merito, ha contestato che difetterebbe il dolo posto ad oggetto della domanda revocatoria non essendo stato provato che la convenuta abbia posto in essere alcun artifizio o raggiro idoneo a minorare la difesa o ad alterare l'esito del giudizio. A riprova dell'infondatezza dell'azione ha osservato che le parti hanno concluso un'ulteriore proposta transattiva successiva a quella risalente al 9.5.2015. La società convenuta ha inoltre contestato che il dolo idoneo a legittimare l'azione proposta deve essere perpetrato da una parte in danno dell'altra e non anche da parte di un terzo come nel caso di specie in cui il dolo proverrebbe eventualmente dal sig. CI SP.
Ha pertanto chiesto respingere la domanda. 2. L'azione di revocazione proposta è inammissibile. Parte attrice ha basato l'azione di revocazione, quale forma di impugnazione straordinaria ex art. 656 c.p.c. proposta avverso il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, sul dolo imputabile a controparte rappresentato dagli artifizi e raggiri perpetrati ai danni del sig. . Pt_1
Ha invero specificato che la volontà di presentare impugnativa avverso il provvedimento passato in giudicato è sorto dalla condotta fraudolenta ed usuraria della società finanziaria nel corso del rapporto contrattuale posto che, con la pagina 3 di 5 cessione, avrebbe imposto interessi superiori al tasso Controparte_2 soglia, oltre che condizioni svantaggiose ed ingiuste ai danni del debitore cedente. Ha osservato che il dolo sarebbe stato scoperto con la richiesta di rinvio a giudizio del 19.11.2019 (cfr. pagg. 26, 27 atto citazione - all. attore), essendo stato accertato in tale sede che le pattuizioni erano di natura usuraria, e che i fatti ivi contestati sono poi colnfluiti nelle querele del 17.10.2022 e 25.10.2022
.La valutazione sull'ammissibilità dello strumento revocatorio deve tuttavia soffermarsi sull'osservanza del termine entro il quale esperire il mezzo di impugnazione stesso. È previsto ai sensi dell'art. 325 c.p.c. che il termine entro il quale proporre la revocazione è di 30 giorni, ed ai sensi dell'art. 326 c.p.c. che il relativo dies a quo è identificato, nel caso di specie, dal momento in cui è stato scoperto il dolo. Nella fattispecie oggetto di causa, dunque, l'acquisizione della consapevolezza della natura dolosa e fraudolenta delle condotte imputate ai rappresentanti della società convenuta non può decorrere dalla presentazione delle suddette querele – del 17.10.2022 e 25.10.2022 – bensì dalla richiesta di rinvio a giudizio come rilevato dalla stessa parte attrice, ovvero ancor prima dalle querele del 30.06.2017 e 21.2.2020 (docc. 4, 5 convenuto). Attraverso tali ultimi atti il sig. ha manifestato l'intenzione di contestare Pt_1 penalmente le condotte di natura usuraria ed estorsiva dei sigg.ri CI SP e
, amministratori di fatto e legali di fiducia della Controparte_3 CP_1
.
[...]
Alla luce delle sopra esposte circostanze, anche laddove il comportamento dei rappresentanti della società convenuta fosse qualificabile alla stregua di dolo tale cioè da risultare un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, il fatto che l'attore abbia denunciato le medesime condotte già a partire dal 2017 denota che costui conosceva i fatti contestati già prima delle denunce presentate in data 17.10.2022 e 25.10.2022. Pertanto, risalendo la scoperta del dolo ad un momento antecedente a quello individuato da parte attrice (coincidente con le denunce del 17.10.2022 e 25.10.2022), ossia alla richiesta di rinvio a giudizio del 19.11.2019, ovvero a quando il sig. ha presentato la prima querela avverso il sig. SP in data Pt_1
30.06.2017 e che quindi il termine di trenta giorni è spirato, l'attore deve essere ritenuto decaduto e, pertanto, la revocazione va dichiarata inammissibile.
pagina 4 di 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte attrice. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi per la fase di studio ed introduttiva e prossimi ai minimi per la fase di trattazione e decisoria (valore da euro 260.000,00 a euro 520.000,00) in considerazione dell'effettiva attività svolta e della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) dichiara inammissibile l'azione di revocazione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre spese
[...] generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. CI SP e . Controparte_3
Firenze, 2 giugno 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12122/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LODATO ANGELA e dell'avv. DELLA MONICA UGO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ESPOSITO CIRO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito contrariis rejectis per tutto quanto innanzi premesso ed argomentato, così pronunciare: - ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6393/2014 reso provvisoriamente esecutivo dal, Tribunale di Firenze in data 28.10.2014 poiché la sua esecuzione arreca al sig. un Pt_1 danno grave ed irreparabile, per i motivi sopra esplicitati anche con provvedimento, se del caso, reso inaudita altera parte;
- revocare il decreto ingiuntivo N. 6393/2014 . reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Firenze in data 28.10.2014 e per l'effetto
pagina 1 di 5 ordinare alla società di restituire gli importi sino ad Controparte_1 ora conseguiti dal sig. con il decreto ingiuntivo in questione”. Parte_1
Parte convenuta:
“Per i motivi svolti la conclude per il rigetto della CP_1 Controparte_1 Controparte_1 domanda, improponibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori antistatari”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la revocazione di cui all'art. 656 c.p.c. del decreto
[...] ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6393/2014 che era stato emesso nei confronti, oltre che dell'attore, anche di VE NE s.r.l. e IG CO, per l'importo di € 530.526,68, oltre interessi e spese.
Ha dedotto che gli ingiunti avevano concluso un accordo di transazione con la società creditrice in data 9.05.2015 con la quale , IG CO e VE Parte_1
NE s.r.l. rinunciavano all'opposizione proposta avverso il suddetto decreto che conduceva poi in data 10.05.2016 all'estinzione del giudizio introdotto dagli opponenti e alla definitività del titolo monitorio. Ha osservato quindi che in esecuzione della predetta transazione CP_1 aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare ai danni di parte attrice.
[...]
Ha assunto che gli amministratori di fatto nonché legali di fiducia della CP_1 avevano tenuto una condotta estorsiva e truffaldina ai suoi danni
[...] presentando pertanto querela dinanzi alle competenti autorità in data 17.10.2022 e 25.10.2022. Ha precisato che il termine di 30 giorni per la proposizione della domanda di revocazione decorre dall'acquisita conoscenza del dolo di controparte coincidente con la notifica dell'ultimo atto di precetto alla quale ha fatto seguito la querela presentata in data 17.10.2022, poi integrata il 25.10.2022.
pagina 2 di 5 Ha pertanto chiesto ordinarsi la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 401 e 373 c.p.c., oltre che revocarsi il decreto ingiuntivo stesso e conseguentemente ordinarsi alla società creditrice di restituire gli importi fino a tal momento conseguiti. Si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1 contestato l'inammissibilità della domanda di revocazione essendo decorso il termine di 30 giorni per la sua proposizione.
Infatti ha osservato che le contestazioni contenute nelle denunce riguardano fatti dei quali pare attrice era già a conoscenza avendole rappresentate in querele, opposizioni ed istanze precedentemente proposte dal sig. nei confronti Pt_1 della società finanziaria. In particolare, erano state presentate due querele, l'una il 30.06.2017 e l'altra datata 21.02.2020, che dimostrano la conoscenza da parte dell'attore delle circostanze integranti il dolo contestato e posto ad oggetto della revocatoria proposta. Ha osservato che anche il provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio disposto il 19.11.2019 denoterebbe la conoscibilità dell'intento fraudolento della società convenuta da parte dell'attore. Nel merito, ha contestato che difetterebbe il dolo posto ad oggetto della domanda revocatoria non essendo stato provato che la convenuta abbia posto in essere alcun artifizio o raggiro idoneo a minorare la difesa o ad alterare l'esito del giudizio. A riprova dell'infondatezza dell'azione ha osservato che le parti hanno concluso un'ulteriore proposta transattiva successiva a quella risalente al 9.5.2015. La società convenuta ha inoltre contestato che il dolo idoneo a legittimare l'azione proposta deve essere perpetrato da una parte in danno dell'altra e non anche da parte di un terzo come nel caso di specie in cui il dolo proverrebbe eventualmente dal sig. CI SP.
Ha pertanto chiesto respingere la domanda. 2. L'azione di revocazione proposta è inammissibile. Parte attrice ha basato l'azione di revocazione, quale forma di impugnazione straordinaria ex art. 656 c.p.c. proposta avverso il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, sul dolo imputabile a controparte rappresentato dagli artifizi e raggiri perpetrati ai danni del sig. . Pt_1
Ha invero specificato che la volontà di presentare impugnativa avverso il provvedimento passato in giudicato è sorto dalla condotta fraudolenta ed usuraria della società finanziaria nel corso del rapporto contrattuale posto che, con la pagina 3 di 5 cessione, avrebbe imposto interessi superiori al tasso Controparte_2 soglia, oltre che condizioni svantaggiose ed ingiuste ai danni del debitore cedente. Ha osservato che il dolo sarebbe stato scoperto con la richiesta di rinvio a giudizio del 19.11.2019 (cfr. pagg. 26, 27 atto citazione - all. attore), essendo stato accertato in tale sede che le pattuizioni erano di natura usuraria, e che i fatti ivi contestati sono poi colnfluiti nelle querele del 17.10.2022 e 25.10.2022
.La valutazione sull'ammissibilità dello strumento revocatorio deve tuttavia soffermarsi sull'osservanza del termine entro il quale esperire il mezzo di impugnazione stesso. È previsto ai sensi dell'art. 325 c.p.c. che il termine entro il quale proporre la revocazione è di 30 giorni, ed ai sensi dell'art. 326 c.p.c. che il relativo dies a quo è identificato, nel caso di specie, dal momento in cui è stato scoperto il dolo. Nella fattispecie oggetto di causa, dunque, l'acquisizione della consapevolezza della natura dolosa e fraudolenta delle condotte imputate ai rappresentanti della società convenuta non può decorrere dalla presentazione delle suddette querele – del 17.10.2022 e 25.10.2022 – bensì dalla richiesta di rinvio a giudizio come rilevato dalla stessa parte attrice, ovvero ancor prima dalle querele del 30.06.2017 e 21.2.2020 (docc. 4, 5 convenuto). Attraverso tali ultimi atti il sig. ha manifestato l'intenzione di contestare Pt_1 penalmente le condotte di natura usuraria ed estorsiva dei sigg.ri CI SP e
, amministratori di fatto e legali di fiducia della Controparte_3 CP_1
.
[...]
Alla luce delle sopra esposte circostanze, anche laddove il comportamento dei rappresentanti della società convenuta fosse qualificabile alla stregua di dolo tale cioè da risultare un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, il fatto che l'attore abbia denunciato le medesime condotte già a partire dal 2017 denota che costui conosceva i fatti contestati già prima delle denunce presentate in data 17.10.2022 e 25.10.2022. Pertanto, risalendo la scoperta del dolo ad un momento antecedente a quello individuato da parte attrice (coincidente con le denunce del 17.10.2022 e 25.10.2022), ossia alla richiesta di rinvio a giudizio del 19.11.2019, ovvero a quando il sig. ha presentato la prima querela avverso il sig. SP in data Pt_1
30.06.2017 e che quindi il termine di trenta giorni è spirato, l'attore deve essere ritenuto decaduto e, pertanto, la revocazione va dichiarata inammissibile.
pagina 4 di 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte attrice. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi per la fase di studio ed introduttiva e prossimi ai minimi per la fase di trattazione e decisoria (valore da euro 260.000,00 a euro 520.000,00) in considerazione dell'effettiva attività svolta e della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) dichiara inammissibile l'azione di revocazione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre spese
[...] generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. CI SP e . Controparte_3
Firenze, 2 giugno 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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