TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/11/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2705/2023 R.G., iniziata con ricorso ex art. 281 de- cies c.p.c., da
, c.f.: , elettivamente do- Parte_1 P.IVA_1 miciliato in VIA TRIESTE 49 35121 PADOVA presso lo studio dell'Avv.
BUGARO ROMOLO, c.f.: , dal quale è rappresentato C.F._1
e difeso - ATTORE - contro
, c.f.: , elettivamente do- Controparte_1 P.IVA_2 miciliato in VIA BRENTA VECCHIA 8 VENEZIA-MESTRE, presso lo stu- dio dell'Avv. PONCINA ALBERTO, c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso - CONVENUTO -
Causa discussa previo espletamento di ctu da parte della dott.ssa Ornella Gaz- zara, sulle seguenti conclusioni di parte attrice: “Nel merito in via principale: accertarsi e dichiararsi per tutte le ra- gioni dedotte, che la ricorrente vanta nei confronti della società Controparte_1 un credito complessivo pari ad € 23.051,00 oltre Iva e accessori di Legge per l'espletamento di prestazioni relative alla gestione e all'amministrazione del personale, meglio dettagliate in narrativa;
Per l'effetto, condannarsi la società al pagamento a favore della Controparte_1 della somma complessiva di € 23.051,00 (ventitremilacinquantu- Parte_1 no/00) oltre Iva e accessori di Legge, nonché oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della presente domanda al saldo, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di Giustizia. In via istruttoria: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 c.p.c., si formula istanza affinché l'intestato Tribunale Voglia chiamare a chiarimenti la CTU Dott.ssa , richiedendo Per_1 alla stessa di operare una nuova valutazione circa il punto 3) dell'elaborato peritale già de- positato, modificandolo nel senso di dichiarare l'assoluta inconferenza della questione solle- vata da controparte circa la sussistenza della riserva di iscrizione agli albi professionali di cui all'art. 1 della legge 12 del 1979 per le prestazioni di cui viene richiesto il pagamento nel presente giudizio, e dichiarando le relative competenze, per l'effetto, pienamente esigibili e dovute a Parte_1 Ancora in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga non provata nel quantum la sussistenza del credito vantato dalla ricorrente, si chiede che lo stesso Voglia or- dinare ex artt. 210 e ss. C.p.c. alla e all'Agenzia delle Entrate Controparte_1 l'esibizione e la produzione in giudizio dei bilanci e/o rendiconti di esercizio (comprensivi del dettaglio delle fatture ricevute e da ricevere) predisposti dalla società dal 2013 sino ad oggi, nonché delle dichiarazioni dei redditi (comprensive delle relative ricevute di invio) presentate dalla società e dai soci dal 2013 sino ad oggi.”
e di parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati nel ricorso presentato da “ , es- Parte_1 sendo trascorso il termine prescrizionale decennale di cui all'articolo 2946 c.c. per le ragioni esposte in comparsa. NEL MERITO: formalmente in quanto occorra disconosciute, ex articolo 214 c.p.c., come a sé riferibili le lettere di consegna documenti sub doc. 3 parte ricorrente, in quanto in alcun modo riconducibili e/o attribuibili a “ per contenuto, volontà, re- Parte_1 dazione, sottoscrizione, rigettarsi il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE: nella denegata ipotesi in cui le ragioni creditorie di parte ri- corrente venissero accolte, accertata la mancata deduzione dei relativi costi da parte di
“ ” per la mancata loro appostazione nei bilanci di competenza, Controparte_1 condannarsi “ al pagamento dell'importo di euro 6.000,00=, oltre Parte_1 interessi dal dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce, ove necessaria, l'opposizione alla richiesta di produzio- ne in giudizio di bilanci e rendiconti di esercizio predisposti dal 2013 ad oggi, nonché delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società e dai soci dal 2013 ad oggi per la loro in- conferenza, avendo il ricorso avversario ad oggetto gli anni 2003, 2006, 2008, 2009 e 2010. Si ribadisce, in quanto occorra, la richiesta di esibizione ex articolo 2010 a degli Parte_1 incarichi professionali ricevuti da parte resistente, della prova dell'espletamento degli inca- richi di cui oggi si chiede il pagamento e del corrispettivo pattuito. Si eccepisce per le ragioni sopra esposte la nullità della disposta Ctu. IN OGNI CASO: con integrale ristoro di spese ed onorari di lite.”
FATTO E DIRITTO.
Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla resi- stente è fondata e va pertanto accolta.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) ha reso prestazioni di consulenza del lavoro in Pt_1 Parte_1
favore di per oltre trent'anni (vedasi doc.6 ricorren- Controparte_1
- 2 - te) compiendo atti riconducibili a tale professione (cedolini, libri matricola, libro presenze, etc.) a far data dal 1989 e fino al 2022.
2) Il 15/12/2021, ha revocato l'incarico a Controparte_1 [...]
(vedasi doc.1 convenuto). Parte_1
3) Il ricorrente pretende dal resistente, il pagamento del compenso spettante- gli per l'attività svolta nel 2003, nel 2006, nel 2008, nel 2009 e nel 2010 (ve- dasi doc.8 ricorrente). In sostanza, allega che i con- Parte_1 tendenti si sarebbero accordati nel congelare i debiti per prestazioni profes- sionali maturati nelle predette annualità, in attesa che per la resistente arrivas- sero tempi migliori (vedasi pag.2 ricorso). I compensi maturati nel periodo precedente (dal 1988 al 2002) e successivo (dal 2011 al 2021) a quello suindi- cato, sono stati invece regolarmente pagati (circostanza pacifica).
4) Il succitato accordo di congelamento del debito per prestazioni professio- nali non è stato formalizzato (circostanza pacifica) e manca una costituzione in mora, coeva all'asserito accordo, con la quale il ricorrente ha intimato al re- sistente il pagamento dei compensi dovuti negli anni 2003, 2006, 2008, 2009
e 2010.
5) La prima costituzione in mora è datata 30/12/2021 (vedasi doc.3 ricorren- te) e per essa manca la prova della ricezione da parte dell'intimato; al contra- rio, la successiva del 24/01/2022, è stata inviata con pec ed è stato prodotto il relativo messaggio di accettazione ed avvenuta consegna (vedasi doc.4 ricor- rente).
6) Nel bilancio al 31/12/2021, firmato da uno dei soci della resistente ( Per_2
) vi è tra le passività, la voce “fatture da ricevere” di €50.867,87# (ve-
[...] dasi doc.10 ricorrente, prima pagina del bilancio).
Il ricorrente sostiene che tale posta di bilancio costituisca il totale del debito per compensi, maturato sia da che da e che di- Parte_1 Parte_1
- 3 - mostri il fatto che i soci erano a conoscenza del predetto debito e lo avevano riconosciuto (vedasi pag. 2 memoria integrativa del ricorrente).
In realtà, ad avviso dello scrivente, nessuna delle due allegazioni è provata.
In primo luogo, il debito complessivo per compensi, maturato nel periodo che va dal 20/7/2004 al 30/9/2013, è, asseritamente, per di Parte_1
€25.986,94# e per negli anni 2003, 2006, 2008, Parte_1
2009 e 2010, di €23.051,00#; il totale ammonterebbe pertanto ad €49.037,94#
e non ad €50.867,87#.
In secondo luogo, la voce “fatture da ricevere”, è generica ed anche in consi- derazione del fatto che la somma in essa riportata, non corrisponde aritmeti- camente, al totale dei due debiti pretesi dal ricorrente e da (e cioè Parte_1
€49.037,94), non consente al resistente di collegarla al predetto asserito debi- to.
Alla luce delle suestese risultanze processuali, il credito di cui è causa, per prestazioni professionali maturate negli anni 2003, 2006, 2008, 2009 e 2010, si è prescritto ai sensi dell'art.2946 c.c..
Ad avviso dello scrivente, i predetti crediti, indipendentemente dalla tipologia di attività da cui derivino, si sono prescritti ex art. 2946 c.c., in quanto il rela- tivo diritto alla loro esazione non è stato esercitato in dieci anni dal momento in cui potevano essere richiesti;
la prima costituzione in mora ad essi relativa, infatti, è del 24/01/2022 (vedasi precedente punto 5).
Si ritiene infine che nella fattispecie, il dies a quo dal quale comincia a decor- rere la prescrizione, non è come erroneamente sostenuto dal ricorrente, quello in cui è stato revocato l'incarico (15/12/2021) ma il momento in cui si chiude l'attività professionale da svolgersi per l'annualità in oggetto. Ad esempio, per l'anno 2003, il 30/6/2004, termine entro cui occorre aver depositato il bi- lancio del 2004 e le dichiarazioni fiscali sempre del 2004; idem per le annuali- tà successive. Il convincimento raggiunto sul punto dallo scrivente, è corrobo-
- 4 - rato dallo stesso comportamento dei contendenti, i quali hanno pacificamente ammesso che i compensi dovuti per le annualità precedenti e successive al pe- riodo in questione, sono stati regolarmente pagati.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese vengono poste a carico del ricorrente, in favore dell'altra parte, liquidandole in €238,00# per esborsi ed in €5.100,00# per onorari oltre rimborso spese forfettario, iva e c.a. come per legge. Stessa sorte seguono le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la doman- da attorea.
Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, a pagare a , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte moti- va.
Spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente.
Così deciso il 19 giugno 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
- 5 -