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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2921/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003649552000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6241/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 12/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05/06/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv. Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00036495 52 000, notificata in data 18/03/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa da Regione Campania a seguito del mancato pagamento della Tassa Auto per l'anno 2019, di complessivi € 904,96, relativa alla vettura targata Targa_1, già richiesta, per quanto riportato nella medesima Cartella di Pagamento, con Avviso di Accertamento n. 964317681901, nonché alla vettura targata Targa_2, già richiesta con Avviso di Accertamento n. 964013234465, entrambi notificati il 07/11/2022.
Il ricorrente ha impugnato il già menzionato atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stati notificati i richiamati Avvisi di Accertamento, essendo stati spediti, per quanto accertato con l'accesso agli atti, ad un indirizzo diverso rispetto a quello della propria residenza;
- Intervenuta Decadenza del potere impositivo ed intervenuta Prescrizione del presunto Credito, essendo spirato il termine triennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo, sia in riferimento alle imposte che alle sanzioni ed agli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari.
Agenzia Entrate Riscossione, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 21/11/2025, facendo rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione l'attività propria dell'Ente impositore, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 28/11/2025, ha fatto rilevare di aver emesso un provvedimento di annullamento in autotutela degli Avvisi di Accertamento sottesi alla Cartella di Pagamento impugnata, dandone comunicazione al ricorrente.
Ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle relative spese.
Il sig. Ricorrente_1 , con proprie Memorie illustrative depositate il 04/12/2025, nel prendere atto del Provvedimento di Sgravio ha insistito per la condanna degli Enti resistenti alla refusione delle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del Provvedimento di sgravio totale emesso dall'Ente impositore, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA
L'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2921/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003649552000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6241/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 12/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05/06/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv. Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00036495 52 000, notificata in data 18/03/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa da Regione Campania a seguito del mancato pagamento della Tassa Auto per l'anno 2019, di complessivi € 904,96, relativa alla vettura targata Targa_1, già richiesta, per quanto riportato nella medesima Cartella di Pagamento, con Avviso di Accertamento n. 964317681901, nonché alla vettura targata Targa_2, già richiesta con Avviso di Accertamento n. 964013234465, entrambi notificati il 07/11/2022.
Il ricorrente ha impugnato il già menzionato atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stati notificati i richiamati Avvisi di Accertamento, essendo stati spediti, per quanto accertato con l'accesso agli atti, ad un indirizzo diverso rispetto a quello della propria residenza;
- Intervenuta Decadenza del potere impositivo ed intervenuta Prescrizione del presunto Credito, essendo spirato il termine triennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo, sia in riferimento alle imposte che alle sanzioni ed agli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari.
Agenzia Entrate Riscossione, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 21/11/2025, facendo rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione l'attività propria dell'Ente impositore, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 28/11/2025, ha fatto rilevare di aver emesso un provvedimento di annullamento in autotutela degli Avvisi di Accertamento sottesi alla Cartella di Pagamento impugnata, dandone comunicazione al ricorrente.
Ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle relative spese.
Il sig. Ricorrente_1 , con proprie Memorie illustrative depositate il 04/12/2025, nel prendere atto del Provvedimento di Sgravio ha insistito per la condanna degli Enti resistenti alla refusione delle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del Provvedimento di sgravio totale emesso dall'Ente impositore, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA
L'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)