Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice Unico Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6655/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione notificato il 29/04/2018 da
, C.F.: , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1984 e residente in Brescia in Villaggio Sereno, con l'avv. Silvia Moraru, C.F.:
, nel cui Studio sito in Brescia, via Fratelli Folonari, è C.F._2
elettivamente domiciliato, pec: Email_1
attore contro
, P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ra P.IVA_1 CP_1
con sede in Rezzato (BS), Via Breve n. 26, con l'avv. Alberto Bronzin, C.F.:
[...]
presso il cui studio in C.F._3 Email_2
Brescia Via Aleardo Aleardi n. 8, è elettivamente domiciliato.
convenuta
Oggetto: mutuo e restituzione somma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29/04/2018 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la società Controparte_1
dinanzi all'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale Ordinario di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio: in via principale:
1.accertare sussistenza del pagamento non dovuto alla società debitrice, la mancanza restituzione della somma residua di €39.100,00 da parte della soc. in persona Controparte_1
1
€39.100,00 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
2.in subordine, accertare “solvens” e “accipiens”, ex art 2033 c.c. o 2041 o altra disposizione legale, che ritiene che si configura nella fattispecie, incluso l'accertamento della qualità di socio: occulto o di fatto, aumentando la somma residua di €39.100,00 con €18.228,77, cioè €57.328,77, come hanno concordato inizialmente, e condannare la soc.
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante, al pagamento della somma residua di €39.100,00, o di €57.328,77 o comunque nella misura che sarà provata in corso di causa, o che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia, comunque nella competenza del giudice adito con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione;
3 in via ulteriormente subordinata: si chiede la restituzione della somma di
€14.900,00 da parte della convenuta a;
4. in via ulteriormente Parte_1
subordinata: si chiede la restituzione della somma di€11.000,00 da parte della convenuta a , ricevuta il 28.2.2011 (allegato 12 dell'atto Parte_1 introduttivo).”
Si costituiva la convenuta con comparsa in data 5.9.2019, contestando integralmente sia fatto che in diritto, quanto dedotto dall'attore, ed in particolare evidenziando: “… che il rapporto di lavoro tra le parti è già stato oggetto di un'altra causa di merito avanti al
Giudice del Lavoro e ad un giudizio di appello… alla cui pronuncia aveva puntualmente adempiuto;
che le circostanze in fatto ed in diritto affermate dalla controparte risultano dedotte assolutamente in modo incerto e confusionario;
che sono prive di minimo riscontro probatorio relativamente all'accordo sulla qualità di socio occulto e sull'acquisto di merce refurbished da parte dell'attore dietro la restituzione di somme.”
Chiedeva, quindi,
“in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza delle pretese avversarie, respingere le domande formulate in giudizio dal Sig. sia in via principale che in Pt_1
via subordinata;
in via subordinata: per mero scrupolo defensionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal Sig. , condannare la Pt_1 [...]
al pagamento delle sole somme di cui il Controparte_2
Sig. avrà dato valida e piena prova;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di Pt_1
rimessione della causa in istruttoria, ci si riporta integralmente a tutto quanto eccepito
e dedotto nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. depositata in data
2 16/12/2019; in ogni caso: spese e competenze interamente rifuse, oltre IVA e CPA come per legge.”
All'udienza del 10/09/2019 il Giudice tentava la conciliazione fra le parti che dava esito negativo.
Espletato l'interrogatorio formale di e , dopo Controparte_1 Controparte_3
l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, all'udienza dell'01/03/2022 l'Avv.
Moraru insisteva affinché il Giudice autorizzasse il deposito della chiavetta indicata come allegata alla 2 memoria ex art. 183, 6 comma cpc. Mentre l'Avv. Bronzin si opponeva all'istanza avversaria perché alla data del 27/11/2019 alcun file audio era allegato al deposito telematico della memoria e non risultava essere stato depositato in cancelleria il supporto usb contenete file audio invocati da parte attrice, la richiesta era pertanto assolutamente intempestiva.
Con provvedimento del 01/09/2021 la causa veniva coassegnata alla sottoscritta.
Le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
La causa veniva indi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente infondata e merita parziale accoglimento.
Parte attrice ha insistito affinché fosse autorizzato il deposito della chiavetta USB sostenendo fosse indicata come allegata alla 2 memoria ex art. 183, 6 comma cpc: in realtà in atti risulta che con la memoria istruttoria n. 2 siano stati depositati i seguenti documenti:
1.nota spese del 28.4.2011 con la dicitura del sig. “che ricevo da CP_3
€11.000,00 il 28.4.2011, ritorno sul venduto 50% utile”;
2.fattura del 4.5.2011 di Pt_2
€11.101,96; 3.fattura del 26.5.2011 di 13.701,68; 4.fattura del 15.6.2011 di 16.737,99;
5.fattura del 17.8.2011 di 30.490,78; 6.trascrizioni delle registrazioni audio n.2 e USB che verrà depositato in cancelleria;
7.elenco degli oggetti comprati dalla somma di
51.000,00; 8.pagine dal Registro merce acquistata della soc. CP_1
Tutti i documenti risultano riportati dalla cancelleria ed acquisiti nel fascicolo informatico, tranne la chiavetta USB in relazione alla quale nell'elenco della memoria viene indicato che “verrà depositato in cancelleria”.
Nel fascicolo cartaceo visionato da questo Giudice la chiavetta risulta fissata con graffetta alla copia della memoria, ma non risulta quando ciò sia avvenuto. La produzione va pertanto ritenuta tardiva.
L'attore risulta che abbia invece correttamente depositato lo scritto definito quale trascrizione del contenuto della chiavetta, ma tale documento non offre alcun elemento probatorio: non è indicata alcuna data o riferimento al luogo in cui tale discussione sia
3 avvenuta, non è indicato chi siano i partecipanti e non sono state offerte prove che potessero confermare l'avvenuto incontro e quanto dichiarato dai partecipanti.
Tale documento risulta generico e non fornisce alcuna prova.
Si respinge la richiesta di CTU fonica sulla chiavetta USB, non acquisita al fascicolo.
Per quanto attiene all'interrogatorio formale di parte convenuta, invece, il Sig. CP_3
ha confermato sia il capitolo n. 1 che il n. 2 della memoria istruttoria n. 2 di
[...]
parte attrice e, cioè che: “il 28.4.2011 il sig. ha prestato in contanti Parte_1 alla società €11.000,00”, e che il sig. ha scritto sulla CP_1 Controparte_3 nota spese del 28.4.2011 “ricevo da €11.000,00 il 28.4.2011, ritorno sul venduto Pt_2
50% utile”
La Sig.ra non ha invece riconosciuto alcuna circostanza, tutti i Controparte_1
testi escussi hanno dichiarato di nulla sapere dei prestiti effettuati dal Sig.
[...]
o della qualità di socio di fatto. Parte_1
Non si tiene conto della deposizione resa dalla teste in data 20/05/2021 Testimone_1
in quanto dichiarata inattendibile dal Giudice nello stesso verbale.
Il Sig. ha confermato infine la circostanza di cui al capitolo n. 14, che riguarda CP_3
l'avvenuta restituzione effettuata da parte dei soci della società al sig. CP_1
della somma di € 14.900,00, dal 19/09/2013 al 26/04/2014 senza Parte_1
tuttavia chiarire a cosa si riferisse tale restituzione, la somma coincide con un elenco di importi vicino ad alcuni dei quali è indicata una data (doc. n. 17 prodotto con l'atto dicitazione). Tuttavia tale documento non riporta firma alcuna né spiegazione che possa far comprendere e dimostrare a cosa si riferisca.
La restante documentazione prodotta: fatture Britcom, libretto postale, fascicolo causa avanti il Giudice del Lavoro di Brescia, e successiva fase di Appello avanti la Corte
d'Appello di Brescia, non offrono elementi che possano confermare tutte le richieste avanzate dall'attore.
Parte convenuta andrà pertanto condannata alla restituzione della somma di €
11.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Condanna Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
[...] somma di € 11.000,00 in favore di parte attrice ; Parte_1
4 - condanna parte convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore. al
[...]
pagamento delle spese di lite che liquida a favore l'attore
[...]
in € 3.500,00 oltre anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, Parte_1
IVA e CPA,
- Sentenza esecutiva.
Così deciso in Brescia lì, 29 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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