Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5221 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Cristiano Pennacchia, APPELLANTI
E C.F. rappresentata e difesa, per procura in atti, anche in via disgiunta Controparte_1 P.IVA_1 tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Parte_3 in epigrafe indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo di essere CP_2 intestatari di conto corrente di corrispondenza n. 40853-00 e che in data 18.11.1998 avevano acceso presso l'allora Credito Italiano il rapporto di c/c versando su tale conto l'importo di £ 100.000.000 a mezzo di assegno circolare emesso dal Banco di Napoli Spa n. F7503776466-04.
Lamentavano che la banca, in assenza di un contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento ed accessori, da stipularsi in forma scritta ai sensi dell'art. 23 TUF (D.Lgs 24.02.1998
n. 58), aveva effettuato in maniera del tutto abusiva investimenti finanziari attingendo dal c/corrente, così determinando la perdita dell'intera somma versata pari a £ 100 milioni.
Allegavano, pertanto, di avere diritto in primo luogo alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di £ 100 milioni inizialmente conferita mediante versamento sul proprio c/corrente e comunque, in subordine, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non subiti e subendi, anche con riferimento al c.d. danno esistenziale, rapportati ai predetti £ 100 milioni (per quanto concerne il danno emergente di natura patrimoniale), oltre ad un importo a titolo di lucro cessante, nonché a titolo di danno esistenziale, da liquidarsi nella misura di giustizia secondo il libero apprezzamento del giudice.
Chiedevano, quindi, al Tribunale: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis a) accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di £ 100 milioni inizialmente conferita mediante versamento sul proprio c/corrente n. 40853-00 e depauperata dalla banca attraverso operazioni di investimento mai autorizzate ed eseguite in assenza di un contratto quadro relativo ai servizi di investimento ed accessori da stipularsi in forma scritta ai sensi dell'art. 23 TUF;
b) condannare per l'effetto la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2033 c.c. a restituire agli attori l'importo di £ 100 milioni maggiorato degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta, per aver effettuato investimenti ad alto rischio non adeguati al profilo degli attori, tenuto conto della violazione delle prescrizioni in tema di obblighi informativi sanciti all'art. 21 TUF lett. b) a norma del quale i soggetti abilitati devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati", nonché per la violazione da parte dell'istituto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza, pure sanciti nel citato art. 21 TUF lett. a); d) condannare per l'effetto la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non subiti e subendi, anche con riferimento al c.d. danno esistenziale pari alla somma di £ 100 milioni, per quanto concerne il danno emergente di natura patrimoniale, a cui dovrà essere aggiunto un importo a titolo di lucro cessante, per non avere gli attori potuto riporre i loro risparmi in forme alternative di investimento, nonché altro importo a titolo di danno esistenziale da liquidarsi nella misura che si riterrà di giustizia secondo il libero apprezzamento del giudice. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV CP_2 comma, c.p.c., la prescrizione del diritto e la genericità della domanda chiedendone il rigetto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande degli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[… va detto che in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento (Corte di Cassazione nella sentenza n. 24116 del 28 novembre 2016), idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. civ. n. 3371/10; n. 24656/10; n. 17123/15).
Ai fini della validità dell'atto di costituzione in mora, non si richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del
12/02/2010, Sentenza n. 24656 del 3/12/2010), nonché la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015).
Nel caso di specie l'accredito in conto corrente è del 21.12.998.
Nella missiva del 15.07.2008 a firma dell'avv. si parla semplicemente di una pratica, senza CP_3 alcun altro riferimento, mentre in quella del 25.07.2008 si parla genericamente di investimenti ad alto rischio da parte di un promoter della Banca Commerciale.
Nella missiva del febbraio 2008 si fa riferimento ad un risarcimento del danno per investimenti ad alto rischio e al diritto al risarcimento per l'ammontare delle somme in conto corrente prima di tali investimenti.
Ebbene, tali missive non sono idonee a soddisfare i requisiti minimi per essere validamente considerate come atti interruttivi della prescrizione.
Le stesse, infatti, non specificano il titolo del diritto fatto valere, la somma richiesta a titolo risarcitorio, il fatto costitutivo e gli altri elementi fondanti la richiesta, in modo da mettere l'intimato nelle condizioni di adempiere.
Inoltre, a tutto voler concedere, anche a non voler considerare prescritta la pretesa, la domanda appare generica e priva di riscontri probatori.
Parte attrice, infatti, individua la causa petendi nella circostanza che la banca avrebbe effettuato investimenti finanziari attingendo dal conto corrente degli attori, i quali hanno perduto l'intera somma versata pari a £ 100 milioni.
La parte, tuttavia, non offre alcuna indicazione utile all'individuazione del presunto conto titoli, non riportandone né il numero né la data di accensione né la data e la tipologia degli ordini ritenuti pregiudizievoli ed i relativi importi.
Né specifica il nominativo dell'intermediario finanziario che avrebbe operato l'investimento ovvero se si è trattato di un unico investimento di £ 100 milioni o diversi acquisti.
Non indica neppure la presunta perdita.
L'evidente genericità della ricostruzione di fatto dei rapporti dedotti in giudizio, unitamente al lasso di tempo trascorso e all'assenza di qualsivoglia supporto documentale e di allegazione e prova, che era a carico dell'investitore, della quantificazione della perdita e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno, rendono impossibile l'accoglimento della domanda, ancorchè non fosse prescritta.
La parte, infatti, non ha correttamente adempiuto agli oneri di allegazione probatori sulla stessa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c. A tal fine, occorre soffermarsi sulla natura della domanda proposta dagli attori e la corretta ripartizione dell'onere probatorio nel caso di domanda di accertamento di un credito e di restituzione dell'indebito.
Con riferimento al primo profilo, deve al riguardo osservarsi che, mentre nelle domande
“autodeterminate” (come le azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) la causa petendi si identifica con il diritto azionato stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte
(contratto, successione, fatto illecito, etc.) la cui deduzione, pur necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre
1997, n. 9851; Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1682; Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 1995, n. 7033; Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 1997, n. 7267), nelle domande
“eterodeterminate” (diritti di obbligazione in genere), l'identificazione del titolo è in funzione dello specifico fatto storico dedotto, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quei fatti specifici che sono affermati ed allegati come costitutivi e perciò individuatori del diritto che si fa valere (Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1654; Cassazione civile, sez. un., 22 maggio
1996, n. 4712).
La differenza di tale regime è spiegabile in base alla circostanza che, mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante in collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che, pertanto, richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano (si vada, in tal senso, Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2002, n. 18370).
Consegue dalle considerazioni ora svolte in ordine alla natura delle domande che la parte debba, nel caso di domande eterodeterminate, indicare e specificare in modo analitico il fondamento negoziale della propria richiesta, non potendosi limitare, al contrario, ad una esposizione del tutto generica del titolo negoziale di quel rapporto creditorio.
La parte, invece, si è limitata a richiedere al Giudice l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione afferente al rapporto intrattenuto con l'istituto di credito e di ordini dei quali alcuna traccia documentale e assertiva è stata data, considerato che parte convenuta nega l'assunto attoreo.
Come è noto, il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, né, precisa la giurisprudenza, l'istanza dell'altra parte, cui è subordinato l'esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, non costituendo, di per sé, inequivoca rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell'art. 2697 c.c. (così, Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 1987, n. 3499; Cassazione civile, sez. lav., 4 settembre 1990, n. 9126).
Per le suesposte ragioni, correttamente, viene normalmente rilevato, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che l'ordine di esibizione di un documento riveste la funzione di strumento istruttorio residuale, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19 settembre 2002, n. 13721, Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 2004, n. 12997; Cassazione civile, 9 giugno
1972, n. 1806; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19054; Cassazione civile, sez. lav.,
20 dicembre 2000, n. 15983).
Il rimedio in oggetto, quindi, può essere utilmente utilizzato per supplire alle carenze probatorie delle parti e, quindi, deve essere disattesa la richiesta in tal senso avanzata, visto che la parte era nella possibilità materiale di produrre in giudizio i documenti per i quali ha proposto istanza ex art. 210
c.p.c.
Il fondamento, infatti, dello strumento di cui all'art. 210 c.p.c. risiede nella possibilità che venga prodotto in giudizio un documento che il richiedente non può ottenere senza l'intervento e l'ausilio del giudice.
Esso riveste, infatti, la funzione di strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative e solo come extrema ratio nel caso in cui il cliente abbia esercitato infruttuosamente il diritto ad ottenere copia dei documenti aventi ad oggetto il rapporto bancario (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 19 settembre 2002, n. 13721, nonché Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 2004, n. 12997; Cassazione civile, 9 giugno 1972, n. 1806; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19054; Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 2000, n. 15983),
Inoltre, l'ordine di esibizione previsto dalla norma menzionata deve fare riferimento soltanto ad atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. Cass. n. 10043/2004; Cass. n.
5908/2004; Cass. n. 13072/2003; Cass. n. 12782/2003; Cass. n. 10916/2003; Cass. n. 149/2003; Cass.
n. 4363/1997; Cass. N. 4907/1988), mentre, nel caso di specie, la domanda in tal senso svolta dagli attori appare del tutto generica]»
§ 2 — Hanno proposto appello e contestando la sentenza di Parte_1 Parte_2 primo grado sotto vari profili e chiedendo “…in riforma dell'impugnata sentenza,
a) In via preliminare, in via istruttoria, si insiste per l'esperimento dell'ordine di esibizione formulato con le II memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e reiterato nelle note di trattazione scritta per
l'udienza del 11.6.2020;
b) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare il diritto alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di L. 100 milioni inizialmente conferita mediante versamento sul proprio conto
c/corrente n. 40853-00 e depauperata dalla banca attraverso operazioni di investimento mai autorizzate ed eseguite in assenza di un contratto quadro relativo ai servizi di investimento ed accessori da stipularsi in forma scritta ai sensi dell'art. 23 TUF;
c) condannare per l'effetto l'appellata ai sensi dell'art. 2033 c.c. a restituire agli attori l'importo di
L. 100 milioni maggiorato degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
d) In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della banca appellata per aver effettuato investimenti ad alto rischio non adeguati al profilo dei clienti, tenuto conto della violazione delle prescrizioni in tema di obblighi informativi sanciti dall'art. 21 TUF lett. b).
e) Per l'effetto, condannare della banca appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti
e subendi, anche con riferimento al c.d. danno esistenziale pari alla somma di L. 100 milioni, per quanto concerne il danno emergente di natura patrimoniale a cui aggiungere un importo a titolo di lucro cessante, per non aver potuto gli attori riporre i loro risparmi in forme alternative di investimento, nonché altro importo a titolo di danno esistenziale da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia secondo il libero apprezzamento del giudice.
Si precisa in ogni caso, che tutte le domande ed eccezioni, anche di natura istruttoria. non accolte nella sentenza di primo grado, debbono intendersi riproposte nella presente sede di gravame”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello, di cui ha pure eccepito la CP_1 inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'art. 23, VI comma. D.lgs. 58/1998 (c.d. TUF) – omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio “ – gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nella distribuzione dell'onere probatorio che, ai sensi dell'art. 23 TUF, pone a carico dell'intermediario/banca detto onere di aver svolto in modo diligente e corretto il proprio operato, previa apposizione per iscritto del contratto quadro e ciò con riguardo alla domanda attrice di risarcimento del danno.
Invocano, quindi, gli appellanti la decisività del doc. n. 10 allegato in primo grado, costituito dalla missiva in data 28.10.2018 che avrebbe natura decisoria e insistono nella istanza ex art. 210 CP_1
CPC non accolta dal primo giudice.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 119 T.U.B. e dell'art.
210 c.p.c.” – i due appellanti insistono nella istanza istruttoria richiamando quella già proposta ex art. 119 TUB alla quale la banca aveva , sì, risposto ma eccependo il trascorrere del decennio per la conservazione dei documenti.
Gli appellanti, quindi, reiterano detta istanza indicando quanto segue: “ … la scrivente difesa, nell'interesse degli odierni appellati, indirizzava al Giudicante la richiesta di ordinare alla banca appellata la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
1) Contratto quadro relativo ai servizi di investimento;
2) Contratto deposito titoli;
3) Ordini di acquisto e c.d. fissati bollati o note di eseguito;
4) Schede profilatura cliente;
5) Test di adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni di investimento compiute;
6) Estratto conto titoli;
7) Schede negoziali sottoscritte dai clienti finalizzate all'estinzione dei rapporti”
§ 3.3 — Con il terzo motivo – titolato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. - illogicità della motivazione” – le parti appellante impugnano la statuizione del Tribunale in ordine alla dichiarata prescrizione, richiamando le missive dei difensori, idonee – a loro dire – ad integrare diffide interruttive del detto termine decennale.
§3.4 - Col quarto motivo gli appellanti ripropongono tutte le questioni e le domande già svolte in primo grado, sostenendo – in via principale – la tesi che la banca avrebbe a loro sottratto la somma di 100 milioni di lire investendoli in assenza di un contratto quadro o comunque in modo non conforme al profilo di rischio dei clienti.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Ritiene la Corte che la presente controversia può essere decisa secondo il noto principio della “ragione più liquida” , con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni pure devolute.
Ebbene, come ha già condivisibilmente evidenziato il Tribunale, l'onere di allegazione e di prova – sulla base della prospettazione offerta dagli attori oggi appellanti – era su questi ultimi sicuramente gravante quanto all'azione di restituzione per indebito ex art. 2033 C.C.
E su questo profilo, invero, la lettura del primo motivo di impugnazione non pone dubbi circa la definitività della pronuncia.
Quest'ultima, invece, viene impugnata lì ove pone detta ripartizione dell'onere probatorio anche per la domanda risarcitoria, svolta in via subordinata dagli attori che, però, non colgono appieno il ragionamento logico-giuridico del Tribunale la cui pronuncia ben può essere confermata, con la seguente integrazione.
E' ben vero che l'art. 23 TUF pone una sorta di “inversione” dell'onere probatorio, ma è pur sempre necessario – ai fini dell'applicazione di una tale regola processuale a vantaggio dell'investitore – che quest'ultimo abbia effettivamente allegato e provato l'esistenza del rapporto di intermediazione e le sue connotazioni essenziali per la relativa individuazione, anche ai fini dell'assoggettamento a tale disciplina di favore, tenuto anche conto che la banca ha contestato quest'ultimo profilo.
Ebbene, non è dato conoscere – neppure in questa sede – a quali ordini si faccia riferimento (né in termini di entità delle somme né tanto meno dei periodi temporali) e a quale intermediario pure si addebita effettivamente l'operato, considerato che dalla corrispondenza contenuta nel fascicolo di primo grado degli appellanti emerge chiaramente – e senza smentita neppure in giudizio – che l'attività di investimento, lì ove vi sia stata, è stata appunto gestita da un promotore finanziario estraneo ad che, invero, al di là dei mutamenti societari, risulta ad oggi esclusivamente CP_1 la banca ove era aperto un conto corrente di corrispondenza (dal 18.11.98) e ove sono esistiti dei
“depositi titoli” fino al 13.2.00 ed al 19.12.03.
Quel che continua a non essere comprensibile – anche ex art. 342 CPC – è se il versamento di 100 milioni di lire che sarebbe stato effettuato con l'assegno circolare emesso dal Banco di Napoli su un conto corrente degli appellanti in data 21.12.98, sia mai stato effettivamente versato, visto che la ricevuta di versamento, in realtà, non è mai stata depositata. Né può ritenersi versato per il solo fatto che non ha svolto una contestazione specifica. CP_1
In realtà, quest'ultimo profilo – rimasto comunque non acclarato sotto il profilo contabile nei successivi svolgimenti – è assai rilevante, atteso che non è dato comprendere se gli investimenti di cui si parla nell'atto originario di introduzione del giudizio e nell'odierno appello siano solo ed esclusivamente quelli successivi al 21.12.98. Era, cioè, onere degli appellanti – a maggior ragione in questa sede vista la necessaria specificità che l'appello deve avere – spiegare il nesso tra detto versamento e le asserite perdite economiche, richieste in restituzione e/o sotto forma risarcitoria;
non potendo individuare temporalmente tali operazioni/ordini, non si può neppure affermare che si sia trattato di investimenti necessitanti di un contratto quadro così come di un fondo tratto proprio dai 100 milioni di lire.
Piuttosto, dalle missive dei difensori che hanno agito per gli appellanti prima del giudizio, emerge che gli attori hanno proposto una controversia nell'ambito di un contenzioso seriale, senza però tener conto che non si tratta di fatti notori e che vi era necessità di spiegare in modo dettagliato la propria posizione.
Né il doc. 10 – invocato dagli appellanti – può essere considerato di natura “confessoria”: nella risposta di alle sollecitazioni degli attori per mezzo del loro difensore emerge solo che CP_1 effettivamente sono esistiti dei depositi titoli intestati agli appellanti, estinti entrambi nel 2000, ma non si conosce né l'inizio né la loro articolazione contabile. Cont D'altro canto, la stessa richiesta ex art. 210 appare, anche in questa sede e per come emerge dall'elenco sopra riportato, meramente esplorativa: non viene mai contestato , neppure in primo grado, di non aver ricevuto alcun estratto e/o altro documento contabile in almeno due anni di operatività del conto corrente e dei conti titoli (di cui, in realtà, non si conosce alcun elemento utile), sicchè in assenza di una pista probatoria si appalesa inammissibile una richiesta ove l'oggetto non è neppure determinabile. E ciò vale , ovviamente, anche per le altre voci indicate.
Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, il gravame – per i profili di cui ai primi due motivi di impugnazione – va respinto.
Resta, come detto, assorbita la questione della prescrizione (atteso, peraltro, che il Tribunale ha formulato due distinte motivazioni, idonee ciascuna a sorreggere la decisione) così come non può darsi ingresso alle questioni di merito di cui al quarto motivo di impugnazione.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1012/20 del tribunale di Latina, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata – delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti, in solido tra loro, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore