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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 540/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALARI GIOVANNI,
RECLAMANTE contro
(C.F. ) , Controparte_1 C.F._1
Controparte_2 Parte_1
[...]
RECLAMATI CONTUMACI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 15/2025 emessa dal Tribunale di Livorno pubblicata il 19.2.2025. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“ CHIEDE che la Corte d'Appello di Firenze voglia, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Livorno ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della con sentenza n. 15/2025 Parte_1 pubblicata il 19.2.2025 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell' , rimasta contumace nel procedimento. Controparte_3
Nello specifico, l'insolvenza della debitrice è stata desunta:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 3 mila circa, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione, oltre che dai numerosi conteziosi in essere davanti al giudice del lavoro per somme anche minime;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, CP_4 complessivamente pari a € 300 mila circa, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2020.
pagina 2 di 7 Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo su un unico motivo nel quale evidenzia di non essere stata a conoscenza dell'apertura della procedura di liquidazione, non avendo accesso al proprio indirizzo pec, nonché di aver onerato del pagamento dei debiti societari il commercialista, che però era scomparso prematuramente.
Radicatosi il contraddittorio, la Curatela e la creditrice procedente sono rimaste contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nell'unico motivo di impugnazione è infondata.
Va innanzitutto evidenziato che il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati all'indirizzo pec della società risultante dal registro delle imprese.
Al riguardo, infatti, non giustifica la mancata conoscenza effettiva dell'atto la circostanza che fosse stato incaricato della gestione della casella di posta elettronica il commercialista della società. Da un lato, infatti, la normativa vigente collega al recapito del messaggio nella casella del destinatario una presunzione di conoscenza. Dall'altro, il titolare della casella pec è onerato della gestione personale della stessa, per cui non può invocare un'ignoranza incolpevole insita nel fatto di avere delegato un terzo, peraltro estraneo alla società.
Quanto al merito, la reclamante non deduce elementi dai quali desumere il possesso dei requisiti per poter essere qualificata impresa minore, né contesta che l'indebitamento superi la soglia minima di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
pagina 3 di 7 L'unica doglianza investe lo stato di insolvenza, che viene espressa in termini peraltro ambigui.
Si legge infatti nel ricorso:
“che la legale rappresentante e liquidatrice della società reclamante, signora
, delegava ogni operazione al suddetto rag. anziano e Parte_2 Persona_1 da tempo malato, con il quale aveva un rapporto di conoscenza professionale risalente a moltissimi anni addietro;
- che soprattutto la aveva delegato al rag. il compito di portare avanti Pt_2 Per_1 la procedura di liquidazione della società, che avrebbe necessariamente previsto il pagamento (anche eventualmente tramite apposita rateazione o rottamazione) dei debiti erariali attualmente correnti a carico della società;
- che in ogni caso non vi sarebbe stato alcun motivo logico, prima ancora che valido – se non quello, come appena detto, della totale inerzia del commercialista
provocata dall'età e dalla malattia – per il quale la Per_1 [...]
avrebbe dovuto omettere di versare alla creditrice istante Controparte_5 sig.ra le ulteriori rate di cui al verbale di conciliazione, trattandosi di Parte_3 un importo assolutamente modesto (€ 2.737,33); né peraltro la reclamante aveva avuto notizia alcuna dell'atto di precetto notificato alla società dalla;
Parte_3
- che se quanto rilevato dal Tribunale di Livorno nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a proposito dell'attuale stato di insolvenza della
[...]
può allo stato essere condivisibile, è allo Controparte_5 stesso tempo necessario evidenziare come paradossalmente proprio il Tribunale in sentenza rilevi come detto stato di insolvenza sia dimostrato in primo luogo
(indipendentemente dalla sussistenza di debiti erariali) proprio dalla incapacità della società a far fronte al pagamento di un debito di così modesta entità come quello nei confronti della (si veda doc. all. n.1) e di altri modestissimi Parte_3 contenziosi in materia di lavoro;
pagina 4 di 7 - che a tal proposito non c'è dubbio che la società, e per essa i soci, se fosse stata informata dal commercialista della legittima richiesta della Per_1 Parte_3 avrebbe provveduto ad adempiere al suo obbligo di pagamento;
come non c'è dubbio che – se il commercialista avesse provveduto ad istruire la relativa pratica nell'ambito del procedimento di liquidazione – la società avrebbe provveduto anche, come detto sopra, ad estinguere le pendenze con l'erario, tramite rottamazione o rateazione;
- che la totale inerzia del commercialista nel curare gli interessi della società Per_1 si rivela anche dal paragrafo della sentenza dal quale si evince che l'ultimo bilancio depositato sia stato quello relativo all'anno 2020”.
La parte reclamante, quindi, pur premettendo di condividere quanto rilevato dal
Tribunale di Livorno per motivare l'attuale stato di insolvenza, deduce che il modesto credito della istante, pur pacifico, non sarebbe stato soddisfatto perché la legale rappresentante aveva delegato ogni incombente al commercialista della società, che non aveva provveduto in quanto da tempo malato. Analoga giustificazione viene fornita anche per il mancato deposito dei bilanci.
Orbene, anche prescindendo dal fatto che nessuna norma giustifica la delega di ogni attività inerente l'amministratore della società al commercialista, nonché che il legale rappresentante, conoscendo lo stato di salute di questo, ben avrebbe potuto sostituirlo, in ogni caso le circostanze dedotte sono irrilevanti.
Da un lato, infatti, non viene fornito alcun elemento dal quale desumere che la società possedesse le risorse per onorare il debito della creditrice procedente, non essendo contestato che le azioni esecutive da questa intraprese siano risultate infruttuose. Dall'altro, anche ammettendo che tali risorse vi fossero, la consistenza dell'indebitamento complessivo era certamente di parecchio superiore e la reclamante non contesta di non essere in grado di estinguerlo, con ciò implicitamente confermando di essere in una situazione di strutturale incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni con le risorse correnti. pagina 5 di 7 II. Il motivo di censura è quindi infondato. Ne consegue il rigetto del reclamo.
III. Non ci è necessità di pronunciarsi sulle spese di lite, stante la contumacia delle parti resistenti.
IV. Va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e della Liquidazione Giudiziale
[...] CP_6 Parte_1
, con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze,
[...] avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 15/2025 emessa dal Tribunale di e pubblicata il 19.2.2025, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
2. nulla sulle spese;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Firenze, camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 6 di 7 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 540/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALARI GIOVANNI,
RECLAMANTE contro
(C.F. ) , Controparte_1 C.F._1
Controparte_2 Parte_1
[...]
RECLAMATI CONTUMACI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 15/2025 emessa dal Tribunale di Livorno pubblicata il 19.2.2025. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“ CHIEDE che la Corte d'Appello di Firenze voglia, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Livorno ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della con sentenza n. 15/2025 Parte_1 pubblicata il 19.2.2025 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell' , rimasta contumace nel procedimento. Controparte_3
Nello specifico, l'insolvenza della debitrice è stata desunta:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 3 mila circa, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione, oltre che dai numerosi conteziosi in essere davanti al giudice del lavoro per somme anche minime;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, CP_4 complessivamente pari a € 300 mila circa, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2020.
pagina 2 di 7 Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo su un unico motivo nel quale evidenzia di non essere stata a conoscenza dell'apertura della procedura di liquidazione, non avendo accesso al proprio indirizzo pec, nonché di aver onerato del pagamento dei debiti societari il commercialista, che però era scomparso prematuramente.
Radicatosi il contraddittorio, la Curatela e la creditrice procedente sono rimaste contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nell'unico motivo di impugnazione è infondata.
Va innanzitutto evidenziato che il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati all'indirizzo pec della società risultante dal registro delle imprese.
Al riguardo, infatti, non giustifica la mancata conoscenza effettiva dell'atto la circostanza che fosse stato incaricato della gestione della casella di posta elettronica il commercialista della società. Da un lato, infatti, la normativa vigente collega al recapito del messaggio nella casella del destinatario una presunzione di conoscenza. Dall'altro, il titolare della casella pec è onerato della gestione personale della stessa, per cui non può invocare un'ignoranza incolpevole insita nel fatto di avere delegato un terzo, peraltro estraneo alla società.
Quanto al merito, la reclamante non deduce elementi dai quali desumere il possesso dei requisiti per poter essere qualificata impresa minore, né contesta che l'indebitamento superi la soglia minima di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
pagina 3 di 7 L'unica doglianza investe lo stato di insolvenza, che viene espressa in termini peraltro ambigui.
Si legge infatti nel ricorso:
“che la legale rappresentante e liquidatrice della società reclamante, signora
, delegava ogni operazione al suddetto rag. anziano e Parte_2 Persona_1 da tempo malato, con il quale aveva un rapporto di conoscenza professionale risalente a moltissimi anni addietro;
- che soprattutto la aveva delegato al rag. il compito di portare avanti Pt_2 Per_1 la procedura di liquidazione della società, che avrebbe necessariamente previsto il pagamento (anche eventualmente tramite apposita rateazione o rottamazione) dei debiti erariali attualmente correnti a carico della società;
- che in ogni caso non vi sarebbe stato alcun motivo logico, prima ancora che valido – se non quello, come appena detto, della totale inerzia del commercialista
provocata dall'età e dalla malattia – per il quale la Per_1 [...]
avrebbe dovuto omettere di versare alla creditrice istante Controparte_5 sig.ra le ulteriori rate di cui al verbale di conciliazione, trattandosi di Parte_3 un importo assolutamente modesto (€ 2.737,33); né peraltro la reclamante aveva avuto notizia alcuna dell'atto di precetto notificato alla società dalla;
Parte_3
- che se quanto rilevato dal Tribunale di Livorno nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a proposito dell'attuale stato di insolvenza della
[...]
può allo stato essere condivisibile, è allo Controparte_5 stesso tempo necessario evidenziare come paradossalmente proprio il Tribunale in sentenza rilevi come detto stato di insolvenza sia dimostrato in primo luogo
(indipendentemente dalla sussistenza di debiti erariali) proprio dalla incapacità della società a far fronte al pagamento di un debito di così modesta entità come quello nei confronti della (si veda doc. all. n.1) e di altri modestissimi Parte_3 contenziosi in materia di lavoro;
pagina 4 di 7 - che a tal proposito non c'è dubbio che la società, e per essa i soci, se fosse stata informata dal commercialista della legittima richiesta della Per_1 Parte_3 avrebbe provveduto ad adempiere al suo obbligo di pagamento;
come non c'è dubbio che – se il commercialista avesse provveduto ad istruire la relativa pratica nell'ambito del procedimento di liquidazione – la società avrebbe provveduto anche, come detto sopra, ad estinguere le pendenze con l'erario, tramite rottamazione o rateazione;
- che la totale inerzia del commercialista nel curare gli interessi della società Per_1 si rivela anche dal paragrafo della sentenza dal quale si evince che l'ultimo bilancio depositato sia stato quello relativo all'anno 2020”.
La parte reclamante, quindi, pur premettendo di condividere quanto rilevato dal
Tribunale di Livorno per motivare l'attuale stato di insolvenza, deduce che il modesto credito della istante, pur pacifico, non sarebbe stato soddisfatto perché la legale rappresentante aveva delegato ogni incombente al commercialista della società, che non aveva provveduto in quanto da tempo malato. Analoga giustificazione viene fornita anche per il mancato deposito dei bilanci.
Orbene, anche prescindendo dal fatto che nessuna norma giustifica la delega di ogni attività inerente l'amministratore della società al commercialista, nonché che il legale rappresentante, conoscendo lo stato di salute di questo, ben avrebbe potuto sostituirlo, in ogni caso le circostanze dedotte sono irrilevanti.
Da un lato, infatti, non viene fornito alcun elemento dal quale desumere che la società possedesse le risorse per onorare il debito della creditrice procedente, non essendo contestato che le azioni esecutive da questa intraprese siano risultate infruttuose. Dall'altro, anche ammettendo che tali risorse vi fossero, la consistenza dell'indebitamento complessivo era certamente di parecchio superiore e la reclamante non contesta di non essere in grado di estinguerlo, con ciò implicitamente confermando di essere in una situazione di strutturale incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni con le risorse correnti. pagina 5 di 7 II. Il motivo di censura è quindi infondato. Ne consegue il rigetto del reclamo.
III. Non ci è necessità di pronunciarsi sulle spese di lite, stante la contumacia delle parti resistenti.
IV. Va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e della Liquidazione Giudiziale
[...] CP_6 Parte_1
, con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze,
[...] avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 15/2025 emessa dal Tribunale di e pubblicata il 19.2.2025, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
2. nulla sulle spese;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Firenze, camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 6 di 7 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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