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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA
R.G.Lav. n. 32-1/2025
All'esito della trattazione scritta dell'udienza; IL GIUDICE Letti gli atti di causa e in particolare le note scritte recanti data 4.2.2025 in sostituzione della presenza in udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che la convenuta nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si è costituita nella fase di trattazione dell'istanza di sospensiva;
Visto l'art. 6, c. 7, del DLgs. n. 150/2011 per il quale “L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5” che, a sua volta, prevede, al c. 1, che “Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; Ritenuto che sussistono nel caso di specie gravi motivi, tenuto conto che da un lato le ragioni poste a fondamento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione non appaiono prima facie infondate e dall'altro che l'importo ingiunto non è del tutto irrilevante;
PQM
Sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. TQDN030000039/2024, confermando per il merito l'udienza del 25.3.2025, ore 9:10 già fissata con precedente provvedimento. Si comunichi. Ancona, 14.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tania De Antoniis
(Atto sottoscritto digitalmente)
R.G.Lav. n. 32-1/2025
All'esito della trattazione scritta dell'udienza; IL GIUDICE Letti gli atti di causa e in particolare le note scritte recanti data 4.2.2025 in sostituzione della presenza in udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che la convenuta nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si è costituita nella fase di trattazione dell'istanza di sospensiva;
Visto l'art. 6, c. 7, del DLgs. n. 150/2011 per il quale “L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5” che, a sua volta, prevede, al c. 1, che “Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; Ritenuto che sussistono nel caso di specie gravi motivi, tenuto conto che da un lato le ragioni poste a fondamento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione non appaiono prima facie infondate e dall'altro che l'importo ingiunto non è del tutto irrilevante;
PQM
Sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. TQDN030000039/2024, confermando per il merito l'udienza del 25.3.2025, ore 9:10 già fissata con precedente provvedimento. Si comunichi. Ancona, 14.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tania De Antoniis
(Atto sottoscritto digitalmente)