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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11519/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) in data 18.10.1976 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Giorgia Vigo, con studio a Buccinasco (MI), Via Aldo Moro n. 2, pec: presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Settimo Milanese (MI) in data 13.10.2012 (anno 2012, atto n. 31, P. 1) in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli:
• nato a [...] in data [...] (C.F. , cittadino Persona_1 C.F._3 italiano, minorenne • nata a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._4 cittadina italiana, minorenne
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'affidamento dei figli minori e sarà condiviso tra i coniugi i quali Per_1 Parte_3 continueranno ad esercitare e condividere le responsabilità educative nonostante la separazione;
3) la casa coniugale, sita a Settimo Milanese (MI), Via Leopardi n. 1, oltre box, di proprietà esclusiva della signora rimarrà in uso esclusivo alla stessa la quale vi abiterà con tutto Pt_1 quanto ivi contenuto;
4) il sig. ha lasciato la casa coniugale in data 20.10.2025 trasferendosi in un Parte_2 appartamento preso in locazione e sito nelle immediate vicinanze della casa della moglie;
5) la casa sita a Oulx (TO), di proprietà esclusiva della sig.ra ed utilizzata prima d'ora come Pt_1 casa vacanze dell'intero nucleo famigliare, rimarrà in uso esclusivo alla stessa e ai figli;
6) al fine di garantire una presenza equilibrata e continuativa di entrambi i genitori nella vita dei figli, anche in considerazione dell'estrema vicinanza tra le abitazioni dei coniugi, gli stessi pattuisco un collocamento perfettamente paritetico dei minori che solo ai fini della residenza anagrafica conserveranno la residenza presso la casa famigliare;
7) Il calendario delle frequentazioni genitoriali sarà il seguente, a settimane alternate:
• una settimana: i figli resteranno collocati presso l'abitazione paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina e trascorreranno gli altri giorni presso la madre (2 notti col padre, 5 con la madre);
• la settimana successiva: i figli resteranno collocati presso l'abitazione materna il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina e trascorreranno gli altri giorni presso il padre (2 notti con la madre, 5 con il padre);
• durante le vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario delle frequentazioni, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di trascorre con i figli due settimane consecutive di villeggiatura tra il mese di luglio e il mese di agosto, da concordare di anno in anno tra gli stessi entro la fine del mese di aprile;
• durante le vacanze invernali i figli trascorreranno le festività del Natale e del Capodanno ad anni alterni con i genitori (una settimana con ciascun genitore). La settimana di Natale 2025 verrà trascorsa con il padre mentre quella di Capodanno con la madre;
• le festività pasquali sempre ad anni alterni (compreso il lunedì di pasquetta). Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi e tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
8) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e nel periodo di Per_1 Parte_3 permanenza degli stessi presso di loro. Per tale ragione, i coniugi convengono espressamente che nessuno di loro sarà tenuto al versamento in favore dell'altro di un importo a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
9) quanto alle spese straordinarie, le stesse verranno ripartite tra i coniugi nella medesima misura del 50% e secondo le Guida del Tribunale di Milano che gli stessi dichiarano di conoscere. I coniugi convengono che tutte le spese per il vestiario dei figli rientreranno tra le spese straordinarie e saranno dunque ripartite in pari quote;
10) l'Assegno Unico per i figli erogato dall' verrà incassato tra i coniugi nella medesima CP_1 misura del 50%;
11) la vettura Volkswagen Polo targata EF442SF, di proprietà del sig. verrà venduta Parte_2 ed il ricavato incassato dallo stesso;
12) i coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o a qualsiasi altro titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
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DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Settimo Milanese (MI) in data Parte_2
13.10.2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG