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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12766 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20557 2025 RG
FRA
Avv. MONTI MARIA PAOLA, ZUROLO PAOLO Parte_1
E
contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato all' , avente ad oggetto “RICORSO DI MERITO CP_1
SUCCESSIVO A PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITA' EMESSO NEL
GIUDIZIO EX ART. 445 BIS C.P.C.” ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “… 1) dichiari il diritto del sig.ra alla prestazione di Parte_1 cui all'art. 1 L. 18/1980 (indennità di accompagnamento ex art 1 l 18/80) e al contrassegno auto e ai benefici fiscali connessi con decorrenza dalla data che si riterrà di giustizia;
2)condanni l' resistente alla corresponsione in suo favore dei ratei maturati e CP_2 maturandi sul diritto riconosciuto dalla data che si riterrà di giustizia, nella misura e con gli accessori di legge”.
Ha premesso di aver presentato, in data 7.2.2024, domanda all' volta ad ottenere il CP_1 riconoscimento dei “diritti” alla INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO di cui all'art. 1 L. 18/80 al CONTRASSEGNO AUTO (e connessi benefici fiscali settore auto)
e che, all'esito della rituale visita, definita il 27.05.2024, era stata riconosciuta invalida grave (100%) e portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/92 ma senza diritto alla indennità di accompagnamento ed al contrassegno auto in base alla formula di cui all'art. 4 del DL 09/02/2012 per la quale “l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell'art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5…”; che aveva quindi agito con ATP al fine di contestare tale esito ma il CTU incaricato dott. attesa la mancata presenza della perizianda alle due convocazioni (in data Per_1
5.12.2024 e 28.2.2025) per l'inizio delle operazioni peritali, aveva restituito gli atti, nonostante la seconda convocazione “per motivi tecnico non era stata elaborata” e l'ATP era stato dichiarato inammissibile con decreto di improponibilità del 01.03.2025.
Dopo aver argomentato in punto di ammissibilità dell'azione e sottolineato le condizioni sanitarie particolarmente gravi anche con riferimento tabellari, ha quindi insistito nelle conclusioni sopra riportate. CP_ L' non si è costituito seppure ritualmente intimato (v. not. via PEC dep. 16.6.25).
Alla odierna udienza quindi il ricorso è stato deciso.
Deve essere preliminarmente precisato la pronuncia che dichiari in via preliminare inammissibile o improcedibile il ricorso per ATP è priva di efficacia di giudicato e che non è pertanto precluso l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato.
Una volta che il giudice adito abbia emesso una tal pronuncia, l'istante potrà pertanto proporre ricorso ordinario al Tribunale, nel quale censurerà o confermerà il provvedimento adottato. In caso il giudice del merito condivida la valutazione espressa prima facie dal giudice dell'ATP, il ricorrente potrà impugnare la pronuncia resa nel giudizio ordinario, azionando gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n.
5338/2014)
Ciò precisato osserva il Giudice che il ricorso non può essere accolto.
In materia di controversie assistenziali/previdenziali, infatti, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente, in primo luogo, nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta comporta il rigetto della domanda per difetto di prova (Cass. Ord. n. 2361 del 29/01/2019).
L'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle condizioni di salute, infatti, può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 C.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (Cass.
Ord. n. 29906 del 29/12/2011; Sent. n. 19577 del 26/08/2013; Ord. n. 2361 del
29/01/2019).
Spese irripetibili atteso il tenore della dichiarazione ex art. 152 Disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese irripetibili.
Roma lì, 11.12.2025 Il Giudice