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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/06/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA – CRISI Parte_1 Parte_2
12-1/2025 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 12-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
in Via Della Repubblica n. 8, rappresentati dal dott. Giacomo Cosmai, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.01.2025 e , rappresentando una Parte_3 Parte_4 debitoria di € 413.141,00 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i., che prevede il versamento della complessiva somma di € 96.000,00 in otto anni da € 1.000,00 mensili. Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 38% del creditore ipotecario ( , del 25% degli altri creditori CP_1
privilegiati, del 6.36% di tutti i creditori chirografari.
Il ricorrente comandante marittimo presso la Vremar s.r.l., percepisce uno stipendio netto Pt_3 di circa € 2.800,00/2.900,00; la ricorrente svolge attività di natura occasionale, percependo Pt_4
redditi irrisori. Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell'immobile, sito nel Comune di
Bisceglie alla Via della Repubblica n.8, in catasto al foglio 12, p.lla 1264, sub 17, cat. 4 (valore del bene € 109.200,00), nonché di autovetture così come indicate nella relazione degli OCC. Il Pt_3
è titolare di poste pay Evolution, recante giacenza di € 811,00.
Gli OCC, avv. Angela Zagaria e dott. , hanno espresso parere favorevole circa la Persona_1
completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
1 Con decreto del 07.02.2025 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare nn.
257/2024.
La creditore chirografario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, Controparte_2 opponendosi all'omologazione del piano, contestando la sussistenza della colpa grave nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso da parte dei debitori e la mancanza di convenienza per i creditori.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione degli OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.
La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nella necessità di ricorrere, dapprima, a finanziamenti per la gestione ordinaria della vita familiare ( acquisito della prima casa e per automobili), e successivamente, per sostenere le spese mediche necessarie per la fecondazione assistita e la ludopatia che ha afflitto entrambi i ricorrenti comportando l'aggravamento della situazione di indebitamento. Infatti, con il manifestarsi della patologia, (2017 circa) i ricorrenti hanno fatto ricorso massiccio al credito.
Da tale punto di vista, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore non Controparte_2
può ritenersi sussistente la colpa grave nella richiesta di finanziamenti antecedentemente al manifestarsi della patologia ludopatica, atteso che, l'analisi della documentazione in atti, esclude che
2 trattavasi di spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.
Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nell'arco temporale di otto anni e non essendovi contestazioni da parte dei creditori.
Inoltre, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n.
257/2024 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). Il prezzo base d'asta individuato nella perizia di stima risulta pari ad € 109.200,00, con offerta minima pari ad € 81.900,00. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.
Con riferimento al compenso dovuto agli OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_3
) e (C.F. ); CodiceFiscale_1 Parte_4 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 257/2024
r.g.es. pendente innanzi al Tribunale di Trani;
3 3) dispone la sospensione della cessione del quinto dello stipendio di in favore Parte_3
della Controparte_3
4) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale delle procedure concorsuali del medesimo
Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 05 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA – CRISI Parte_1 Parte_2
12-1/2025 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 12-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
in Via Della Repubblica n. 8, rappresentati dal dott. Giacomo Cosmai, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.01.2025 e , rappresentando una Parte_3 Parte_4 debitoria di € 413.141,00 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i., che prevede il versamento della complessiva somma di € 96.000,00 in otto anni da € 1.000,00 mensili. Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 38% del creditore ipotecario ( , del 25% degli altri creditori CP_1
privilegiati, del 6.36% di tutti i creditori chirografari.
Il ricorrente comandante marittimo presso la Vremar s.r.l., percepisce uno stipendio netto Pt_3 di circa € 2.800,00/2.900,00; la ricorrente svolge attività di natura occasionale, percependo Pt_4
redditi irrisori. Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell'immobile, sito nel Comune di
Bisceglie alla Via della Repubblica n.8, in catasto al foglio 12, p.lla 1264, sub 17, cat. 4 (valore del bene € 109.200,00), nonché di autovetture così come indicate nella relazione degli OCC. Il Pt_3
è titolare di poste pay Evolution, recante giacenza di € 811,00.
Gli OCC, avv. Angela Zagaria e dott. , hanno espresso parere favorevole circa la Persona_1
completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
1 Con decreto del 07.02.2025 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare nn.
257/2024.
La creditore chirografario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, Controparte_2 opponendosi all'omologazione del piano, contestando la sussistenza della colpa grave nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso da parte dei debitori e la mancanza di convenienza per i creditori.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione degli OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.
La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nella necessità di ricorrere, dapprima, a finanziamenti per la gestione ordinaria della vita familiare ( acquisito della prima casa e per automobili), e successivamente, per sostenere le spese mediche necessarie per la fecondazione assistita e la ludopatia che ha afflitto entrambi i ricorrenti comportando l'aggravamento della situazione di indebitamento. Infatti, con il manifestarsi della patologia, (2017 circa) i ricorrenti hanno fatto ricorso massiccio al credito.
Da tale punto di vista, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore non Controparte_2
può ritenersi sussistente la colpa grave nella richiesta di finanziamenti antecedentemente al manifestarsi della patologia ludopatica, atteso che, l'analisi della documentazione in atti, esclude che
2 trattavasi di spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.
Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nell'arco temporale di otto anni e non essendovi contestazioni da parte dei creditori.
Inoltre, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n.
257/2024 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). Il prezzo base d'asta individuato nella perizia di stima risulta pari ad € 109.200,00, con offerta minima pari ad € 81.900,00. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.
Con riferimento al compenso dovuto agli OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_3
) e (C.F. ); CodiceFiscale_1 Parte_4 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 257/2024
r.g.es. pendente innanzi al Tribunale di Trani;
3 3) dispone la sospensione della cessione del quinto dello stipendio di in favore Parte_3
della Controparte_3
4) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale delle procedure concorsuali del medesimo
Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 05 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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